Rimborsi F24 nel portale del federalismo. Termini e priorità.

Il 30 gennaio 2017 scade il termine di inserimento nel portale del federalismo fiscale delle comunicazioni e delle istruttorie relative ai versamenti erroneamente eseguiti con F24. La materia è stata disciplinata dalla legge 147/2013 all’articolo 1 commi da 722 a 727, che rinviava ad apposita procedura telematica, attuata solo nel 2016.

Gli errori possono essere collegati a diverse situazioni, da accertare con apposita istruttoria originata da comunicazioni o da istanze del cittadino. E’ lo stesso dm 24 febbraio 2016 a indicare che, in caso di versamento a comune incompetente (per errata indicazione del codice comune) o di importi versati allo Stato in luogo del comune, e viceversa, è sufficiente una comunicazione, alla quale l’ente  risponderà entro 180 giorni. Mentre, se si tratta di ottenere il rimborso di somme, serve un’istanza alla quale il comune deve rispondere entro lo stesso termine. L’indicazione va raccordata, da un lato, con la previsione del comma 164 dell’articolo 1 della legge 296/2006 che indica in 180 giorni dall’istanza il termine entro il quale effettuare il rimborso, dall’altro con la previsione del silenzio significativo vigente nel campo dei rimborsi dei tributi locali per cui, la mancata risposta entro 90 giorni fa maturare il silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell’articolo 21 del d. lgs. 546/92.  La procedura definita con la risposta al contribuente, va terminata con una successiva fase da gestire mediante l’applicazione presente nel sito www.portaledelfederalismofiscale.gov.it. In particolare, qui troviamo mappate cinque procedure, tre di comunicazione e tre di istruttoria che permettono, le prime, di correggere solo i versamenti nella banca dati F24, le seconde, anche di movimentare le somme tra Stato e Comune ovvero di rimborsare la quota Stato non dovuta, direttamente al contribuente.

Il sistema si applica ai versamenti F24 eseguiti dal 1.1.2012 a titolo di IMU o per altri tributi locali (TARES e TARI). In regime ordinario, la fase di inserimento va eseguita entro 60 giorni dall’esito dell’istruttoria mentre, per il pregresso, il termine ultimo è il 30 gennaio 2017. Infatti il sistema è stato completato il 30 novembre 2016, come indica il comunicato del Mef pubblicato nel medesimo portale. Entro quella data vanno inserite tutte le istruttorie pregresse che risultano concluse al 30 novembre. In presenza di istanze o comunicazioni presentate prima, ma non concluse, il termine parte dalla data della risposta resa al contribuente. Sul mancato rispetto della scadenza, è condivisibile la nota IFEL del 12 maggio 2016 che valuta come ordinatorio il termine per l’immissione dei dati. Non ci sono sanzioni collegate al mancato rispetto. Tuttavia, la mancanza di conseguenze negative esplicite da collegare al mancato rispetto del termine, non fa venir meno la situazione di inadempimento dell’ente che potrebbe essere invocata dal contribuente a tutela dei suoi interessi in ragione dell’azione tardiva del comune. Per queste ragioni si consigliano degli ordini di priorità dando precedenza ai rimborsi della quota statale IMU e TARES per i quali i contribuenti sono ancora in attesa, considerandone in modo equilibrato l’entità economica e l’ordine cronologico di acquisizione. In seconda battuta si può procedere con i rimborsi che comportano regolazione di somme tra Stato e Comune. A seguire, tutto il resto.

La nota Ifel aggiunge che, gli effetti dei rimborsi sulle regolazioni finanziarie e quindi sull’ammontare dei fondi citati non sono automatici ma verranno valutati caso per caso sulla base delle variazioni eventuali che producono nei procedimenti di stima dei gettiti standard IMU e Tasi con particolare riferimento agli anni 2012 e 2013. In caso di particolare impatto quantitativo le correzioni sono già avvenute a seguito delle segnalazioni del Comune coinvolto e l’immissione del rimborso non determinerà alcun effetto di variazione delle assegnazioni statali.

La procedura non coinvolge tutti gli errori commessi con l’F24. Nel caso sia stato l’intermediario finanziario a sbagliare il versamento rispetto alle indicazioni della delega, è lo stesso contribuente che deve rivolgersi alla banca o all’ufficio postale o allo sportello dell’Agente della riscossione dove ha eseguito il versamento per ottenere la correzione senza alcun costo aggiuntivo. In questo modo si riuscirà ad intervenire fin dall’inizio ai fini dell’allineamento dei dati.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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