L’inesigibilità della riscossione è un tema di grande rilievo attinente l’affidabilità dei titoli esecutivi e i conseguenti equilibri di bilancio dell’ente impositore. Il nuovo intervento sulla riscossione pubblica contenuto nel dl 193/2016 nonché il recente dl 148/2017, detta nuove scadenze temporali per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dovute dall’Agente della riscossione aventi l’unico effetto di spostare in avanti la resa dei conti con gli Agenti nazionali. Nel frattempo, la contabilità armonizzata ha comportato per i comuni la completa rivisitazione delle regole di accertamento e la necessità di stanziare in apposito fondo le risorse a copertura del rischio di mancato incasso. La questione delle comunicazioni di inesigibilità va tenuta ben distinta dalle valutazioni che ciascun ente deve compiere sull’idoneità dei titoli ai fini della speranza di incasso.
L’argomento ci riporta alla riforma che ha completamente riscritto le regole del discarico per inesigibilità contenute negli articoli 19 e 20 del d lgs 112/99, ampiamente modificata dalla legge 190/2014, che interviene pesantemente sull’intera disciplina delle comunicazioni di inesigibilità riscrivendo termini di presentazione, il meccanismo di discarico automatico e la procedura di contestazione a valere sui ruoli resi esecutivi dal 1.1.2000. E’ il comma 1 dell’articolo 19 a dare forma alla comunicazione di inesigibilità e alla modalità di trasmissione rinviando ad apposito decreto del 22 ottobre 1999 “ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze”. La comunicazione di inesigibilità dovrà essere redatta e trasmessa secondo le modalità contenute nell’allegato 1 del citato decreto , un documento estremamente sintetico, idoneo a comunicare l’infruttuosa realizzazione del credito.
Le informazioni in grado di descrivere all’ente impositore i procedimenti avvenuti, si trovano nelle specifiche dell’allegato 2 del medesimo decreto, contenente il modello mediante il quale rendere le informazioni sullo stato delle procedure di riscossione. Rappresenta il vero archivio da cui attingere le informazioni sulle notifica e sulle procedure attivate, anche se ancora privo di riscontro documentale. I documenti relativi alla notifica, alle misure cautelari ed esecutive sono depositati negli archivi dei concessionari.
Monitor enti. Le informazioni sono disponibili su Monitor enti nel sito dell’Agente della riscossione e offrono una tracciatura delle attività eseguite. Dallo stesso canale, è possibile scaricare anche il conto giudiziale di gestione. Il Monitor enti rappresenta il principale canale informativo dei comuni dal quale comprendere e analizzare l’andamento delle riscossioni. Ogni ragionamento di analisi deve partire dai flussi informativi contenuti nel sistema, in grado di esporre gli eventi che hanno caratterizzato il carico posto in riscossione. Già da questo canale gli enti possono essere in grado di valutare lo stato di esigibilità del credito, individuando quelle prive di procedura che possono necessitare di apposita segnalazione sulla base delle informazioni in possesso dell’ente. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l’ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l’attività di controllo ai sensi dell’articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
E’ la passività dell’ente impositore a determinare il discarico automatico, che ha come conseguenza quella di liberare dalle azioni di riscossione il soggetto agente e rende ineccepibili le cause di perdita del diritto al discarico contenute nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 19.
Gli interventi legislativi avvenuti sul termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità hanno prodotto l’effetto di sospendere i poteri di diniego al discarico dell’ente impositore. Per tutto questo tempo è rimasto bloccato anche il potere di diniego al discarico attivabile ai sensi del comma 20. All’ente non resta altro che analizzare l’entità delle posizioni inesigibili e, se del caso, effettuare segnalazioni per promuovere l’azione esecutiva.
Prima dell’intervento della legge 190/2014, la prima ipotesi di discarico automatico si sarebbe verificata alla data dell’1 gennaio 2018, indistintamente. La norma speciale di decorrenza del poter di controllo si trova, da ultimo, inserita nel comma 687 dell’articolo 1 della legge in discorso, che, in ordine ai carichi pregressi, consente di avviare il controllo solo dopo che saranno decorse le singole annualità per la presentazione delle comunicazioni. L’attuale versione normativa è stata modificata sia dal dl 193/2016 in occasione della definizione agevolata e dal dl 148/2017 con la seconda definizione agevolata.
Tempistiche del discarico. Il comma 684 regola le comunicazioni di inesigibilità relative a ruoli consegnati dagli enti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 comprendendo tutto il pregresso post riforma.
Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021
Nuova tabella temporale dei termini di presentazione e di discarico automatico.
Anno consegna ruolo |
Termine ultimo di presentazione dell’inesigibilità e decorrenza controllo |
Maturazione discarico automatico |
2016 – 2017 | 31 dicembre 2021 | 31 dicembre 2023 |
2015 | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2024 |
2014 | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2025 |
2013 | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2026 |
2012 | 31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2027 |
2011 | 31 dicembre 2026 | 31 dicembre 2028 |
2010 | 31 dicembre 2027 | 31 dicembre 2029 |
2009 | 31 dicembre 2028 | 31 dicembre 2030 |
2008 | 31 dicembre 2029 | 31 dicembre 2031 |
2007 | 31 dicembre 2030 | 31 dicembre 2032 |
2006 | 31 dicembre 2031 | 31 dicembre 2033 |
2005 | 31 dicembre 2032 | 31 dicembre 2034 |
2004 | 31 dicembre 2033 | 31 dicembre 2035 |
2003 | 31 dicembre 2034 | 31 dicembre 2036 |
2002 | 31 dicembre 2035 | 31 dicembre 2037 |
2001 | 31 dicembre 2036 | 31 dicembre 2038 |
2000 | 31 Dicembre 2037 | 31 Dicembre 2039 |
Per completare il quadro va richiamata la norma speciale di decorrenza del poter di controllo che si trova, da ultimo, inserita nel comma 687 dell’articolo 1 della legge in discorso. In ordine ai carichi pregressi consente di avviare il controllo solo dopo che saranno decorse le singole annualità per la presentazione delle comunicazioni.
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.
Le pesanti tempistiche scritte dalla riforma per procedere con la valutazione delle attività dell’Agente della Riscossione, obbligano comunque a valutare il presumibile valore di realizzo del titolo in riscossione affidato al sistema del ruolo, per garantire l’attendibilità delle scritture contabili in fase di valutazione dei residui attivo, individuando cosa è possibile mantenere e cosa va stralciato.
Da dove si inizia? Le regole di valutazione sono quelle ordinarie per comprendere le possibilità di incasso: una partita si può ritenere inesigibile se è stata sottoposta alle attività minime di riscossione, consistenti nella notifica del titolo, nell’espletamento delle misure cautelari e/o esecutive al fine di accertarne l’impossibilita di riscossione. Ne consegue che, in presenza di titoli che sono stati regolarmente avviati alla riscossione con l’espletamento di attività successive, è ragionevole dichiararli temporaneamente inesigibili.
Salve,volevo porvi una domanda:
Sono venuto a conoscenza del discarico delle cartelle esattoriali inesigibili
Ho delle cartelle vecchie del 2014 e sono
2 anni che mi pignorano lo stipendio di
circa un decimo,non possiedo nulla a
parte lo stipendio, la somma da pagare è
di circa 200.000 euro che non potrò mai pagare con il solo stipendio.
La vera domanda è
Il decreto sostegni di Draghi prevede il discarico delle mie cartelle che non potrò mai pagare…Grazie anticipatamente.