L’ingiunzione di pagamento per il contributo al servizio di mensa scolastica. Comuni SI. Fornitori NO

Sempre più spesso si devono affrontare gli inadempimenti economici dei genitori per il servizio fruito dal figlio nel quotidiano della mensa scolastica. Non avere il buono non è ragione sufficiente per negare un pasto, trattandosi di situazioni tutelate in modo diverso dal nostro ordinamento  che, per la riscossione delle somme, offre strumenti privilegiati. La tariffa del servizio assume connotazioni pubbliche collettive, in quanto entrata destinata a garantire la copertura dei costi secondo entità e modalità di contribuzione definite con ampia discrezionalità dall’ente che, in ogni caso, deve garantire il finanziamento del servizio. I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che ritaglia per  l’ente locale un ruolo indispensabile e irrinunciabile, così come ribadito da una sentenza di rilievo del Tar Piemonte ( n. 1365 del 31 luglio 2014). Il comune, benchè non obbligato a istituire i servizi previsti nel decreto, qualora lo facesse, è tenuto a individuare il costo complessivo, a stabilire la misura percentuale del costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la quota di  contribuzione a carico diretto dell’utenza. La tariffa pagata dall’utente all’Amministrazione sulla base della delibera comunale, approvata entro il termine di approvazione del bilancio, non costituisce il prezzo della singola prestazione, ma rappresenta la misura della contribuzione dell’utente al costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per l’erogazione del servizio. Le mancate riscossioni rappresentano costi della collettività e per questa ragione devono essere ridotti al minimo mediante gli strumenti di riscossione coattiva delle entrate riconosciuti ai comuni,  costituiti dalla cartella di pagamento e dall’ingiunzione di pagamento. Entrambi sono caratterizzati da semplificazione procedurale dovuta alla titolarità diretta dell’azione di riscossione e all’applicazione di misure cautelari ed esecutive in forma diretta, costituite dal fermo amministrativo dei veicoli e dal pignoramento presso terzi di denaro in conto corrente, titoli, stipendi e altre indennità di lavoro, redditi da locazione e altre sostanze del debitore. Tuttavia il risultato muta radicalmente quando il comune decide di affidare la concessione dell’intero servizio, compresa la riscossione, al gestore privato della ristorazione. La veste soggettiva non permette ai gestori privati di accedere all’ingiunzione fiscale che è riservata dallo stesso regio decreto 639/1910 agli enti pubblici (anche in senso lato) né di ricorrere al ruolo per l’emissione delle cartelle di pagamento. Benchè secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato con la sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008) e l’Anac (parere di precontenzioso 212 del 2 dicembre 2010)  il gestore di un servizio possa riscuotere il contributo destinato al finanziamento del medesimo in quanto la fattispecie non integra esercizio dell’attività pubblicistica di riscossione, va ribadito che questi soggetti non possono accedere alla riscossione privilegiata, elemento che aumenterà notevolmente la percentuale dei mancati incassi e delle conseguenti inesigibilità. L’unica strada percorribile dal gestore privato è quella delineata dal cpc con lo strumento del  decreto ingiuntivo, procedura condotta dal tribunale gravata dalla tempistica e dall’incremento di costi. Il limite dei poteri di riscossione coattiva è  lacuna che coinvolge molti casi di gestione di servizi pubblici, che fa emergere l’esigenza di un urgente intervento normativo in grado di estendere i medesimi strumenti di riscossione per garantire l’equilibrio di servizi non più gestiti dagli enti locali, ma ancora pubblici. Va ricordato che, anche in caso di esternalizzazione della fase di riscossione permane una responsabilità in capo all’ente, in quanto il concessionario non è libero di determinare le tariffe per garantirsi l’equilibrio dei costi. L’ente deve garantire l’equilibrio del contratto, dopo aver accertato che le attività del concessionario siano state svolte nel rispetto del contratto e condotte con la diligenza richiesta per la specifica attività, che tuttavia non potrà assumere i livelli della riscossione privilegiata. Da qui l’importanza di valutare ed evidenziare in caso di concessione della funzione di riscossione, le percentuali medie di mancato incasso conosciute dall’ente secondo l’andamento storico degli ultimi anni. La percentuale degli insoluti diventa elemento in grado di minare l’equilibrio/sinallagma contrattuale fino a incidere sulle vicende economiche del gestore della ristorazione, situazione che chiama in causa il ruolo dell’ente appaltante qualora in sede di selezione abbia indicato valori inferiori per il calcolo delle perdite. Per comprendere quale forma di gestione risulti essere quella ottimale, risponde il principio di competenza e specialità della gestione amministrativa. Il servizio prevalente è la preparazione e distribuzione dei pasti. L’attività di riscossione assume carattere residuale che nulla ha a che vedere con la ristorazione.

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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