Rimborsi IMU F24. Trovata la quadra

Trovata la quadra della procedura di trasmissione dei rimborsi IMU. A più di un mese di distanza è stata svelata la soluzione per risolvere il problema della firma. Il primo tassello è arrivato dal comunicato apparso sul portale del federalismo il 31 maggio, nel quale è stato evidenziato che, a decorrere dal  27 maggio 2016, la funzionalità di acquisizione a sistema della “determina” che certifica il diritto del contribuente al rimborso da effettuarsi a cura dello Stato, sottopone preventivamente il file ai controlli di validità della firma elettronica che deve essere  apposta dal soggetto responsabile a emettere tali tipologie di provvedimenti e del formato PDF/A. Sul documento va apposta la firma elettronica formato PAdES, nota anche come “Firma PDF”.  Quello che non è stato ulteriormente dettagliato è che, per poter effettuare questa operazione, si deve utilizzare, per  l’inserimento di firma, Acrobat reader 11 ovvero  l’applicazione gratuita  FirmaOK di poste italiane (scaricabile dal sito di poste). La questione riguarda la procedura denominata “Istruttoria che dà seguito ai rimborsi ai sensi del comma 724” vale a dire quella che consente la restituzione della quota stato erroneamente versata con F24. Il sistema ha mappato cinque procedure che delineano altrettante diverse fattispecie, due di comunicazione e tre di istruttoria. Tutte funzionanti ad eccezione dell’istruttoria più complessa, che prevede di comunicare una certificazione di rimborso in grado di attestare l’esistenza del credito e il conseguente diritto al rimborso del cittadino. Il dipartimento delle finanze ha consigliato l’adozione di una determinazione del funzionario riepilogativa dei diversi soggetti che attendono le somme. Questo diventerebbe il documento da allegare sottoposto alle regole di firma sopra evidenziate. Fin da subito è emersa la questione tecnica del formato di firma, quando i comuni si sono visti respingere il documento firmato digitalmente. Da questo momento è iniziata un’odissea fino a quando non è apparso il nuovo comunicato a un mese di distanza dal 27 aprile, day starter per il conteggio dei sessanta giorni previsti dal decreto ministeriale in materia. Alle preoccupazioni in ordine all’obbligatorietà del termine, ha dato risposta l’Ifel che, con propria nota del 12 maggio, dopo aver segnalato le criticità della farraginosa procedura, ha evidenziato come il termine dei sessanta giorni non possa essere considerato come perentorio bensì ordinatorio. In merito alle regole sui caricamenti delle pratiche pregresse, tenuto conto dei numeri importanti e della vetustà delle pratiche, sono stati indicati alcuni consigli sull’ordine di priorità. Anzitutto è  necessario operare nel rispetto di principi di imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa, opportunamente adattati alla concreta situazione operativa. La normativa non indica ordini di priorità ma è possibile così schematizzare: 1) Rimborsi ai contribuenti della quota statale IMU e TARES, considerandone in modo equilibrato l’entità economica e l’ordine cronologico di acquisizione; 2) Rimborsi che comportano regolazione di somme tra Stato e Comune; 3) Rimborsi di entità tale da poter risultare potenzialmente incidenti sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul Fondo di solidarietà comunale. La nota Ifel aggiunge che,  gli effetti dei rimborsi sulle regolazioni finanziarie e quindi sull’ammontare dei fondi citati non sono automatici, ma verranno valutati caso per caso sulla base delle variazioni eventuali che producono nei procedimenti di stima dei gettiti standard IMU e Tasi con particolare riferimento agli anni 2012 e 2013. In caso di particolare impatto quantitativo le correzioni sono già avvenute a seguito delle segnalazioni del Comune coinvolto e l’immissione del rimborso non determinerà alcun effetto di variazione delle assegnazioni statali.

L’ultimo comunicato dà anche il via ai rimborsi sulla maggiorazione Tares, indicando come day starter il 31 maggio 2016, anche se al momento la procedura lavora solo su versamenti F24. Tra le cose da sapere va segnalato che il sistema non ha ancora implementato le regolazioni e i rimborsi per chi ha pagato con bonifico bancario (esempio gli esteri); la procedura non copre fattispecie diverse da quelle previste (ad esempio quando il marito versa anche per la moglie o quando un contribuente vuole compensare un pagamento in eccesso su anno precedente  con un versamento sull’anno in corso); alcune pratiche di rimborso potrebbero essere riferite a contribuente deceduto o iban non più attivi. In tal caso il sistema scarterà la pratica che potrà essere ripresentata aggiornata. In caso di rimborso agli eredi, il dipartimento, interpellato da un comune, ha segnalato la necessità di allegare la dichiarazione di successione e la delega degli eredi alla riscossione.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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