[vc_row][vc_column][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1460031434519{margin-bottom: 25px !important;}”][vc_column_text css_animation=”appear”]Un argomento di attualità che riguarda la fase accertativa dei tributi locali è il contraddittorio endoprocedimentale preordinato all’emissione dell’avviso di accertamento. La questione è ritornata alla ribalta all’indomani delle pronunce rese sia dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (19667/2014) sia dalla Corte costituzionale, entrambe fondate su un principio espresse dalla Corte di Giustizia UE. Sostanzialmente la garanzia difensiva è sempre dovuta. La pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio della leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella “fase precontenziosa” o “endoprocedimentale”, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione del medesimo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost. e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost…Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione europea, come afferma la Corte di Giustizia nella sentenza 3 luglio 2014.
Come tradurre nella pratica questo principio? In assenza di una norma che disciplini l’applicazione di quello che sta assumendo le sembianze di un vero e proprio istituto difensivo, è ragionevole ritenere che il contraddittorio trovi spazio laddove le contestazioni mosse dal comune siano di merito e chiamino in causa dati e notizie diverse da quelle utilizzate dal contribuente per il versamento del dovuto. Nel concreto, gli atti di accertamento che contestano una omessa dichiarazione o una infedeltà della stessa, rientrano tra quelli che necessitano del contraddittorio endoprocedimentale. Ma se spostiamo l’attenzione sulla semplificazione dichiarativa che caratterizza l’IMU, troveremo dei casi nei quali anche quella che sembra una semplice liquidazione d’imposta, comporta valutazione della fattispecie. Ne sono esempio la valutazione dei parametri per il riconoscimento dell’abitazione principale al nucleo famigliare e altre casistiche spesso assolte dall’obbligo dichiarativo, oramai sempre più fondate sul principio della circolarità delle informazioni.
I casi esclusi dal contraddittorio possono essere quelli di mera liquidazione del tributo calcolata su dati certi e noti al contribuente. Ne sono esempio l’ordinaria liquidazione IMU fondata unicamente sul calcolo del dovuto rispetto al versato. Così anche per l’accertamento di liquidazione della Tassa rifiuti (TARES-TARI) sulla base della dichiarazione resa (caso di liquidazione d’ufficio).
Ad avvalorare questa impostazione anche la recente sentenza della Cassazione n. 22445 del 3 novembre 2015, che conferma l’obbligo del contraddittorio solo in caso di incertezze e non nel caso di errori materiali. La comunicazione sarebbe dovuta solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Aggiungiamo che, a tal fine, diventa importante precisare nell’atto che l’accertamento viene emesso sulla base di dati e informazioni già note al contribuente.[/vc_column_text][vc_separator color=”blue” border_width=”2″ css=”.vc_custom_1460031450807{margin-top: 25px !important;}”][/vc_column][/vc_row]
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