A distanza di qualche mese dall’avvio della nuova Agenzia Entrate – Riscossione, gran parte degli enti interessati a mantenere la riscossione a mezzo ruolo hanno adottato l’atto principe costituito dalla delibera di affidamento delle attività di riscossione coattiva di tutte o parte delle entrate. Come noto, la scelta sulle forme di gestione può essere disgiunta e dunque diversa per le diverse entrate, tributarie e patrimoniali, non è un obbligo e può riguardare solo alcune entrate.
La riflessione sulla forma giuridica che caratterizza il rapporto tra l’ente impositore e l’Agenzia rivela delle possibilità che in passato sembravano precluse, rigidamente vincolate all’alternativa ruolo o ingiunzione. Oggi possiamo affermare che non è più così. Il ricorso all’Agenzia, nella misura in cui si inquadra tra le forme facoltative di collaborazione tra enti pubblici, esce dalla logica del vincolo per lasciare spazio alla possibilità di ricorrere in ogni momento anche allo strumento dell’ingiunzione. il paletto da rispettare in tal caso è la non contemporaneità dell’azione esecutiva.
La situazione che spesso si presenta è originata a volte da problematiche di decadenza, altre da esigenza pratiche di dilazione ovvero da situazioni di crisi aziendale che rendono urgente la formazione di un titolo precettivo.
In ordine ai termini di decadenza, la cartella soffre di una tempistica lunga di formazione che obbliga l’ente ad avviare il ruolo almeno un anno prima dalla dead line imposta dal comma 163 dell’articolo 1 della legge 296/2006. Infatti ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs 112/99 l’Agente della riscossione ha diritto a nove mesi per la notifica della cartella, decorrenti dalla data di esecutività del ruolo. Ai sensi del dm 321/99 la data di esecutività del ruolo coincide con i tempi forfettari di consegna (giorno 25 del mese per i ruoli consegnati nella prima quindicina del mese e giorno 10 del mese per i ruoli consegnati nella seconda quindicina). Nel caso in cui l’ente inoltri il ruolo pochi mesi prima della decadenza prevista dal comma 163, la stessa Agenzia delle Entrate (a volte) comunica il rischio per l’ente impositore. Casi di questo genere possono essere trattati con l’ingiunzione di pagamento che, in quanto gestita direttamente, viene formata in tempi rapidi.
La dilazione di pagamento riconosciuta sull’avviso di accertamento deve fare i conti con la tempistica dello stesso comma 163. Infatti il rilascio di dilazioni lunghe espone al rischio del mancato pagamento allo spirare del termine di decadenza, ragion per cui si consiglia di rilasciare la dilazione sul titolo coattivo.
Anche le diverse situazioni di crisi aziendale avvertite dall’ente impositore possono far nascere l’esigenza di avviare rapidamente la riscossione coattiva e la successiva costituzione di un titolo ipotecario. Anche in tal caso l’ingiunzione concede tempi più rapidi della cartella
Si tratta di situazioni ove non si ravvede alcun ostacolo all’utilizzo dell’ingiunzione, benchè in presenza della delibera di affidamento al sistema della cartella, sulla base del principio di collaborazione e sussidiarietà della stessa Agenzia.
Infine non vanno trascurate le esigenze di controllo della riscossione. Il portale Monitor Enti è il canale che l’Agente nazionale mette a disposizione degli enti impositori per tracciare le attività, anche se non ancora nell’ottica del fascicolo digitale, e segnalare eventuali situazioni sulle quali intervenire con l’inoltro di informazioni pertinenti, come prevede il medesimo articolo 19 del d l gs 112/99.
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