La dead line della riscossione pubblica è sempre più vicina. Dal 1 Luglio 2017 Equitalia vestirà i panni di un nuovo ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione. Non è direttamente l’Agenzia del fisco, ma il suo ente strumentale che raccoglie tutta l’eredità dell’Agente della Riscossione nato il 1 Ottobre 2006. La versione del dl 193/2016 è drastica: le società del gruppo Equitalia sono sciolte dal 1 Luglio 2017 e cancellate dal registro imprese senza alcuna procedura di liquidazione. Come indica espressamente la norma, l’ente subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e questo significa che, per i carichi pregressi non è necessario adottare apposito atto confermativo delle attività affidate. Va aggiunto che, proprio la versione iniziale del decreto prevedeva un intervento specifico dell’ente in tal senso, ma in seguito è stata modificata con la soppressione di questa parte a favore di una norma che prevede un automatismo nel garantire la gestione continuativa dei carichi pendenti. In merito al raggio di azione della nuova Agenzia, il comma 1 dell’articolo 1 disciplina la possibilità per la stessa di effettuare la riscossione locale, superando così quelle indicazioni normative contenute nel DL 70/2011 art. 7 comma 2 lettera gg ter) che stabilivano, da tempo, l’uscita di Equitalia dal mondo dei Comuni e delle sue società, termine costantemente prorogato fino al 30 giugno 2017 “ L’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter , del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate. Con la revisione apportata dal dl 50/2017 sono state espunte le attività di accertamento e liquidazione a favore dell’unica fase della riscossione. Un altro aspetto a lungo controverso, è l’ambito di applicazione soggettiva del ruolo, che questa volta il legislatore tenta di risolvere mediante un puntuale rinvio al decreto Istat che tuttavia, va ricordato, ha un carattere ricognitorio in quanto appoggia sulla definizione di amministrazione pubblica contenuta nel d lgs 165/2001. In merito ai futuri affidamenti, vale a dire le liste di carico che saranno trasmesse ai sensi del Dm 321/99, la disciplina risulta scritta dal comma 2 dell’articolo 2 del medesimo dl 193/2016 che, dopo varie modifiche, riporta una disposizione aperta, che permette alle amministrazioni locali di decidere senza scadenze prefissate. A decorrere dal 1 ° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. La norma istituisce una generale facoltà dell’ente, di valutare il ricorso e il conseguente affidamento alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione, esercitabile senza vincolo temporale, pur nel rispetto del sistema giuridico che governa la riscossione dei comuni. Qualora si decidesse di ricorrere per i carichi posti in riscossione già dal 1.7.2017, è necessario verificare le disposizioni regolamentari scritte dal Comune in materia di riscossione coattiva. Se l’assetto regolamentare lo consente, è possibile un atto di indirizzo della giunta comunale sulla base del sistema organizzativo degli uffici e dei servizi dell’ente, in grado di analizzare lo stato delle attività in materia di riscossione e i possibili sviluppi, idonei ad individuare lo strumento applicabile, tenuto conto che nella riscossione locale è possibile ricorrere all’ingiunzione di pagamento, sia direttamente, sia mediante società pubbliche e iscritti all’albo di cui all’art. 53. Sulla base della decisione assunta con le delibere sopra indicate, l’organo dirigenziale procederà all’affidamento, nel rispetto delle norme relative al codice dei contratti. In nessun caso è obbligatoria l’adozione di qualche atto entro il 1 Luglio 2017 trattandosi di facoltà del Comune esperibile in ogni momento. Restano ferme tutte le norme che consentono di eseguire la riscossione coattiva mediante ingiunzione che, dal 1 Luglio 2017, annovera anche l’entrata in vigore della lettera gg quater dell’articolo 7 comma 2 del dl 70/2011 “ gg quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
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