L’imposta di soggiorno è tributo decisamente diverso nella gestione e nella soggettività passiva rispetto alle altre forme di prelievo locale caratterizzate dal rapporto diretto con il contribuente, destinatario di obblighi dichiarativi e di versamento la cui omissione innesca la notifica di avvisi di accertamento a suo carico.
Le caratteristiche del rinnovato tributo (ripescato dopo anni di abrogazione) favoriscono il rapporto diretto con il gestore della struttura catapultando l’ente locale nelle dinamiche del turismo, con ciò permettendo di comprenderne i meccanismi. Le poche righe di disciplina scritte dalla norma madre (art. 4 d lgs 23/2011) senza alcun regolamento attuativo, hanno favorito disposizioni regolamentari che pongono obblighi ben precisi di incasso, presentazione della dichiarazione relativa alle presenze, riversamento di quanto incassato, presentazione del conto di gestione.
Come chiarito dalla Cassazione (SS UU 19654/2018 ) e dalla Corte dei Conti (recentemente Corte dei Conti Toscana Sentenza 81/2018), che in tal senso presentano pensiero univoco, l’albergatore (e ogni altro gestore) che incassa per conto del Comune l’imposta di soggiorno da coloro che alloggiano presso la propria struttura ricettiva, con obbligo di versarla successivamente all’ente locale, ha un rapporto di servizio pubblico con l’Amministrazione e, per via del maneggio di denaro pubblico, è obbligato alla resa del conto, ricoprendo di fatto la qualifica di agente contabile. Pertanto, se questi non versa quanto incassato si configura una forma di responsabilità erariale e sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. Poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario. Aggiungiamo che la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32058/2018, ha confermato la condanna per il delitto di peculato nei confronti di un imprenditore alberghiero che ha omesso di riversare l’imposta di soggiorno al Comune. Secondo il codice penale, il delitto di peculato, come inteso dall’articolo 314 è quel delitto a consumazione istantanea dove il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio si appropria di una somma di danaro o di altra cosa mobile altrui, avendone la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio il possesso.
Le chiarissime conclusioni riportate obbligano l’ente a un costante monitoraggio verso gli adempimenti dei gestori che utilizzano per scopo ricettivo l’unità immobiliare, spesso vagamente descritta nei portali telematici ma, in ogni caso, di proprietà di un soggetto ben preciso, che non può non sapere cosa accade dentro il suo immobile, soprattutto quando si tratta di una abitazione.
Scegliere come punto di partenza per la gestione e i controlli l’unità immobiliare riporta al centro del ragionamento il patrimonio immobiliare soggetto a IMU, TASI e TARI, confermando la sede naturale di gestione dell’imposta in capo all’ufficio tributi, che dovrà espandere le sue conoscenze al mondo delle sanzioni amministrative non tributarie, applicate ai sensi della Legge 689/81 mediante verbali di accertamento delle violazioni commesse e ordinanze ingiunzioni.
La violazione dei termini entro i quali procedere al riversamento, dell’obbligo dichiarativo o anche solo degli obblighi di accreditamento al sistema di gestione definito dal Comune, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative solo se l’ente ha inquadrato e descritto la relativa fattispecie nel regolamento, fissandone la misura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 bis del TUEL. A tal fine diventa rilevante tarare una procedura operativa per definire atti propedeutici e provvedimenti finali.
Altro fronte che si apre a conclusione dell’anno è quello relativo alla presentazione del conto di gestione, necessari all’ente per procedere al giudizio di parifica e trasmettere gli atti alla Corte dei Conti, dopo aver allineato e riconciliato i pagamenti, al momento inquinati negli esiti dai versamenti mediante bonifico bancario alla tesoreria dell’ente, modalità di incasso al momento privilegiata dai comuni.
Lo scenario descritto obbliga a una riflessione sul sistema di gestione che si intende adottare nel momento in cui si decide di istituire il tributo, ove la priorità non è offrire un “booking” al gestore per le sue utilità che nulla hanno a che vedere con le finalità dell’ente, bensì garantire gli adempimenti a salvaguardia del maneggio di denaro pubblico.
In merito alle possibilità di accesso alla documentazione in possesso del gestore, si richiama la sentenza del TAR Veneto sugli obblighi in carico al gestore di strutture ricettive di permettere l’accesso agli atti da parte del comune. Il TAR, con sentenza 505/2018, ha precisato come la struttura ricettiva sia qualificabile soggetto ausiliario della pubblica amministrazione, in quanto titolare di obblighi strumentali all’esazione dell’imposta di soggiorno e dunque, limitatamente a tale attività, disciplinata dal diritto nazionale, risultando investita di rilievo pubblicistico. Proprio in virtù delle caratteristiche sopra descritte, potendosi dunque applicare l’art. 22 della legge n. 241/1990, la struttura ricettiva risulta soggetta all’accesso documentale da parte di chi vi abbia interesse. Il giudice ha altresì confermato come il Comune gode di un interesse diretto, concreto e attuale al ricevimento dei documenti richiesti, non potendo altrimenti conteggiare l’imposta di soggiorno dovuta dai turisti che pernottano nella struttura ricettiva
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