TARI E TARIP. L’enigma del CHI INQUINA PAGA

Il tema della presunta ingiustizia della tassa rifiuti, colpevole di non creare un collegamento diretto con la quantità dei rifiuti prodotta, resta la principale contestazione sollevata dai contribuenti in sede di contenzioso. Le risposte sino ad ora date dalla suprema corte di cassazione sono allineate a un principio ancorato alle caratteristiche stesse del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che lo rendono diverso da tutti i servizi pubblici di rete.

“Corte di Giustizia europea sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16.7.09 in causa C254/08”

è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; – in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori

Sono parole in grado di esprimere un equivoco strutturale nato dal principio del “chi inquina paga”, slogan percepito dai cittadini come possibilità di pagare meno se si differenzia e si produce poco rifiuto. Un equivoco che si ripercuote a maggior ragione nel caso dell’introduzione della tariffa corrispettiva che differisce, rispetto alla tassa, per la sua capacità di maggiore correlazione tra servizio reso dal gestore e servizio fruito dal cittadino.

La chiave che risolve l’enigma del chi inquina paga non è la pesatura di quanto si produce, bensì la ripartizione dei costi del servizio tra i detentori del rifiuto. Sia la Tassa sia la tariffa corrispettiva non  mirano a redistribuire il costo in ottica perequativa, bensì produttiva. La misurazione della capacità produttiva dell’utenza è affidata, nel regime di tassa, ai metri quadri e ai componenti del nucleo familiare mentre, in regime di tariffa, si deve assumere a rifermento anche il parametro degli svuotamenti del secco residuo in modo da premiare l’utente che differenzia di più e produce meno (per varie ragioni oggettive). Affidarsi solo ai metri quadri destinati a un certo uso, è un’ottica perequativa considerata insufficiente nella Tarip mentre è ammessa per la Tari (tassa). In ogni caso, si tratta di metodi che mirano a redistribuire i costi della gestione dei rifiuti che non può dedicare troppe risorse alle tecniche di pesatura, pena la sua anti economicità. Il motivo di tanta difficoltà è insito nel servizio stesso: anche se non espongo il contenitore con i rifiuti, il gestore ha garantito il servizio come da programma.

Una recente sentenza della Cassazione, la 17498 del 14 luglio 2017,  ribadisce i principi che da tempo va affermando, dinanzi all’ennesima rimessione pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE, per interpretazione del diritto comunitario (art. 15 dir. 2006/12/CE del  Parlamento Europeo e del Consiglio, e art. 14 dir. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) con riferimento alla disciplina nazionale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69 e per violazione del principio comunitario “chi inquina paga” (mancata determinazione dei parametri e coefficienti di imposizione in rapporto al volume dei rifiuti prodotti).

La questione viene bollata come infondata e risolta con le parole della Cass 2202/2011 “in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni”.

La vecchia Tarsu, tributaria dalla testa ai piedi anche sulle decorrenze di occupazione, viene ritenuta legittima per il solo fatto di contenere delle norme che ammettono la prova contraria per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, con onere del  contribuente di indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le  obiettive condizioni di inutilizzabilità.

La Cassazione, nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall’art. 11 della direttiva 75/442), rileva che la CG ebbe ad affermare  che:

 ” è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; – in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; – sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in  contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; – nella materia le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto  riguarda le modalità di calcolo della tassa; – per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.

In definitiva, il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sè, contrario al principio “chi inquina paga” recepito dall’art. 11 della direttiva 75/442. Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicchè, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione  di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del  contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le  obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad  elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”

Si scopre così che il principio del paga chi inquina era rispettato dalla vecchia Tarsu prima ancora che fosse scritto. Cosa è cambiato allora dal Ronchi in avanti? Dal punto di vista fiscale, quasi nulla.  La Tari  resta, alla pari della Tarsu, un tributo fondato sulla presunzione dove la redistribuzione dei costi si basa prevalentemente sulla superficie idonea a un determinato uso, con la possibilità di migliorare il risultato introducendo meccanismi di pesatura diretti e indiretti. La Tarip non può applicare unicamente il parametro della superficie ma deve contenere elementi di pesatura almeno volumetrica del secco residuo per redistribuire i costi tra gli utenti (cosi si esprime il recente decreto tarip). In questo modo assumerebbe quella veste di corrispettivo che permette di introitare le somme nel bilancio del gestore privato, effetto impensabile in caso di tributo che, per principi di finanza pubblica, deve tornare nelle casse del comune con imputazione di tutti i costi del servizio comprensivi di IVA.

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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