L’aumento delle procedure fallimentari che coinvolgono l’immobile sul quale si svolge l’attività (per quanto virtuali possano essere le forme moderne d’impresa) porta in primo piano gli obblighi che la legge pone in capo ai soggetti responsabili della gestione della crisi.
Quali sono gli effetti sui tributi locali in caso di dichiarazione di fallimento? Per quanto la IUC volesse essere un tributo unico, gli adempimenti sono diverse per IMU, TASI e TARI con delle criticità aggravate dal sempre più complesso sistema di agevolazioni che caratterizzano la componente immobiliare del tributo. Gli adempimenti variano a seconda della procedura in corso. In caso di fallimento (e di liquidazione coatta amministrativa), il legislatore ha codificato dei precisi obblighi solo per quanto riguarda l’IMU.
Ad occuparsene è il comma 6 dell’articolo 10, del d. lgs 504/1992, recante la disciplina dell’Ici, richiamato ai fini IMU dall’articolo 9, comma 7 del d lgs 23/2011
“Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
Il primo adempimento del curatore è la dichiarazione IMU nella quale indicare gli immobili coinvolti nella procedura. Il riferimento alla dichiarazione attestante l’avvio della procedura coincide con l’utilizzo del modello dichiarativo, nel quale si dovrà riportare la situazione dell’immobile compresa l’ipotesi in cui si tratti di un fabbricato merce. In tal caso, la curatela deve prestare massima attenzione per ottenere il beneficio dell’esenzione in quanto la norma che dispone in merito, contenuta nel comma 5 bis dell’art. 2 del dl 102/2013, ha riconosciuto natura costitutiva alla dichiarazione IMU per rendere applicabili i benefici dell’esenzione Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma. La prima scadenza utile per la presentazione si collocava a giugno 2014 per ottenere l’esenzione a partire dal secondo semestre del 2013. In diversi casi, soprattutto sulla prima annualità, la dichiarazione è stata omessa. Si assiste così alla presentazione di dichiarazioni integrative (ora per allora), inammissibili nel mondo dei tributi locali, ovvero al mancato versamento in sede di calcolo del dovuto da parte del curatore. In merito al versamento, infatti, lo stesso comma 6 del sopra citato articolo 10, sospende l’IMU dal periodo di avvio della procedura fino al decreto di trasferimento, con l’obbligo di versare entro tre mesi. Qualora il curatore non avesse assolto al requisito di natura costitutiva della dichiarazione relativa ai fabbricati merce coinvolti nella procedura, non potrà avvalersi dell’esenzione per i periodi non coperti, trattandosi di dichiarazione con forza costitutiva del beneficio. Nel caso frequente di fallimento di imprese di costruzione, il soggetto fallito non perde il suo status di impresa costruttrice, né gli immobili il loro status di bene merce. Tuttavia, dal punto di vista procedurale, la norma di esenzione non scrive eccezioni alla regola della dichiarazione che, pertanto, va assolta anche dal curatore per tutti gli immobili che non erano stati interessati all’adempimento.
In merito all’IMU dovuta in caso di fallimento, bisogna distinguere due momenti: l’imposta dovuta per il periodo antecedente la dichiarazione di fallimento rappresenta un debito di natura concorsuale da recuperare mediante insinuazione al passivo con preferibile avviso di accertamento. L’imposta per il periodo dopo la procedura gode della norma di favore per il versamento che risulta sospeso fino al decreto di trasferimento del bene e soddisfatto in prededuzione entro tre mesi.
Per quanto riguarda la Tasi, l’obbligo dichiarativo è assolto con la dichiarazione IMU mentre ben più problematica è la questione sul versamento della medesima, dato che il legislatore della Tasi non ha richiamato a tal fine il comma 6 dell’articolo 10 del d lgs 504/92. Gran parte della dottrina opta per una interpretazione analoga alla situazione IMU, posto che le modalità di versamento della Tasi sono quelle dell’IMU e che spesso la crisi di liquidità impedisce di assolvere al tributo. Tuttavia, la risposta fornita da telefisco del 28 gennaio 2016 riporta una soluzione diversa. Il mancato rimando alla norma di carattere eccezionale contenuta nell’articolo 10 comporta l’assoggettamento alle regole ordinarie di versamento che, per la Tasi, dovrà rispettare le scadenze di legge.
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