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E’ sempre Lei….l’ingiunzione fiscale che ha matrice nel Regio decreto 639/1910 attualizzata nella versione rafforzata e così battezzata dalla legge 23/2014 (delega fiscale). Grazie alle norme che la rendono sempre più simile alla cartella di pagamento, di fatto ne assume i connotati per essere strumento di riscossione di tutte le entrate tributarie e patrimoniali.
Nasce dall’unione dei primi tre articoli del regio decreto con le norme del Titolo II del DPR 602/73.
L’articolo 1 la inquadra strumento di riscossione coattiva per le entrate dello Stato e degli enti pubblici, ragion per cui assume valenza generale messa in angolo solo nei casi in cui vige l’obbligo esclusivo del ruolo, ad oggi sempre più marginali. L’articolo 2 riconosce la forza precettiva del titolo, da pagare entro 30 giorni, affidandone la notifica all’ufficiale giudiziario e il visto di esecutorietà al pretore. L’attualizzazione della norma fino ai giorni nostri ha rimosso il visto pretorile, a favore del visto di esecutorietà del funzionario responsabile del servizio e ammette il ricorso alle diverse procedure di notifica previste dalla legge. Tra queste la più utilizzata senz’atro la notifica ai sensi della legge 890/82 (busta verde). L’articolo 3 è dedicato all’opposizione relativa alle entrate patrimoniali ma il riparto di giurisdizione è strettamente connesso alla natura dell’entrata posta in riscossione.
Il Titolo II del DPR 602/73 racchiude le disposizioni che vanno dall’articolo 49 all’86 e disegnano le azioni cautelari ed esecutive proprie del mondo Equitalia. L’applicazione di questo nucleo di norme consente di applicare anche all’ingiunzione il termine della forza precettiva valevole un anno, e misure cautelari quali il fermo amministrativo dei veicoli nella forma di estrema semplificazione riconosciuta solamente a favore del sistema pubblico di riscossione. L’altro grande strumento di esecuzione è il pignoramento dei crediti presso terzi, individuati sulla base delle banche dati rese disponibili all’ente impositore per l’individuazione del datore di lavoro, di conti correnti, di locazioni o altre somme dovute dal terzo al debitore. La rivoluzione che ha fatto decollare il sistema di riscossione coattiva è il privilegio di attivare la procedura senza il ricorso al tribunale bensì direttamente dal soggetto agente sotto forma di ordine di pagamento rivolto direttamente al terzo.
La possibilità di applicazione a tutte le entrate quali tributi, sanzioni, oneri, fitti, servizi a domanda individuale, permette di superare l’etichetta di ingiunzione fiscale per approdare alla nomenclatura di ingiunzione di pagamento.
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