Il contenzioso tra i comuni per i riversamenti F24

Ufficialmente il legislatore affronta il tema degli errori di versamento mediante F24 con la legge 147/2013, in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727, inizialmente circoscritti all’IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.

In sintesi le fattispecie riguardano:

  • Comma 722 VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE
  • Comma 723 COMUNICAZIONE ESISITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722
  • Comma 724 RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO
  • Comma 725 VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE
  • Comma 726 VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME
  • Comma 727 VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO

La disciplina non copre gli errori commessi dagli istituti bancari, casi nei quali sono gli stessi istituti a dover correggere gli errori. Tuttavia sempre più spesso accade che l’istituto bancario, erroneamente, rinvia al comune per l’attivazione delle procedure suddette.

A distanza di due anni dall’attivazione della procedura sul portale del federalismo fiscale, si assiste a un aumento del contezioso tra i comuni, sia per la questione dei tempi di riversamento tra enti delle somme versate a comune incompetente, sia per la quota dovuta allo Stato ma versata col codice comune errato.

Va ricordato che in attuazione della legge 147/2013, in data 14 aprile 2016 (GU n. 87), è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016.

In questo provvedimento sono stati scritti alcuni principi importanti:

  • Il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza (principalmente mediante comunicazione del cittadino o controllo dell’ente).
  • L’istanza di rimborso deve sempre essere presentata all’ente locale. Se non vi sono somme da restituire basta una semplice comunicazione
  • L’ente può attivare d’ufficio l’istruttoria sulla base delle risultanze emerse nell’attività di controllo
  • L’istruttoria delle istanze e comunicazioni va conclusa entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse. Entro questo termine va data comunicazione al contribuente –
  • L’ente locale può comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato. I comuni che lo avessero già fatto possono procedere alla comunicazione ministeriale
  • La trasmissione degli esiti dell’istruttoria mediante inserimento dei dati nel portale del federalismo fiscale deve essere effettuato entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento (di rimborso o di risposta alla comunicazione). Il termine non è perentorio.
  • Le istruttorie già concluse e dunque precedenti al decreto vanno inviate entro 60 giorni dall’operatività dell’applicazione sul portale del federalismo

Le indicazioni del decreto vanno integrate con la procedura sviluppata nel portale del federalismo che non lascia dubbio sulle fattispecie relative al comune incompetente che così si possono riassumere:

  • In caso di versamento a comune incompetente per un errore commesso dal contribuente nell’indicare il codice errato, l’operazione di riversamento delle somme tra i comuni deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. Oltre questo termine concesso dalla norma, sono dovuti gli interessi per il danno da tardivo riversamento delle somme, senza considerare che l’ente vanta un vero e proprio diritto a ottenere le somme che gli sono proprie anche mediante forme di riscossione coattiva.
  • Il riversamento riguarda solo ed esclusivamente somme di competenza del comune, non dello Stato. Nel caso il versamento a comune incompetente coinvolga anche la quota Stato, comunque dovuta allo Stato, questa somma non è oggetto di riversamento in quanto già nelle casse dello stato
  • Dal punto di vista delle regolazioni da portale del federalismo, questa operazione riguarda solo i versamenti di competenza del comune e non dello Stato, a conferma che il codice tributo quota Stato non viene trattato nel meccanismo di riversamento tra enti.

Per evitare situazioni di conflitto o accertamenti non dovuti, originate da un sistema di versamento che necessita ancora di perfezionamento, bisogna lavorare sugli scarti dei versamenti F24 che non si abbinano: codici fiscali errati, modificati o di contribuenti non presenti nel gestionale IMU vanno analizzati mediante verifica SIATEL e SISTER.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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