Uno degli aspetti più complessi dell’IMU è la definizione della rendita catastale, compito assegnato dal legislatore alle funzioni dell’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) e foriera di contenzioni sulla questione della decorrenza e della notifica.
La norma generale da cui partire non è delle più semplici e si trova contenuto nel comma 1 dell’articolo 74 della Legge 342/2000 che statuisce “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. ….”
L’obbligo della denuncia di accatastamento di un immobile è contenuto nel Regio D.L. 13/04/1939 n. 652, conv. con L. n. 1249/1939, art. 28 “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”. Il termine dei trenta giorni è il risultato di una modifica successiva rispetto al testo originario e richiama l’attenzione su un adempimento poco sentito ma molto importante.
Ogni variazione in grado di incidere sulla consistenza, la destinazione d’uso e il valore dell’immobile, deve essere oggetto di aggiornamento catastale che, dall’anno 2006, applica una procedura ad iniziativa di parte denominata DOCFA, contenuta nel DM n. 701/1994: il dichiarante propone l’attribuzione della categoria, classe e rendita catastale per le unità a destinazione ordinaria e per le unità a destinazione speciale o particolare (immobili appartenenti al gruppo D ed E). La rendita non è più oggetto di una istanza in attesa di risposta bensì rimane negli atti catastali come “rendita proposta” e per questo conosciuta dal contribuente, fino a quando, con la decorrenza dei 12 mesi, assume il carattere di definitività. L’Agenzia delle Entrate può infatti intervenire in rettifica se ritiene che la proposta non sia congrua, entro 12 mesi dalla data di presentazione delle denunce catastali. Il termine di 12 mesi non ha natura perentoria, per cui il potere di rettifica può essere esercitato anche oltre tale termine, che è meramente ordinatorio (ordinanze n. 6411 del 19 marzo 2014 e n. 26981 del 2 dicembre 2013; sentenze n. 1957 del 10 febbraio 2012 e n. 23317 del 9 novembre 2011).
La rendita mediante DOC-FA, essendo proposta dall’interessato non è oggetto di notifica ed esplica la sua efficacia dalla data di presentazione. Solo se l’Agenzia decide di intervenire in modifica, la notifica della rendita diventa condizione di efficacia con effetto retroattivo (sin dall’inizio) in quanto sostituisce quella iniziale. Gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva ed hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile.
Sul punto la Cassazione, con la pronuncia 4613/2018 ha chiarito che l’ art. 74, stabilendo che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05).
L’ inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. 9 giugno 2017, n. 14402);
Va inoltre precisato che quando le variazioni conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, trovano applicazione dalla data della denuncia e non prima. Il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell’immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo ( Cass. n. 21310 del 2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844 del 2017; Cass. n. 27024 del 2017).
A nulla rilevano in tal senso le risultanze descrittive del DOCFA di richiamo ad annualità precedenti rispetto al momento di presentazione, né il versamento di sanzioni all’Agenzia delle Entrate per sanare l’inadempimento. Il principio cardine ribadito dalla giurisprudenza assegna al DOCFA effetti a partire dalla data della sua presentazione e, in caso di rettifica, la condizione di efficacia è subordinata alla rituale notifica.
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