Pignoramento diretto dei crediti nella procedura privilegiata mediante cartella/ingiunzione. Le considerazioni della cassazione

Una recente sentenza della Cassazione si sofferma sui contenuti dell’atto di pignoramento presso terzi emesso nella forma diretta a favore dell’Agente della Riscossione che, in tal caso, ordina direttamente al terzo (debitor debitoris), di versare allo stesso Agente le somme dovute al debitore.

La caratteristica essenziale del pignoramento presso terzi è il suo perfezionarsi previo accertamento del fatto che il debitore è il titolare del credito nei confronti del terzo.  Nella innovata procedura prevista dall’articolo 72 bis del dPR 602/73, l’atto di pignoramento contiene, a differenza di quanto previsto dall’art. 543 c.p.c., l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione le somme scadute e non corrisposte, nel termine di 60 giorni dalla notifica mentre, per quelle non ancora scadute, alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui si procede. Non è prevista la dichiarazione di quantità, sulla base della quale, nel sistema ordinario, è il giudice a impartire l’ordine di pagamento.

La semplificazione introdotta ha dato un notevole impulso all’utilizzo di questo strumento, sia per la rapidità che economicità della procedura. Resta comunque condizionata alla collaborazione del terzo che, se non darà riscontro, potrà essere chiamato in sede giudiziale a rendere la  dichiarazione di esistenza del credito, che comunque sarà accertata dal giudice, anche in sua assenza.

Per facilitare ulteriormente la procedura, il comma 141 dell’art. 1 della Legge 244/2007 ha stabilito che l’atto di pignoramento presso terzi, può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della Riscossione  non abilitati alle funzioni da ufficiali della riscossione. In tal caso l’atto reca l’indicazione a stampa dello stesso Agente della R. e non è soggetto ad annotazione nei registri cronologici.

La misura procedurale trova senso se si considera che questa forma di pignoramento avviene mediante canali telematici che non necessitano di un verbale sul posto. Significativo il fatto che in questo modo non esiste alcun limite di tipo territoriale.

La Corte di Cassazione, con sentenza 26519 del 9 novembre 2017, nell’indagare sulla natura dell’atto di pignoramento presso terzi esattoriale ha stabilito che “L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del dPR 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, dPR 602 del 1973 – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.

La pronuncia fa emergere l’importanza della motivazione che deve accompagnare l’atto di pignoramento, nel quale è necessario richiamare, con dettaglio ed estremi di notifica, gli atti precedenti sui quali si forma la procedura esecutiva, specificando fonte e natura del credito. Altro aspetto di non poco conto, è il consolidamento di una procedura diretta di pignoramento riconosciuta dalla giurisprudenza che distingue il ruolo del funzionario procedente rispetto a quello dell’ufficiale giudiziario che, nel caso della procedura esattoriale, assume la veste dell’ufficiale di riscossione che può essere presente oppure no, come nel caso trattato dalla Cassazione.

Il pignoramento presso terzi assume particolare importanza anche nell’ingiunzione fiscale rafforzata che assimila tutte le procedure privilegiate della cartella in forza delle norme che sanciscono l’applicazione del Titolo II del Dpr 602/73. La procedura rispetta la sequenza dettata dall’articolo 543 in combinato disposto con l’articolo 72 bis e 75bis del dPR 602/73. Le fasi principali sono:

  • – l’accertamento dell’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo previa individuazione dei beni, che possono essere sia crediti che cose mobili. Infatti la procedura semplificata è stata estesa anche al pignoramento preso terzi di beni ad opera del comma 1 bis dell’articolo 73, introdotto dalla Legge 244/2007. Si tratta di una fase molto delicata che va condotta considerando due aspetti. Il primo è il raggiungimento della certezza del diritto del debitore verso il terzo mentre il secondo è la tutela del debitore, applicando tutte le adeguate cautele, da informazioni negative relative alle sua esposizione debitoria.
  • – La notifica dell’atto di pignoramento al debitor debitoris contenente l’ordine di versare le somme all’ente procedente e l’ingiunzione di non sottrarre il credito o il bene a garanzia per il credito del procedente.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492,  l’indicazione del credito per il quale si procede e del titolo esecutivo munito della forza precettiva, l’indicazione delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne.

A bilanciare il potere pubblico di esecuzione diretta, concorre l’attenuazione dettata con il limite posto dall’articolo 72 bis, che esclude i crediti pensionistici, e ai limiti inseriti dall’articolo 72 ter del dPR 602/73 secondo cui  le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a 2500 euro; b) in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 e non superiori a 5000 euro. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio,  salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

L’art. 75 bis stabilisce che l’Agente della Riscossione, prima di procedere al pignoramento presso terzi, può chiedere a soggetti terzi una dichiarazione stragiudiziale scritta con la quale il terzo debitor debitoris del soggetto sottoposto alla procedura esattoriale indica in modo dettagliato i beni e le somme dovute al debitore stesso. La richiesta può essere effettuata decorso il termine dei sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e contemporaneamente all’adozione delle misure cautelari ed esecutive previste dal d.P.R. 602/73, ad esempio il fermo amministrativo.  Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del d lgs 471/97. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

La dichiarazione stragiudiziale non è un obbligo ma si inserisce come strumento utile alla ricerca dei possibili crediti presso terzi. Infatti questa procedura di pignoramento funziona nella misura in cui l’ente o il concessionario abbiano a disposizione informazioni utili in un sistema ove l’accesso all’anagrafe dei conti è stata limitata all’Agente della Riscossione. A tal fine, va tenuto conto che, occuparsi di riscossione coattiva implica un necessario investimento sugli archivi informatici messi a disposizione dei comuni (SIATEL, SISTER, banche dati tributarie, sociali, del commercio e finanziarie) e spesso fonte di informazioni che consentono di raggiungere il risultato.

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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