Esteso il condono delle cartelle Equitalia anche alle ingiunzioni dei comuni. L’emendamento approvato introduce l’articolo 6 bis al nuovo dl 193/2016 che, sulle disposizioni scritte per gli enti locali, ha subito importanti modifiche. La più rilevante è quella che riconosce la facoltà a regioni, province, città metropolitane e comuni di stabilire l’esclusione delle sanzioni iscritte nelle ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2016. La norma riporta un ulteriore dettaglio, in qualche misura fuorviante, quando si riferisce alle ingiunzioni notificate dagli stessi enti impositori o dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53, così dimenticando tra i soggetti abilitati la figura della società pubblica in house che opera senza dover essere iscritta all’albo. Appare tuttavia una svista superabile dalla stessa natura delle società pubbliche che, in presenza di affidamenti in house, sono state definite come soggetti strumentali all’ente impositore (Corte dei Conti 24/2015 sez. autonomie). Tutti gli enti territoriali che abbiano notificato ingiunzioni, anche attraverso altri soggetti titolati di concessione, potranno definire, con atto idoneo, la disapplicazione delle sanzioni collegate al tributo. La norma, benchè chiami in causa anche le entrate diverse da quelle tributarie, incontra il limite indicato nella nuova versione del comma 10 dell’articolo 6, esplicitamente richiamato dall’articolo 6 bis, che esclude dal condono le sanzioni diverse da quelle tributarie. Dunque, se la sanatoria permette la disapplicazione delle sanzioni a tutte le entrate escludendo però le sanzioni diverse dalle tributarie, non resta molto. L’ordinamento giuridico italiano offre due tipologie di sanzioni: le sanzioni tributarie, irrogate ai sensi dei decreti lgs. 471/472/473 del 1997, e le amministrative non tributarie, irrogate ai sensi della Legge 689/81. Se escludiamo quest’ultime (nuovo comma 10 lettera e bis) dell’articolo 6), restano solo le sanzioni tributarie. Il termine sanzione non può trovare estensione a indennità o forme risarcitorie di altro genere. Per quanto concerne le sanzioni al codice della strada, bisogna applicare la norma speciale del comma 11 (dove è confluita la lettera e) del comma 10), che permette la disapplicazione dei solo interessi compresa la maggiorazione semestrale. Una scelta discutibile se pensiamo che si tratta di accessori che troviamo in tutte le sanzioni amministrative, non solo in quelle del cds. La volontà è, alla fine, quella di neutralizzare le sanzioni tributarie e la maggiorazione sulle multe stradali. Quindi non tutte le ingiunzioni rientreranno nella definizione ma solo i carichi che riportano sanzioni ICI, IMU, TARSU, TIA1, TARES, TARI, TASI, ICP, TOSAP e la maggiorazione sulle violazioni al codice della strada. Gli interessi sui tributi locali non possono, in ogni caso, essere azzerati in quanto la norma di definizione è circoscritta alla sanzione, mentre quelli sul cds rientrano per effetto del comma 11. D’altra parte, l’istituto degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del dpr 602/73 non trova applicazione sulle ingiunzioni, caratterizzare invece dal computo dell’interesse legale, a volte variato dall’amministrazione locale fino a tre punti.
Il termine ultimo per l’adozione della decisione è il sessantesimo giorno successivo alla data di conversione in legge del decreto. La delibera, di esclusiva competenza dell’ente titolare dell’entrata, dovrà poi essere pubblicata, entro trenta giorni dall’adozione, sul proprio sito istituzionale. Superati i sessanta giorni, la potestà termina senza ulteriore possibilità di ripetizione. L’atto regolamentare dovrà presentare dei contenuti minimi: stabilire il numero delle rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30 settembre 2018; la modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione, i termini per la presentazione dell’istanza e quelli di risposta dell’ente impositore. Come per la definizione nazionale, il debitore dovrà indicare il numero delle rate e la rinuncia ai contenziosi pendenti. Qualora il debitore non pagasse l’unica rata o anche una sola delle rate previste, la definizione non produce effetti con la conseguenza che le somme già versate saranno trattenute in acconto. Stesso effetto in caso di tardivo versamento. Con la presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza delle entrate oggetto di recupero, almeno fino a quando non si conclude la definizione, o perché andata a buon fine, o perché il debitore non versa nei termini previsti. Concretamente, si parla solo di prescrizione, posto che la decadenza è un evento che matura prima della fase coattiva, almeno per i tributi locali. L’atto regolamentare dovrà essere unico, nel senso che la decisione riguarderà tutte le entrate, quindi tributi e sanzioni al cds, senza che si possa optare per l’una o per l’altra, cosa che può fare solo il debitore all’atto dell’adesione.
Cristina Carpenedo
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