Di Cristina Carpenedo
Il decreto fiscale 193/2016 introduce, in sede di conversione, una nuova regola sui versamenti di denaro nella fase spontanea. La norma, contenuta nell’articolo 2 bis, è rubricata Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva. Il testo non fa cenno all’ingiunzione di pagamento ma scrive una direttiva di forte impatto gestionale e organizzativo, il cui ambito di applicazione resta ancora da delineare.
La norma copre tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP sanzioni amministrative, sanzioni cds, cosap, oneri edilizi, mense e altri servizi a domanda individuale, fitti e tutto ciò che transita nel bilancio dell’ente
Una delle questioni di maggior rilievo è l’individuazione dell’ambito applicativo, sulla quale si è spesa IFEL con una nota del 22 dicembre 2016, nella quale è evidente il tentativo di tamponare l’impatto organizzativo della stessa. La Fondazione tenta una interpretazione applicativa dell’articolo 2 bis partendo dall’assunto primario secondo cui la norma colpisce principalmente il maneggio di denaro pubblico da parte di soggetti terzi, benché titolati da appositi contratti, come nel caso dei concessionari di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale obiettivo si esplicherebbe con riferimento ai soli pagamenti spontanei (cioè registrati alla scadenza naturale prevista dalla normativa o in regime di ravvedimento operoso) mentre sarebbero esclusi i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o ad ingiunzioni di pagamento. Una misura che, nelle intenzioni originarie di chi l’ha proposta, mirava a eliminare i rischi di mancati riversamenti, come già accaduto.
Nella sua fase applicativa, va tenuto conto di un necessario periodo di adeguamento soprattutto riguardo le emissioni in corso.
Sul punto il dl 244/2016, pubblicato in GU 30.12.2106, all’articolo 13 comma 4 slitta l’entrata in vigore della norma al 1 Luglio 2017
- Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
Grazie a questo intervento la norma non mai prodotto effetti ma è difficile sperare in una sua abrogazione mentre si auspica una riscrittura della stessa, non fosse altro per le numerose diverse interpretazioni che aveva già originato
Condizione sufficiente di attuazione sarebbe garantita, secondo IFEL, dalla canalizzazione dei versamenti in apposito conto corrente intestato all’ente impositore, anche se proprio questo passaggio non soddisfa il nucleo letterale della norma che coniuga due aspetti ibridi: se non si utilizza lo strumento F24 e i canali elettronici (entrambi caratterizzati dalla tracciatura telematica) allora si versa sul conto di tesoreria. Letteralmente, poco centra l’intestazione del conto corrente. Anche se inizialmente era stata scritta con questo scopo, la versione finale è ben altra cosa.
Proseguendo nella lettura della nota, la modifica normativa non comporta rinegoziazione contrattuale e abroga tacitamente la lettera gg septies (solo per la parte della riscossione spontanea) che, ricordiamo, legittima l’incasso sul conto corrente del concessionario. Anche questo passaggio appare forzato.
Salve invece le società in house dato che i versamenti effettuati a tali società equivalgono a versamenti effettuati direttamente ai Comuni, e quindi soddisfano pienamente la ratio dell’art. 2-bis del dl. 193 del 2016.
Di seguito si riportano i punti di rilievo della nota IFEL
- Il primo punto oggetto di riflessione è il riferimento al conto di tesoreria. Alla luce della ratio della norma, si ritiene che essa sia rispettata anche con versamenti effettuati su conti correnti postali intestati al Comune. L’esigenza è di carattere operativo in quanto, nei casi di concessione, il soggetto affidatario deve essere in grado di acquisire le informazioni relative alle riscossione ai fini della gestione dei tributi stessi. Le esigenze gestionali e l’obbligo di versamento al Comune possono quindi essere soddisfatte mediante l’apertura di un conto corrente postale, intestato all’ente impositore, sul quale è garantito l’accesso a fini informativi da parte del concessionario.
- Sotto il profilo più strettamente contrattuale, trattandosi di modifica normativa, la nuova modalità di pagamento non dovrebbe dar luogo ad alcuna rinegoziazione del contratto, che comunque presupporrebbe la dimostrazione da parte del concessionario della sua maggiore onerosità.
- L’art. 2-bis del dl n. 193 va anche raccordato con l’art. 7, comma 2, gg-septies del dl n. 70 del 2011, norma questa che impone al concessionario l’obbligo di apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Tale disposizione deve considerarsi tacitamente abrogata per incompatibilità con la norma sopravvenuta, limitatamente alle riscossioni spontanee, mentre sopravvive per quanto riguarda le riscossioni conseguenti ad atti di accertamento o ad ingiunzioni di pagamento.
- Si ritiene inoltre, sempre in base alla ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, che la novità operi solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque destinate ad essere riversate all’ente locale, non operando, invece, per i casi in cui le entrate pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per contratto, dal soggetto affidatario. In quest’ipotesi, rientra, ad esempio, il caso di concessione dell’imposta di pubblicità a canone fisso annuale, anziché ad aggio, o del soggetto incaricato della gestione del patrimonio edilizio comunale a fronte della quale il Comune ha disposto la devoluzione dei canoni di locazione dallo stesso riscossi.
- Si deve infine osservare che la nuova disposizione non estende gli obblighi di versamento diretto alle entrate la cui gestione e riscossione sia affidata a società in house. In questi casi, infatti, i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, e pertanto i versamenti effettuati a tali società equivalgono a versamenti effettuati direttamente ai Comuni, e quindi soddisfano pienamente la ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
Le norme coinvolte
- DL 193/2016 art. 2 bis
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva).
- In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
- DL 70/2011 art. 7 comma 2 lettera gg septies
gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente
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