Le recenti lettere dell’Agenzia delle Entrate, inviate ai titolari di fabbricati ancora esistenti al catasto terreni, risveglia il tema dei fabbricati rurali, caratterizzati da vicende fiscali complesse in tema di IMU.
Partiamo anzitutto ricordando che i fabbricati segnalati dall’Agenzia sono stati accatastati con le vecchie regole al catasto terreni, quando si riteneva che il terreno a cui asservivano assorbisse la capacità reddituale dei medesimi, ragion per cui non sono stati classati con una propria rendita. Con l’approvazione del dm 2 gennaio 1998 n. 28, di attuazione della riforma catastale contenuta nel dl 557/93 (convertito in legge 133/1994), nessun fabbricato deve trovarsi al catasto terreni. Tutti quelli allora presenti dovevano essere portati al Catasto edilizio urbano con un proprio classamento e rendita, eventualmente accompagnati da una valutazione sulla permanenza dei requisiti di ruralità secondo la disciplina indicata dall’articolo 9 del dl 557/93 che detta, nell’ultima versione risalente al 2007, le regole dei fabbricati rurali abitativi (comma 3) e le regole dei fabbricati rurali strumentali (comma 3 bis). L’ultima proroga normativa indicata dall’articolo 13 del dl 201/2011, all’articolo 14 ter, per completare le operazioni di accatastamento, è scaduto il 30 novembre 2012 I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L’elenco dei fabbricati coinvolti è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione servizi catastali e ipotecari, che permette una ricerca libera anche per comune. Nella lettera dell’Agenzia si riporta quanto esplicitato nel portale: se si tratta di una costruzione che non è in grado di produrre reddito ai sensi del comma 2 e 3 dell’articolo 3 del dm 28/98, in quanto piccoli manufatti, sarà sufficiente inviare una segnalazione utilizzando il modulo reso disponibile dall’Agenzia stessa. In tutti gli altri casi, si deve procedere all’accatastamento mediante tecnico abilitato valutando anche la sussistenza dei requisiti di ruralità che dovrà essere richiesta mediante apposita domanda e autocertificazione dei requisiti. Le regole sono quelle indicate nel dm 26 Luglio 2012, emanato dopo le numerose sentenze di Cassazione sulla debenza ICI. Come noto, le regole che ne sono derivate assegnano all’ufficio del catasto, oggi in capo all’Agenzia delle Entrate, il compito di valutare la sussistenza dei requisiti di ruralità, bollata tramite un’annotazione catastale ovvero l’utilizzo della classificazione D10. La forma in tal caso prevale. Se un’azienda agricola dimentica di procedere con la richiesta, non potrà invocare le risultanze di fatto per ottenere benefici retroattivi. Il requisito di ruralità diventa un’agevolazione da chiedere mai retroattiva. Non a caso, ai fini della retroattività, è stata scritta apposita norma (DL 70/2011) che dava la possibilità di ottenere il beneficio per cinque anni antecedenti purchè si procedesse, entro il 30 settembre 2012, con la presentazione di apposita istanza utilizzando i moduli del dm 26 luglio 2012. Solo le richieste presentate ai sensi del dl 70/2011 entro il 30 settembre 2012 sono retroattive. Per le altre si torna alle regole generali.
Fatte queste premesse, come si procede ai fini IMU e TASI? Anzitutto dobbiamo richiamare un altro passaggio importante, contenuto nel comma 14 quater del sopra citato articolo 13 Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è’ determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Dunque, anche se il titolare non ha accatastato il bene, comunque deve versare l’IMU e la TASI con le regole ordinarie, salvo il conguaglio da eseguire con la rendita consolidata. Qualora l’accatastamento sia accompagnato dalla richiesta di ruralità non respinta, avrà diritto all’esenzione IMU e all’aliquota ridotta TASI dal momento dell’annotazione indicata negli atti catastali (non retroattiva). Per il pregresso, largo al recupero dei tributi non versati sugli anni precedenti. Infine, si ricorda che il tema dei fabbricati rurali non tocca la TARI, dovuto secondo regole ordinarie di applicazione della tassa, sulla base del rifiuto prodotto (assimilato o speciale).
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