Ufficialmente il legislatore affronta il tema degli errori di versamento mediante F24 con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all’IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.
In attuazione della legge 147/2013 in data 14 aprile 2016 (GU n. 87) è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 contenente le procedure di riversamento rimborso e regolazioni. Di fatto la trilogia richiama tre operazioni fondamentali: il riversamento a comune incompetente, il rimborso di somme ai cittadini che hanno versato in eccesso allo Stato; le istruttorie relative alle regolazioni contabili tra Stato e Comune. Resta poi l’operazione che prevede la comunicazione degli esiti di tutti i rimborsi eseguiti per correggere la base dati dei versamenti imputabile a ciascun comune.
La procedura gira sul portale telematico www.portalefederalismofiscale.gov.it operativo dal 28 aprile 2016 con assetti che solo di recente hanno completato il sistema.
In realtà il sistema sta rivoluzionando diversi aspetti procedurali del recupero d’imposta, anche nel rapporto con il contribuente. Partiamo dal fatto che, il sistema della delega di pagamento F24 si fonda sulla tutela del contribuente che, con il suo versamento affida una somma al sistema di pagamento erariale. Eventuali errori di versamento sia tra comuni che tra quota stato e quota comune, devono essere sistemati senza conseguenze sanzionatorie. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 1/DF del 14 aprile 2016 ha chiarito che la disposizione del comma 722 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, che prevede i riversamenti tra comuni in caso di errore del contribuente, è di portata generale nel senso che la questione va risolta tra comuni senza penalizzare il contribuente. Infatti il dm 24 febbraio 2016, che ha disciplinato puntualmente la soluzione degli errori commessi con F24, consente di agire sia d’ufficio sia su segnalazione del debitore entro 180 giorni.
Ne consegue che, in nessun modo il contribuente che si è affidato al sistema della delega di pagamento deve subire accertamenti o sanzioni, quando dimostra di aver effettuato il pagamento. In tal caso, gli accertamenti vanno annullati. Il decreto obbliga poi i comuni che hanno percepito le somme a loro non destinate a riversare l’importo al comune competente entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza. Altra fattispecie ancora più frequente è l’utilizzo del codice tributo errato che, a parità di totale dovuto dal contribuente, ha fatto finire nelle casse dello Stato somme spettanti al Comune. Ebbene, il recupero può avvenire senza il coinvolgimento del contribuente direttamente dall’ente, applicando la massima attenzione nella fase dell’istruttoria da compiere. Appare un gioco fin troppo semplice intervenire sulla base dati dei versamenti per spostare l’assegnazione degli importi. In realtà il movimento deve essere supportato da idonea documentazione amministrativa che giustifichi le risultanze dell’istruttoria, sempre e comunque avallate da decisione del funzionario responsabile. Per fare un esempio, l’azione del contribuente che dal 2012 utilizza il codice IMU quota stato per versare somme che invece dal 2013 sono di competenza del comune, comporta lo sviluppo di un’istruttoria che illustri la fattispecie di errori e autorizzi l’intervento sulla banca dati del portale del federalismo. Il curatore che versa allo Stato l’IMU che il comune ha chiesto mediante una propria attività di accertamento e insinuazione al passivo, può essere considerato un caso di errore di versamento in quanto somme spettanti all’ente. Il circuito non prevede di penalizzare il contribuente, ma una comunicazione a suo favore sull’evidenza dell’operazione va garantita. Le casistiche sono destinate ad aumentare e meritano di valorizzare un’attività che permette recupero di gettito in assenza di un canonico accertamento al contribuente. E’ il segnale evidente che l’impostazione delle attività d’ufficio va cambiata per fare spazio a questa nuova dimensione, che non va vista solo come rimborso di somme al contribuente bensì come recupero di gettito che, diversamente, rimarrebbe nelle casse dello Stato o di altri comuni. Infine, va ricordato che in nessun modo si può penalizzare il contribuente quando è il comune incompetente a non riversare le somme a lui non spettanti adducendo problemi di liquidità. In presenza di enti che non hanno riversato le somme richieste, si può procedere con richiesta di adempimento, diffida ad adempiere e, nel caso in cui persista il mancato riversamento, notifica di apposita ingiunzione fiscale.
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