A distanza di quasi dieci anni dalla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/T del 20 maggio 2008, l’Agenzia delle Entrate interviene per consacrare l’idoneità dell’ingiunzione fiscale a costituire titolo per l’iscrizione ipotecaria alla pari della cartella di pagamento dell’Agente della riscossione nazionale, con il riconoscimento delle medesime agevolazioni di gratuità del costo di iscrizione.
La misura cautelare è quella prevista dall’articolo 77 del DPR 602/73 applicabile solo quando il titolo di riscossione raggiunge un valore di carico almeno pari a 20.000 euro. Già da questo limite si comprende che non si tratta di una misura adatta ai valori medi di carico dei tributi locali ovvero delle sanzioni amministrative, ma che trova spazio in presenza di carichi importanti, più facilmente presenti in situazioni di crisi aziendale spesso caratterizzate da procedure concorsuali che rendono di elevata importanza la possibilità di procurarsi una garanzia reale. In ragione della crescente importanza della procedura, non era comprensibile il diniego della conservatoria spesso tradotto nella “possibilità di iscrizione di ipoteca con riserva”.
L’ipoteca è una garanzia reale avente per oggetto l’immobile sul quale viene iscritta ed è una causa legittima di prelazione, in quanto consente al creditore, in sede di espropriazione o nel corso di una procedura concorsuale, di essere soddisfatto prima degli altri creditori sul ricavato della vendita forzata del bene ipotecato. Il vincolo ipotecario grava su tutto l’immobile e continua a gravarvi anche quando il debito garantito venga parzialmente soddisfatto.
La garanzia in favore del creditore ipotecario decorre dalla data di iscrizione dell’ipoteca sulla base del grado di iscrizione. Il creditore ipotecario potrà far valere il proprio diritto di prelazione sul bene in base al proprio grado di iscrizione, determinato dall’ordine delle ipoteche e della loro successione temporale. Con l’estinzione del credito principale si estingue anche l’ipoteca: in questo caso occorrerà formalizzare la pratica con la cancellazione dell’ipoteca nei Registri Immobiliari, in modo da liberare l’immobile dal gravame e rendere conoscibile ai terzi lo stato attuale del bene. In caso di vendita di bene gravato da ipoteca, l’acquirente resta esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. In caso di eredità, l’ipoteca si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto ipotecariamente per l’intero ai sensi dell’art. 754 c.c., stante l’indivisibilità dell’ipoteca in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati.
L’ipoteca cosiddetta esattoriale si iscrive dopo aver adempiuto al dettato del comma 2-bis dell’articolo 77 che prevede come passaggio obbligatorio, la notifica al proprietario dell’immobile di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza 3002/2017, ha precisato che l’iscrizione di ipoteca non deve essere preceduta da avviso di intimazione, trattandosi di misura cautelare e non esecutiva, mentre deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva. L’omessa comunicazione comporta la nullità dell’iscrizione (Cassazione civile, sez. un., 18/09/2014, n. 19667). La pronuncia fa emergere l’importanza della comunicazione preventiva, bollata come requisito fondamentale ai fini della sua validità, nonostante di fatto conceda al debitore un periodo temporale durante il quale l’immobile può essere alienato ovvero modificato dal punto di vista catastale (es. frazionamento del bene o modifica del classamento/rendita).
L’applicazione della misura sulla base del titolo costituito dall’ingiunzione, è stato oggetto di una lunga controversia tra i comuni e le conservatorie che, sulla base della sopra citata circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/T del 20 maggio 2008, aderivano all’interpretazione di prassi secondo cui con il quadro normativo fondato sull’art. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2011, n. 265 – e su conforme parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, le disposizioni del citato decreto – legge n. 209 del 2002 non erano sufficienti, ex se, né ad attribuire all’ingiunzione fiscale l’idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, né a rendere applicabili ai “concessionari locali” le esenzioni previste dagli artt. 47 e 47-bis del medesimo decreto (in ragione del necessario rigore interpretativo che deve essere seguito tanto in tema di garanzie reali, che di norme esentative).
La conseguente iscrizione con riserva ha originato diverse pronunce con decreti di Tribunali quali Ravenna, Roma e Catania, emanati, rispettivamente, il 4,9 e 13 novembre 2009 che affermavano la possibilità di procedere all’iscrizione ipotecaria mediante ingiunzione.
Solamente con la recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 149/E del 12 dicembre 2017, si assiste a una diversa presa di posizione che supera gli ostacoli che impedivano l’iscrizione di ipoteca mediane ingiunzione nonché la gratuità della misura.
La nota dell’Agenzia riassume aspetti importanti che riguardano l’analogia cartella/ingiunzione, riconoscendo l’equipollenza tra i due strumenti e la possibilità di accedere alla garanzia in forma semplificata e gratuita.
Come sopra accennato, le previsioni di cui all’art. 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge n. 70 del 2011, consentono di ritenere superate le precedenti indicazioni di prassi con riferimento alle ingiunzioni fiscali preordinate alla riscossione da parte dei Comuni e dei “concessionari locali”. Infatti, la suddetta norma, nel richiamare i criteri previsti per l’ipoteca iscritta ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, mostra chiaramente di operare ex lege una valutazione di compatibilità di detta misura cautelare con il procedimento di riscossione delle entrate comunali; in definitiva, con la novella del 2011 è stato lo stesso Legislatore a prevedere che le disposizioni in tema di iscrizione ipotecaria si rendono applicabili, mutatis mutandis, alla riscossione coattiva effettuata dai Comuni – direttamente o tramite affidamento – sulla base di ingiunzione fiscale.
La motivazione collegata all’intervento normativo del DL 70/2011(che sarebbe in grado di giustificare il cambio di orientamento) appare poco convincente, in quanto il decreto non innova il sistema di riscossione già consacrato con l’articolo 36 comma 2 del DL 248/2007 che, sostanzialmente, riconosce da tempo le capacità di riscossione dei comuni in forma diretta mediante ingiunzione come strumento assimilato alla cartella.
In merito all’esenzione dai diritti, la risoluzione 149/E offre una soluzione restrittiva che accontenta solo le ingiunzioni che vedono come parte attiva il comune: con l’introduzione del citato art. 7, comma 2, lettera ggquater), punto 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, il Legislatore ha inteso assimilare, da un punto di vista sostanziale, il trattamento da riservare alla riscossione coattiva effettuata dai Comuni a quello previsto per l’agente nazionale della riscossione. Ragioni di carattere logico-sistematico portano a ritenere che l’equiparazione, sotto l’illustrato profilo civilistico, trovi necessariamente una simmetrica corrispondenza anche dal punto di vista strettamente fiscale. Di conseguenza, si è dell’avviso che le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 47, commi 1 e 2, e 47-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 possano essere applicate anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. E’ opportuno evidenziare, tuttavia, che la disciplina in commento è riferita alla riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, proprie dei “comuni”, non applicandosi dunque alla riscossione coattiva di altre amministrazioni od Enti locali
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