L’Agenzia delle Entrate apre le porte all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni per l’utilizzo della delega di pagamento F24. L’operazione giunge a distanza di anni rispetto alle richieste dei comuni e cerca di risolvere il dogma imposto dall’articolo 2 bis del dl 193/2016. La recente risoluzione n. 137/E del 8 novembre 2017 richiama il suddetto obbligo tra le motivazioni di rilievo in una fase nella quale gran parte dei comuni hanno inondato di richieste il sistema poste italiane. La norma ammette entrambe le alternative che possono coesistere garantendo modalità di versamento diverse, anche se, trattandosi di tributo pagato in larga misura dalle attività economiche, la delega F24 appare più adatta, sia per la possibilità di utilizzo della compensazione sia per la modalità di rendicontazione. I codici istituiti sono tre: tributo/canone/diritto raccolte nell’unico codice 3964; interessi (codice 3965) e sanzioni (3966). Non va sottaciuto che il punto più debole del canale di pagamento F24 continuano ad essere gli errori di versamento per errato utilizzo del codice catastale: troppo spesso le somme finiscono nelle casse di comuni non competenti a causa di un errore che può essere commesso dall’istituto bancario ovvero dal contribuente stesso.
Se il canale di versamento sembra trovare una quadra in una abbinata di strumenti di pagamento in grado di garantire l’acquisizione diretta delle somme senza passaggi intermedi, la questione dell’affidamento continua a tenere banco dopo la cessazione di tutte le norme che per diversi anni hanno consentito il ricorso alla proroga dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali, rimaste ferme al termine del 30 giugno 2017.
Negli ultimi anni, diversi affidamenti in concessione sono stati mantenuti in vita avvalendosi della norma di proroga sulla riscossione delle entrate riconosciuta di sei mesi in sei mesi, con interventi continui. Il 1 luglio 2017 è terminata la facoltà di proroga di tutte queste attività e quindi anche la possibilità di mantenere i contratti stipulati con gli altri iscritti all’albo.
La scelta del comune deve quindi ripartire da zero tenendo conto sia della gestione diretta accompagnata, se del caso, da un adeguato servizio di supporto, sia delle possibilità offerte dal nuovo codice dei contratti in caso di concessione. E’ possibile infatti ricorrere al concessionario iscritto all’albo con possibilità di affidamento diretto di appalti o concessioni di valore inferiore a 40.000 euro, ai sensi del d lgs 50/2016; ricorrere a una forma associata; affidare direttamente in house alla società esterna; avvalersi dell’unica forma di proroga cosiddetta tecnica in presenza di una concessione in scadenza. Si tratta di un istituto che non trova disciplina nel nostro ordinamento, bensì previsto dalla giurisprudenza come eccezionale e utilizzabile unicamente quando sia necessario assicurare continuità al servizio pubblico, nelle more della ricerca del nuovo contraente. Ragioni di salvaguardia della continuità del servizio e dei flussi di riscossione sono elementi importanti per sostenere il riconoscimento di una proroga tecnica della concessione soprattutto in vista della scadenza del versamento della pubblicità permanente. La scelta va coordinata con le disposizioni regolamentari relative alla gestione del tributo per verificare la necessità di sottoporre la nuova decisione al Consiglio comunale, soggetto competente ad esprimere quanto meno gli indirizzi sulla modalità di gestione dell’entrata.
Dal punto di vista gestionale e della salvaguardia del gettito, va ricordato che la fonte prevalente dell’imposta proviene dalla fattispecie della pubblicità permanente rispetto alla temporanea. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del d lgs 507/93 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Eventuali operazioni di affidamento dovranno tener conto delle esigenze di incasso collocate nell’imposta permanente che forma gran parte del gettito del tributo, caratterizzata dall’invio di avvisi di pagamento ai soggetti passivi iscritti nella banca dati più recente. La potestà regolamentare ammette la possibilità di spostare la scadenza, pur con le conseguenze da valutare sulla liquidità e le abitudini di pagamento del contribuente. In ogni caso, per effetto della norma contenuta nel dl 193/2016 articolo 2 bis, dal 1 ottobre 2017 l’incasso, almeno della fase spontanea, deve essere effettuato sul conto corrente del comune di tesoreria o postale ovvero mediante delega di pagamento F24, quest’ultima possibile grazie alla nuova risoluzione che non contempla la sottoscrizione di convenzioni né costi di incasso.
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