Il tema degli errori di versamento mediante F24 è stato affrontato con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all’IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.
In sintesi le fattispecie riguardano:
- Comma 722 VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE
- Comma 723 COMUNICAZIONE ESISITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722
- Comma 724 RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO
- Comma 725 VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE
- Comma 726 VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME
- Comma 727 VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO
La disciplina non copre gli errori commessi dagli istituti bancari, casi nei quali sono gli stessi istituti a dover correggere gli errori. Tuttavia sempre più spesso accade che l’istituto bancario, erroneamente, rinvia al comune per l’attivazione delle procedure suddette.
In attuazione della legge 147/2013 in data 14 aprile 2016 (GU n. 87) è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 che contiene le procedure di riversamento rimborso e regolazioni.
In questi provvedimenti sono stati scritti alcuni principi importanti:
- Il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza (principalmente mediante comunicazione del cittadino o controllo dell’ente) – ART. 2
- L’istanza di rimborso deve sempre essere presentata all’ente locale. Se non vi sono somme da restituire basta una semplice comunicazione ART. 3
- L’ente può attivare d’ufficio l’istruttoria sulla base delle risultanze emerse nell’attività di controllo ART. 4
- L’istruttoria delle istanze e comunicazioni va conclusa entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse. Entro questo termine va data comunicazione al contribuente – ART 4
- L’ente locale può comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato. I comuni che lo avessero già fatto possono procedere alla comunicazione ministeriale
- La trasmissione degli esiti dell’istruttoria mediante inserimento dei dati nel portale del federalismo fiscale deve essere effettuato entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento (di rimborso o di risposta alla comunicazione). Il termine non è perentorio.
- Le istruttorie già concluse e dunque precedenti al decreto vanno inviate entro 60 giorni dall’operatività dell’applicazione sul portale del federalismo
- Vengono considerate le regolazioni presentate entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà
A supporto dei contenuti del decreto, il Dipartimento delle Finanze ha adottato la circolare 1/DF del 14 aprile 2016.
- La disposizione del comma 722 che prevede i riversamenti tra comuni in caso di errore del contribuente, è di portata generale nel senso che la questione va risolta tra comuni senza penalizzare il contribuente
- Ai fini del rimborso il contribuente deve indicare l’IBAN e, nel caso in cui non lo possieda, si procede con assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede della Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato
- Si evidenzia l’obbligo dell’ente locale di provvedere al rimborso entro 180 giorni dall’istanza
- Per il rimborso delle quote statali, gli interessi vanno calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello di versamento fino alla data di emissione del mandato di pagamento
- Gli uffici del dipartimento delle finanze dopo aver ricevuto la comunicazione telematica dal comune effettuano il rimborso entro 90 giorni. Se è già stato fatto dall’ente locale, lo Stato rimborserà il comune
- Quando il contribuente versa allo Stato una somma spettante al Comune o viceversa, non ci sono somme da restituire in quanto il contribuente ha corrisposto l’importo dovuto anche se ad ente diverso da quello competente. A tal fine è sufficiente una comunicazione a cui l’ente deve rispondere entro 180 giorni. L’ente può anche attivare autonomamente l’istruttoria.
- I dati relativi alle diverse istruttorie e comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematica mediante procedura inserita nel sito del portale del federalismo fiscale disponibile dal 28 aprile 2016. I dati delle istruttorie già concluse vanno inseriti entro 60 giorni quindi entro il 27 giugno 2016. A regime l’invio va effettuato entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento di rimborso e dell’esito dell’istruttoria relativa alla comunicazione.
