L’ingiunzione di pagamento è titolo di riscossione che permette di condurre le correlate azioni fino allo spirare del termine ultimo di prescrizione. La prescrizione è dovuta all’inerzia e matura ogni qual volta il diritto non venga più esercitato per un certo periodo di tempo.
Ai sensi dell’articolo 2934 Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Ai sensi dell’articolo 2935 la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ai sensi dell’articolo 2945 per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. L’interruzione è funzionale a consentire un nuovo periodo di prescrizione a condizione che avvenga nelle forme e con le modalità di cui all’art. 2943 secondo cui la prescrizione è inoltre interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
In caso di dilazione, la recente giurisprudenza propende per la sospensione (e non per l’interruzione) della prescrizione, vale a dire che si ferma il decorso dei termini che riprendono, finito l’effetto sospensivo, dal momento in cui sono stati sospesi. L’effetto sospensivo si esaurisce con il pagamento dell’ultima rata.
Il meccanismo temporale individuato dal nostro codice civile prevede, all’articolo 2946, la prescrizione lunga di dieci anni e, all’articolo 2948, quella breve di cinque anni.
Per i tributi locali non c’è una norma chiara che definisca i tempi della prescrizione: la sentenza dominante da diversi anni è la sentenza della Cassazione n. 4283/2010 che definisce la Tarsu e i canoni come entrate periodiche con prescrizione breve.
Con la notificazione dell’ingiunzione che, nel caso dei tributi locali deve avvenire entro il termine di decadenza previsto dal comma 161 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, inizia a decorrere la prescrizione, interrotta da ogni successivo atto che rappresenti richiesta di pagamento notificata.
Il titolo esecutivo ingiunzione è munito di un ulteriore fondamentale requisito costituito dalla forza precettiva, contenuta nella parte dell’atto che prevede la cosiddetta minaccia degli atti cautelari ed esecutivi. E’ lo stesso articolo 2 del regio decreto 639/1910 a contemplare la forza precettiva per cui, rispetto alle disposizioni contenute nel cpc, non è necessario ricorrere a un distinto atto di precetto. Ora, mentre ai sensi dell’articolo 481 cpc la forza del precetto ha validità temporale molto breve, pari a 90 giorni dalla notifica, l’ingiunzione di pagamento nella versione rafforzata, e cioè adottata con l’applicazione delle norme relative alla Cartella di pagamento contenute nel Titolo II del DPR 602/73, ha validità pari ad un anno.
In tal caso infatti la norma di riferimento applicabile anche all’ingiunzione è l’articolo 50 del DPR 602/73 che, al comma 2, prevede “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
La disposizione riconosce forza precettiva per un anno, termine calcolato dalla data di notifica dell’ingiunzione. Qualora questo termine sia stato superato l’ingiunzione è ancora valida fino a quando non incorre nella prescrizione, ma ha perso la forza precettiva che, come indica il medesimo comma, può essere riattivata con un avviso di intimazione il quale richiamerà l’ingiunzione originaria e ordinerà il pagamento entro cinque giorni sotto pena degli atti esecutivi.
L’applicabilità di questo termine più lungo anche all’ingiunzione è stata confermata da una sentenza del Tribunale di Chiavari del 5 luglio 2013 n. 435.
Va ricordato che la riattivazione della forza precettiva non riguarda le misure cautelari ma unicamente quelle esecutive, aspetto assodato dalla Cassazione 1690/2016 e diverse commissioni tributarie di merito. Nelle sentenze si legge che in tal caso l’elemento imprescindibile è la comunicazione preventiva di fermo o ipoteca e non la riattivazione della forza prevista dall’articolo 50 che invece andrà verificata prima di procedere alla notifica del pignoramento. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, l’efficacia dell’avviso è pari a 180 giorni dalla notifica.
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