Di Cristina Carpenedo
Assodato che il 30 aprile sarà ricordato dai comuni come il termine ultimo di approvazione del bilancio 2016, dopo anni di proroghe ben più lunghe arrivate in alcuni casi fino a novembre, il tema che tiene banco in questi giorni attiene alle conseguenze prodotte dalle mancate modifiche regolamentari e tariffarie in materia di entrate. La disciplina trova una collocazione ben precisa in diverse fonti normative che abbisognano di essere riordinate per comprenderne le conseguenze. Partendo dai regolamenti in materia di entrate (tutte!) si deve ricordare che la norma cardine è scritta nell’articolo 52 comma 2 I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo. La norma ha portata generale e fissa una regola logica: nuove norme vanno approvate prima che inizi l’anno di competenza dell’entrata. Ma, l’abitudine pluriennale di consentire ai comuni l’approvazione del bilancio in corso d’anno, hanno portato a una disposizione fondamentale, contenuta nell’articolo 52 comma 16 della Legge 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. Questa disposizione riguarda aliquote e tariffe di tributi locali, tariffe di servizi pubblici e tutti i regolamenti delle entrate, compreso quello generale. Ed è già una norma di favore che consente di far retroagire gli effetti al 1 gennaio dell’anno in cui si approvano le relative delibere, purchè lo si faccia entro il termine di approvazione del bilancio. Ne consegue che, se l’ente non ha, entro il 30 aprile 2016, provveduto ad adeguare il regolamento delle entrate, come necessario al fine del recepimento dell’istituto dell’interpello ed eventualmente apportare altri adeguamenti, il regolamento IUC e quant’altro, troverà ancora applicazione il regolamento in vigore nel 2015, anche se le norme nazionali che non necessitano di recepimento troveranno comunque applicazione per il principio di gerarchia delle fonti. A volte si legge che le modifiche di natura organizzativa possono agire ugualmente ma, dobbiamo aggiungere, sempre se la delibera non sia stata oggetto di impugnazione al TAR entro i canonici 60 giorni.
Per quanto concerne le misure di aliquote e tariffe relative ali tributi locali, di rilievo è la norma contenuta nel comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006 relativa alle entrate tributarie, che ha il merito di garantire il bilancio sul fronte delle entrate. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
La disposizione assume valore di garanzia per le entrate dell’ente nel caso in cui non sia riuscito ad adottare in tempo gli atti necessari in quanto espande all’anno in corso le aliquote e le tariffe dell’anno precedente. Va anche osservato uno spirito di semplificazione amministrativa dato che l’ente non è costretto all’adozione di delibere confermative di tariffe. Tutti gli atti che saranno adottati dopo il 30 aprile troveranno applicazione dal 1 gennaio 2017.
In merito alla tassa rifiuti si segnalano due importanti pronunce recenti. La prima è una sentenza del Tar Calabria 392 del 8 aprile 2016 che, in materia di tariffe tari, ha osservato il carattere perentorio del comma 169 ed ha inoltre precisato che, Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 . La seconda è il Parere 49 del 2 febbraio 2016 della Corte dei Conti Sicilia che segnala come, non essendo state approvate entro il termine né le tariffe, né il piano economico finanziario, non risulta possibile conseguire gli standard migliorativi previsti nel nuovo piano. Si riespande il principio generale stabilito dall’art. 1, comma 169 che considera prorogate di anno in anno delle tariffe pre vigenti. L’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe TARI dell’anno precedente, a fronte di un servizio che mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato, salva la necessità di ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri medio tempore sostenuti per il nuovo servizio, che il Consiglio comunale ha, di fatto, non approvato nei termini di legge.
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