- QUESITI POSSONO ESSERE INVIATI A rimborsitributilocali@finanze.it
L’applicazione nella procedura del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
Per la trasmissione delle comunicazioni al Ministero è stata attivata una procedura telematica all’interno del Portale del Federalismo fiscale, che ricordiamo essere uno strumento ministeriale reso disponibile ai comuni da tempo al quale sono già associate alcune funzioni in materia di tributi locali. Ogni comune ha al suo interno un amministratore di sistema che possiede una sua password che è la stessa di Siatel v 2.0 PuntoFisco. L’amministratore deve abilitarsi all’apposita sezione CERTIFICAZIONE RIMBORSI mediante la sezione accessi, fleggando nel proprio profilo FF Certificazione rimborsi al cittadino (nome della regione). Tornando nella sezione SERVIZI e APPLICAZIONI diventa visibile la funzione. Accedendo compare la schermata delle singole procedure con la possibilità di allegare la guida al link HELP.
Analisi delle singole procedure – GUIDA OPERATIVA
La guida operativa illustra come sono state organizzate le procedure anche con il dettaglio delle singole schermate. Anzitutto va segnalato che la procedura poggia sulla base dati dei versamenti F24 caricata dal sistema ministeriale e per questo ogni operazione prevede che prima di tutto si inseriscano gli estremi del contribuente e si selezionino i versamenti per codice tributo e anno di competenza. Quindi in ogni caso si parte prima dall’inserimento di questi dati e solo se il sistema li troverà presenti, sarà possibile procedere. Al momento non sembra possibile l’importazione massiva di dati e ciò comporta caricare manualmente ogni singola pratica.
- Comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento. Come si legge a pagina 6 della guida, il comune incompetente per aver ricevuto il versamento spettante ad un altro, comunica al Mef l’esito della procedura
- Comunicazione sugli esiti della procedura di rimborso al cittadino. Come si legge a pagina 13 della guida, da qui si trasmette al dipartimento l’esito della procedura di rimborso che l’ente ha fatto direttamente al cittadino, sia che si tratti del proprio tributo che dello Stato.
- Istruttoria che dà seguito ai rimborsi ai sensi del comma 724 . Come si legge a pagina 15 della guida in questa sezione si trasmettono le istruttorie dei rimborsi a favore dei cittadini e a carico dello Erario. Va indicato il codice IBAN obbligatorio per le persone giuridiche. Questa procedura prevede inoltre di allegare una certificazione di rimborso firmato elettronicamente. Questo significa che per ogni singola pratica di rimborso riconosciuto come diritto al cittadino e che riguarda la quota statale si deve creare una certificazione dell’esistenza del diritto al rimborso con il relativo importo. Il sistema consentirà di visualizzare lo stato della pratica e in tal modo gestire fasi successive all’inserimento, con i seguenti stati: in lavorazione, in pagamento, pagata, scartata (consente di modificare una pratica), riaperta, annullata, sospesa, cancellata.
- Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725. Come si legge a pagina 20 della guida, rientrano in questa tipologia la comunicazione dei dati relativi alle quote da rimborsare al Comune da parte dell’Erario. Da qui si risolvono le errate imputazioni fatte all’Erario di somme spettanti al comune. Da questo canale passano anche i rimborsi di somme che il Comune avesse anticipato sostituendosi allo Stato.
- Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727. Come si legge a pagina 22 della guida, rientrano in questa tipologia la comunicazione dei dati relativi alle quote da rimborsare all’ Erario da parte del Comune al fine di rendere possibile la regolazione contabile
Attenzione! Il sistema ragiona per singolo codice fiscale, singolo codice tributo, singola annualità, acconto, saldo. Ciò significa che una stessa pratica che comporta la regolazione o il rimborso di codici tributi diversi (esempio abitazione principale, fabbricati, terreni, aree, merce), di rate diverse (acconto o saldo) va inserita altrettante volte.
