Con il decreto 217/2017 pubblicato in GU del 12 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 27, vengono introdotte importanti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) contenuto nel d lgs 82/2005. L’intervento di valorizzazione del domicilio digitale passa attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, destinataria delle disposizioni contenute nel comma 1 quater dell’articolo 6 “Utilizzo del domicilio digitale”.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.
L’obbligo chiama in causa tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico che dovranno preoccuparsi di inserire nel procedimento di notifica di verbali relativi a sanzioni amministrative, accertamenti tributari e ingiunzioni fiscali, l’utilizzo dei domicili digitali previsti dall’articolo 3 bis.
Come si legge nel comma 1 dell’articolo 6, le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate in forma diretta agli indirizzi inseriti nei seguenti elenchi:
- articolo 6-bis: INIPEC imprese e professionisti
- articolo 6-ter: Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi Indicepa.gov.it
- articolo 6-quater: pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. Si tratta di un indirizzo online che consentirà di dialogare con la P.A. senza attendere la funzionalità a regime dell’Anagrafe unica della popolazione residente (ANPR). L’indirizzo elettronico adottato da ciascun cittadino sarà, pertanto, l’unico canale di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, dove ricevere ogni tipo di notifica e comunicazione, comprese le multe. Il domicilio digitale sarà un indirizzo di PEC o equivalente (servizi di recapito certificato) da dichiarare alla Pubblica Amministrazione. Sarà attivabile tra primavera ed estate 2018. Per le amministrazioni il domicilio digitale diventerà l’unico utilizzabile per tutti i cittadini che lo avranno eletto mentre i privati potranno scegliere se usarlo o continuare a spedire lettere e raccomandate.
- a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali producono al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.
Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
La rivoluzione è soprattutto di adeguamento procedurale e tecnologico in quanto la norma impone di utilizzare il canale telematico della PEC che ogni comune gestisce direttamente e che trasporta, in linea di principio, un documento amministrativo firmato digitalmente; la norma permette di ricorrere ai meccanismi di conformità ammessi dagli articoli 22 e 23 bis del CAD.
Per le ingiunzioni fiscali ci si attendeva una norma più dettagliata e strutturata quanto meno sulla falsariga dell’articolo 60 del dpr 600/73, che disciplina gli intoppi propri dell’uso della pec. La scelta del legislatore è invece di prima battuta che avvalora solo le pec andate a buon fine, riportando il procedimento, in caso negativo, alle regole della carta.
Che la notifica via pec coinvolga anche gli atti successivi all’ingiunzione, quindi le misure cautelari ed esecutive, appare una logica conseguenza della matrice. In ogni caso, alo stato dell’arte, l’effetto si produce verso l’indirizzario pubblico esistente costituito dall’INIPEC e dunque verso imprese e professionisti.
In ordine all’estrazione degli indirizzi pec, la norma è chiara nel prevedere che la consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
Cristina Carpenedo
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