L’uscita di Equitalia dal mondo della riscossione per lasciare spazio alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, comporta il passaggio di funzioni comprensivo del subentro in tutti i rapporti del precedente soggetto, come si legge nell’articolo 1 del dl 193/2016. Il tema richiama l’attenzione sullo stato delle inesigibilità della riscossione mediante ruolo, rimaste ingabbiate dalle esigenze di proroga delle attività. Proroghe che ancora impediscono di valutarne l’operato con l’attivazione delle procedure previste dall’articolo 20 del d. lgs 112/99. L’intervento sulla riscossione pubblica contenuto nel dl 193/2016 detta nuove scadenze temporali sui termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dovute dall’Agente della riscossione, finalizzate a informare l’ente impositore della improbabile realizzabilità del credito affidatogli. E’ un tema di grande rilievo che riguarda l’affidabilità dei titoli esecutivi e la conseguente capacità di spesa dell’ente impositore. Il passaggio alla contabilità armonizzata ha comportato per i comuni la completa rivisitazione delle regole di accertamento e la necessità di stanziare in apposito fondo le risorse a copertura del rischio di mancato incasso. A maggior ragione, all’ente impositore servono risposte in tempi rapidi. Tempistiche che nella riscossione a mezzo ruolo sono state dilatate nel tempo con una disciplina che non tiene conto delle esigenze di incasso, ma privilegia le speranze di riscossione. L’argomento ci riporta alla riforma che ha completamente riscritto le regole del discarico per inesigibilità contenute negli articoli 19 e 20 del d lgs 112/99. La legge 190/2014 interviene pesantemente sull’intera disciplina delle comunicazioni di inesigibilità modificando termini di presentazione, il meccanismo di discarico automatico e la procedura di contestazione. La nuova disciplina agisce sui ruoli consegnati fin dall’anno 2000.
Al di là delle pesanti tempistiche scritte dalla riforma per procedere con la valutazione delle attività che, al momento dovrebbe iniziare nel 2020 con riferimento ai ruoli formati nel 2014 e 2015 per concludersi nel 2035 per i ruoli formati nel 2000, il presumibile valore di realizzo del titolo in riscossione affidato al sistema del ruolo deve essere comunque valutato dal funzionario responsabile dell’entrata, per garantire l’attendibilità delle scritture contabili in fase di riaccertamento dei residui, individuando cosa è possibile mantenere e cosa va stralciato. Da dove si inizia?
Il canale informativo reso disponibile dagli agenti della riscossione è inserito all’indirizzo www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/enti/AreaRiservata/ al quale gli enti accedono con apposita password previa identificazione, spesso associata alla convenzione tecnica. L’archivio rende disponibili le informazioni sui ruoli e le conseguenti cartelle di pagamento indicandone lo stato del pagamento, la data di notifica e le procedure attivate. Da qui è possibile compiere una valutazione sullo stato dei titoli, al di là dell’avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità che, come sopra detto, è sospesa da anni.
Le regole di valutazione sono quelle ordinarie per comprendere le possibilità di incasso: una partita si può ritenere inesigibile se è stata sottoposta alle attività minime di riscossione, consistenti nella notifica del titolo, nell’espletamento delle misure cautelari e/o esecutive al fine di accertarne l’impossibilita di riscossione e se non è prescritta. Ne consegue che, in presenza di titoli che sono stati regolarmente avviati alla riscossione con l’espletamento di attività successive, è ragionevole dichiararli temporaneamente inesigibili. Ciò non significa gettare il titolo nella spazzatura o discaricare la somma, bensì accertare che è ragionevolmente infruttuoso, in quanto l’avvenuta attivazione di procedure cautelari e/o esecutive non ha portato al pagamento dando evidenza di inesigibilità. Si tratta di accertare la situazione effettiva senza alcuna operazione di discarico. Il discarico a favore dell’Agente della Riscossione si esegue solo se il titolo originario iscritto a ruolo è sbagliato o se in effetti si intende discaricare per inesigibilità, cosa non ancora possibile in quanto fase attualmente bloccata.
Il problema quindi si sposta sulle cartelle senza alcuna procedura. In tal caso non ci sono elementi per capire se il titolo è inesigibile o meno. Se la data ultimo evento è ante il 31.12.2011, la regola della prescrizione quinquennale impedisce di ritenerlo valido. Mentre, le cartelle con data ultimo evento (es. notifica) rientranti nel termine quinquennale, meritano un’analisi per valutare l’inoltro di segnalazione all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del d lgs 112/99.
Va aggiunto che il comma 688 dell’art. 1 della Legge 190/2014, nel secondo capoverso, inserisce un limite di importo al di sotto del quale non si applica il controllo di cui all’articolo 19. Si tratta delle quote inferiori o pari a 300 euro. La norma non precisa come vada calcolato il carico, anche se solitamente si tratta di una somma comprensiva di credito originario, sanzioni e interessi. Si tratta, tra l’altro, di una esclusione che non sembra superabile nemmeno dall’autonomia regolamentare dell’ente, scritta con una formula derogatoria rispetto all’intero sistema. Una decisione che non può essere giustificata da principi di economicità, in quanto favorisce l’inadempimento del debitore e vanifica ogni buon intento di azione per conseguirne la riscossione.
Certamente il tema è complesso ma non va lasciato nel limbo. Nemmeno la soluzione di cancellare tutto, vuoto per pieno, esime da responsabilità connesse all’obbligo di verifica dello stato della riscossione, attività che ben si presta ad essere svolta con delle regole predeterminate fondate soprattutto sul valore del carico.
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