Cosa dobbiamo sapere ancora di importante:
- Il sistema non ha ancora implementato le regolazioni e i rimborsi per chi ha pagato con bonifico bancario (esempio gli esteri)
- Quando si inseriscono pratiche nella procedura del comma 727 (l’ultima) l’ente deve avere le somme da trasferire allo Stato in apposito capitolo
- La procedura non copre fattispecie diverse da quelle previste, ad esempio quando il marito versa anche per la moglie o quando un contribuente vuole compensare un pagamento in eccesso su anno precedente con un versamento sull’anno in corso
- Si inizia prioritariamente con i rimborsi ai cittadini delle quote stato
- Alcune pratiche di rimborso potrebbero essere riferite a contribuente deceduto o iban non più attivi. In tal caso il sistema scarterà la pratica che potrà essere ripresentata aggiornata
SINTESI
- Comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento. Comune incompetente per aver ricevuto il versamento spettante ad un altro, comunica al Mef l’esito della procedura
- Comunicazione sugli esiti della procedura di rimborso al cittadino. Si trasmette al dipartimento l’esito della procedura di rimborso che l’ente ha fatto direttamente al cittadino, sia che si tratto del proprio tributo che dello Stato.
- Le comunicazioni non sono prioritarie in quanto non riguarda dare/avere
- LE COMUNICAZIONI ATTENGONO A ISTRUTTORIE FINITE!
- Istruttoria che dà seguito ai rimborsi ai sensi del comma 724 RIMBORSO QUOTE STATO AL CITTADINO. Come si legge a pagina 15 della guida in questa sezione si trasmettono le istruttorie dei rimborsi a carico dello Erario. Va indicato il codice IBAN obbligatorio per le persone giuridiche. Questa procedura prevede inoltre di allegare una certificazione di rimborso firmato elettronicamente (NON E’ FIRMA DIGITALE) Questo significa che per ogni singola pratica di rimborso riconosciuto come diritto al cittadino e che riguarda la quota statale si deve creare una certificazione dell’esistenza del diritto al rimborso con il relativo importo. Il sistema consentirà di visualizzare lo stato della pratica e in tal modo gestire fasi successive all’inserimento, con i seguenti stati: in lavorazione, in pagamento, pagata, scartata (consente di modificare una pratica), riaperta, annullata, sospesa, cancellata.
- Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725 : ERARIO VERSO COMUNE. Come si legge a pagina 20 della guida, rientrano in questa tipologia la comunicazione dei dati relativi alle quote da rimborsare al Comune da parte dell’Erario. Da qui si risolvono le errate imputazioni fatte all’Erario di somme spettanti al comune. Da qui si recuperano le somme anticipate al posto dello Stato
- Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727: COMUNE VERSO ERARIO Come si legge a pagina 22 della guida, rientrano in questa tipologia la comunicazione dei dati relativi alle quote da rimborsare all’ Erario da parte del Comune al fine di rendere possibile la regolazione contabile
► ATTENZIONE!
¨PER LA QUOTA STATO DA RIMBORSARE AL CITTADINO ATTIVARE:
1)ISTRUTTORIA CHE DA SEGUITO AL RIMBORSO AI SENSI DEL COMMA 724 –
2)poi va attivata anche la COMUNICAZIONE SUGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO AL CITTADINO
SE IL COMUNE HA RIMBORSATO AL POSTO DELLO STATO ATTIVARE:
1) ISTRUTTORIA CHE DA’ SEGUITO ALLA REGOLAZIONE CONTABILE DI CUI AL COMMA 725 : STATO VERSO COMUNE
2) poi va attivata anche la COMUNICAZIONE SUGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO AL CITTADINO
CERTIFICAZIONE DA CONVERTIRE IN PDFA
Spett. MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
TRASMESSO TELEMATICAMENTE www.portalefederalismofiscale.gov.it
OGGETTO: Certificazione di rimborso IMU a carico dell’Erario – D.M. 24 febbraio 2016.
Vista la richiesta di rimborso IMU pervenuta al Comune di …….. in data 00/00/00 da parte del contribuente NOME COGNOME – CF: XXXXXXXXX per l’anno d’imposta 20….;
Verificata la posizione contributiva del soggetto agli atti dell’ufficio e ritenuta legittima l’istanza di rimborso presentata all’Ente;
SI CERTIFICA
il diritto al rimborso della quota versata in eccesso allo Stato pari a € 00,00 ai sensi del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 circa i rimborsi e le regolazioni sulla spesa del bilancio statale di cui all’art. 1 della legge n. 147 del 2013.
Cordiali saluti.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL TRIBUTO
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