La tassa rifiuti si conferma come il tributo più complesso della fiscalità locale non solo dal punto di vista applicativo ma anche nella fase di riscossione, caratterizzata dalla commistione di elementi che fanno incappare gli enti in errori di procedura in grado di neutralizzare le richieste di pagamento.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 457/2018, nel pronunciarsi sull’articolo 72 del d lgs 507/93, stabilisce che in caso di modifica di elementi strutturali del rapporto tributario, è necessario procedere mediante notifica di apposito accertamento, non essendo possibile per l’ente impositore procedere a una sorta di iscrizione d’ufficio. La decisione va analizzata puntualmente in quanto in grado di trovare applicazione anche in materia di TARI disciplinata dalla legge 147/2013 quando i comuni abbiano optato per la procedura di riscossione mediante liquidazione d’ufficio, sulla matrice del citato articolo 72.
Il meccanismo, come evidenzia la Corte, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione. Pertanto, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass 22248/15).
L’esercizio del potere di liquidazione è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l’ufficio intende far valere (è) in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto (Cass 9433/05).
Sostanzialmente le cosiddette iscrizioni d’ufficio effettuate sulla base di elementi acquisiti allo sportello da utenti che vendono l’immobile a un nuovo proprietario o che lo affittano a un conduttore ovvero in caso di movimentazioni di residenza anagrafica, non legittimano l’emissione di una bolletta per la liquidazione della tassa nei confronti del nuovo utente, bensì rappresentano elementi a fondamento della notifica di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione. La questione non è di poco conto se si considera che la bolletta fondata sulla cosiddetta iscrizione d’ufficio rischia di continuare il cammino verso la riscossione coattiva per essere neutralizzata in pochi attimi da un vizio di origine della pretesa.
E’ altrettanto noto che l’accertamento nei tributi locali per omissione dell’obbligo dichiarativo necessita di una attesa lunga, collocata per la tari al 30 giugno dell’anno successivo, con effetti finanziari sulla gestione negativi per il blocco implicito della possibilità di bollettazione.
Nell’attesa di un intervento normativo sul suddetto termine che non può essere peggiorato dalle norme regolamentari, restano due strade da percorrere: la prima è quella di facilitare l’adempimento mediante proposta dichiarativa precompilata, la seconda è, sulla scorta di ciò che insegna l’evoluzione dei tributi immobiliari (ICI/IMU), la soppressione di obbligo dichiarativo per i casi direttamente acquisibili dall’ente sulla base di informazioni certe quali: variazione di residenza dell’intestatario dell’utenza e compravendita di abitazioni. Pochi stretti casi che possono contribuire, soprattutto per la categoria delle utenze domestiche, a migliorare la gestione ed evitare inutili adempimenti.
La legge 147/2013 colloca la dichiarazione Tari nei commi 684 e 685 dell’articolo 1 dedicati alla IUC, da declinare dunque nella disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI accomunata, in ogni caso, dalla semplificazione dell’obbligo dichiarativo. Va da sé che la semplificazione è possibile solo in presenza di un sistema di gestione che assume come base la piattaforma catastale dei fabbricati, che si alimenta di DOCFA e di atti notarili muniti delle informazioni necessarie in ordine alla superficie e alla titolarità del bene e che nel disegno del legislatore, descritto dal comma 645 del medesimo articolo 1, affida alla superficie catastale la determinazione della base imponibile.
Cristina Carpenedo
Se la SCIA per inizio attività commerciale (minimarket) contiene tutti gli elementi per l’applicazione della TARI, il Comune può applicare, in caso di mancata presentazione delle denuncia TARI separatamente e con apposito modello, la sanzione per omessa denuncia?