TARES e maggiorazione sui servizi indivisibili verso la decadenza della riscossione

Il recupero del Tributo sui rifiuti e della correlata maggiorazione sui servizi indivisibili (TARES) giunge al capolinea al 31.12.2018, momento nel quale maturerà la decadenza per il tributo meno fortunato nella storia del prelievo sui rifiuti. La Tares, istituita con l’articolo 14 del dl 201/2011 e abrogata dalla Legge 147/2013, ha trovato applicazione per l’anno 2013 in un sistema normativo da incubo che modificava costantemente termini e modalità di versamento fino alle decisioni assunte con due importanti decreti legge. In specie, il DL 35/2013 all’articolo 10 e il DL 102/2013 all’articolo 5, hanno modificato la norma iniziale decretando, tra l’altro, la destinazione del gettito della maggiorazione fissa di 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, esclusivamente a favore dello Stato, da versare a fine anno in unica soluzione. La successiva Legge 147/2013 ha completato il quadro prevedendo al comma 705 dell’articolo 1 che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui al DL 201/11, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; le “relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni”.

La Tares nasce principalmente nella versione tributaria, con la possibilità ammessa dal comma 29 di applicare la versione della tariffa corrispettiva che, in ogni caso, manteneva la maggiorazione tributaria a favore dello Stato.

Il quadro delineato permette di tracciare le regole per l’individuazione delle modalità e dei termini di recupero del tributo non versato. Preliminarmente va tenuto conto che le omissioni ai termini di versamento avvenute nel 2013 sono state caratterizzate da una produzione normativa isterica che si è conclusa solo a fine 2013, in grado di configurare la buona fede del contribuente e che il sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 14 risulta inapplicabile a causa dell’abrogazione dell’articolo 14 (favor rei). In tale contesto trova spazio solo l’articolo 13 del d lgs 471/97 per le omissioni successive al 2013.

L’accertamento del tributo e della maggiorazione, anche quando l’ente abbia adottato la versione corrispettiva della tariffa, risulta regolato dai commi 161, 162 e 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 che obbligano al rispetto del termine di decadenza mediante la notifica dell’atto tipico di accertamento, formulato con i crismi del coma 162, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’omissione. La successiva notifica della cartella coattiva o dell’analoga ingiunzione va effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell’accertamento.

In merito al calcolo del termine quinquennale, anche in presenza del meccanismo della liquidazione d’ufficio scelto da gran parte dei comuni italiani, il termine ultimo per il recupero delle somme richieste con avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate resta il 31.12.2018, a nulla rilevando le date di emissione della bollettazione. Il procedimento tributario esige solo atti tipici (accertamento/cartella/ingiunzione) da notificare entro il termine decadenziale indicato dalla norma con obbligo di espletare quelle determinate attività.

Identico ragionamento va fatto per la maggiorazione che assume veste esclusivamente tributaria e la cui fase accertativa risulta in capo al comune, anche in presenza di tariffa corrispettiva. Diversamente dalla matrice tributaria, la tariffa non soffre del termine di decadenza bensì solamente della prescrizione quinquennale, interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento con certezza di notifica al destinatario. Il ragionamento riguarda solo la tariffa corrispettiva e non si estende alla maggiorazione statale.

Ai sensi del sopra citato comma 705, le somme riscosse a titolo di maggiorazione spettano al comune e non allo Stato. Eventuali errori di versamento posti in essere dal contribuente mediante l’utilizzo del codice previsto per il modello F24 indicato dalla Risoluzione ministeriale 37/E del 27 maggio 2013, rientrano nel meccanismo di gestione disciplinato dalla legge 147/2013 mediante il sistema presente nel portale del federalismo fiscale.

In merito alla presentazione della dichiarazione, il comma 34 dell’articolo 14 affidava ai comuni l’individuazione del termine entro il quale adempiere e sarà da questa data che l’ente dovrà calcolare il quinquennio previsto dal comma 161 al fine dell’accertamento per il recupero dell’evasione.

Cosa diceva il regolamento tipo ministeriale della Tares?

Articolo 36

  1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo
  2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 34.

 

E’ il caso di applicare le sanzioni per omesso versamento della maggiorazione?

Poiché la maggiorazione fu caratterizzata da una situazione di assoluta incertezza normativa dovuta alla destinazione del gettito allo Stato, nonché dalla proroga dei termini di versamento, l’applicazione della sanzione al 30% potrà avvenire unicamente se era stata precedentemente notificata una richiesta di pagamento (sollecito) oppure se non sarà adempiuto il pagamento richiesto con l’accertamento.

 

Cristina Carpenedo, 4 settembre 2018

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*