La notifica è una forma di conoscenza legale disciplinata dalla legge. Un atto si può considerare notificato se ha seguito il percorso formale di invio e recapito al destinatario, indipendentemente dalla conoscenza effettiva. Tra le diverse modalità di notifica, un ruolo di rilievo, ancora destinato a rimanete tale per diverso tempo, riveste la procedura disciplinata dalla legge 890/82 che detta le regole per la notifica degli atti giudiziari che sono state estese a tutte le pubbliche amministrazioni grazie all’intervento della legge 265/99.
L’estensione della procedura di notificazione prevista per gli atti giudiziari è avvenuta con la legge 265 del 3 agosto 1999 a favore di tutti gli atti adottati direttamente dalle pubbliche amministrazioni senza limiti di materia. La condizione fondamentale è che si tratti di atto amministrativo adottato da una pubblica amministrazione.
La norma si trova contenute nell’articolo 12 della stessa legge 890/82 recentemente rivisto dagli interventi normativi connessi alla liberalizzazione del servizio postale ma che sostanzialmente rimane immutato
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso.
La disposizione ha il pregio di estendere la ben nota procedura postale di notifica che applica le modalità atto giudiziario a tutti gli atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni pubbliche come definite dall’articolo 1 del d. lgs. 29/93 e successive modificazioni, oggi d lgs 165/2011. La norma deve essere attualizzata alla definizione contemporanea di Amministrazione pubblica che, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti nella relazione resa sugli organismi pubblici, include svariate forme giuridiche, tra cui, le società pubbliche in house. Grazie a questa evoluzione, la legge 890/82 rappresenta il primo strumento di notifica utilizzato da diversi soggetti giuridici che esercitano funzioni pubbliche.
L’invio diretto. Va evidenziato un ulteriore passaggio importante: l’articolo 12 consente l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso. L’inciso è fondamentale per comprendere che è lo stesso ufficio che ha adottato l’atto a disporre direttamente l’uso di tale mezzo, mediante ordine emesso dal funzionario procedente di avvalersi di tale sistema di notifica
L’ordine di notifica va comunque tenuto ben distinto dalla fase successiva eseguita dall’agente postale. La sentenza della Cassazione n. 7217/2015 ha fatto emergere che Il primo indirizzo individua la fase essenziale del procedimento notificatorio nella attività svolta dall’agente postale, ritenendo che quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, e trae da tali premesse la conseguenza della mera “irregolarità” della mancanza di iscrizione della relata sull’originale e sulla copia dell’atto notificato, “che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse” (Corte cass. V sez. 14.10.2009 n. 21762; id. V sez. 26.2.2010 n. 4746).
Altro passaggio di rilievo viene riportato nella sentenza della Cassazione 14245/2015
Questa Corte ritiene di dare continuità all’orientamento che ritiene che in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890-non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21762 del 14/10/2009, cfr. Cass., Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 4746, rv. 611630, Cass., Sez. V, 14 ottobre 2009, n. 21762, rv. 609747, Cass., Sez. V, 22 aprile 2009, n. 9493, rv. 607957, Cass., Sez. V, 22 maggio 2006, n. 12010, rv. 590430).
La necessità degli uffici di essere autonomi si è fatta sempre più forte, alimentata dalla carenza di messi notificatori nei comuni, unitamente ai discutibili dinieghi all’esercizio della funzione per questioni di competenza collegate alla notifica dell’atto ingiuntivo. Eppure la recente estensione della PEC a tutte gli atti della procedura di riscossione mediante ingiunzione è il segnale della regola univoca di notifica valevole per tutti gli atti della Pubblica amministrazione.
Le spese di notifica
L’ammontare delle spese di notifica gravanti sul destinatario di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione della sanzione sono state definite con il dm 12 settembre 2012 nelle seguenti misure:
- L’ammontare delle spese ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
- nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
- nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.
- Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta.
- E’ esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
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