La notifica è una forma di conoscenza legale disciplinata dalla legge. Un atto si può considerare notificato se ha seguito il percorso formale di invio e recapito al destinatario, indipendentemente dalla conoscenza effettiva. Il sistema di riscossione degli accertamenti, delle violazioni e degli atti di riscossione coattiva necessita del completamento puntuale di questa procedura integrativa dell’efficacia dell’atto che, diversamente, non esisterebbe per il destinatario. Tra le procedure offerte da un sistema normativo assai disordinato, la modalità prevalente fa capo alla legge 890/82 recante la notifica degli atti giudiziari mediante posta. L’articolo 12 della stessa legge prevede che Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso. La norma del 93, che oggi risulta abrogata in quanto sostituita dal dinamismo normativo, deve essere attualizzata alla definizione contemporanea di Amministrazione pubblica che, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti nella relazione resa sugli organismi pubblici, include svariate forme giuridiche, tra cui, le società pubbliche in house. Grazie a questa evoluzione, la legge 890/82 rappresenta il primo strumento di notifica utilizzato da diversi soggetti giuridici che esercitano funzioni pubbliche. L’inciso relativo all’invio diretto da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso ha il pregio della semplificazione procedurale. La Corte di Cassazione con recenti sentenze del 2016, nn. 12083, 10232, 7184, 3254, ha chiarito che in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall’ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l’ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. Il documento principe resta la relata compilata dall’agente postale al momento del recapito.
Di grande importanza è il passaggio sulla compiuta giacenza previsto dall’articolo 8 della legge in discorso, nel quale si legge che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l’atto in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest’ultimo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposit è data notizia al destinatario a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso di comunicazione di avvenuto deposito (Cad) in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei confronti del destinatario la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. La compiuta giacenza comporta che decorso il termine di legge, vale a dire dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale, la notificazione si intende perfezionata nei confronti del destinatario anche se l’atto non è stato ritirato, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione.
Questo rilevante passaggio giuridico, non si trova invece nelle raccomandate ordinarie, laddove il dm 1 ottobre 2008, in caso di assenza del destinatario, non prevede l’invio dell’avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un “avviso di giacenza” (modello 26), lasciato nella cassetta postale ove si indica l’ufficio postale di ritiro. Il piego non ritirato viene restituito al mittente. Non dice altro. Da questo silenzio della norma la conclusione più avallata dalla giurisprudenza è il mancato perfezionamento della notifica.
Solo recentemente, la Cassazione con ordinanza 2047/2016 ha osservato che, in caso di mancato recapito all’indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate ordinarie in applicazione “non diretta ma analogica” della disciplina prevista per le “raccomandate AG” dall’articolo 8 della legge 890/1982, la notificazione “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio coincidente con la data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore”.
E’ una conclusione che appare azzardata se consideriamo che la legge 890 contempla anche la spedizione di una raccomandata, segnale che sarebbe sul punto necessario un intervento normativo.
Infine, l’ammontare delle spese di notifica gravanti sul destinatario di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione della sanzione sono state definite con il dm 12 settembre 2012 nella misura unitaria di euro 5,18, per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta. E’ esclusa la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione. Ricordiamo che si tratta di spese onnicomprensive anche di can e cad. Per le sanzioni al CDS vige una disciplina diversa che consente di addebitare tutte le spese della procedura (art. 201 cds).
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