La rivoluzione degli attori della riscossione che ha convertito la società per azioni Equitalia nel nuovo ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha comportato il passaggio ex lege dei residui non riscossi in capo alla nuova Agenzia che, con identità di strumenti e procedure (ad eccezione di qualche accesso diretto verso determinate banche dati) continua le attività di riscossione del critico Magazzino Equitalia.
A formare il monte titoli non riscossi concorrono anche i ruoli dei comuni, caratterizzati dalla medesima disciplina delle inesigibilità applicata alle entrate erariali, regionali e di qualsiasi altro ente impositore, compresi i consorzi di ogni genere legittimati a ricorrere allo strumento del ruolo.
La difficile disciplina delle inesigibilità prevista dagli articoli 19 e 20 del d lgs 112/99 ha subito una riforma devastante per le casse dei comuni ad opera della legge 190/2014 che, di fatto, impedisce all’ente di ottenere anche solo in parte il risarcimento del danno a causa della proroga continua della presentazione delle inesigibilità e dell’impossibilità comunque di contestare le partite fino a 300 euro di valore. Si tratta di criticità segnalate recentemente dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo che, con Ordinanza n.84 del 16 marzo 2018, ha disposto il rinvio alla Corte costituzionale delle disposizioni relative ai controlli sulle comunicazioni di inesigibilità. La lucida analisi della sezione giurisdizionale della Corte sulle lacune dell’attuale sistema di controllo delle comunicazioni di inesigibilità della riscossione coattiva contenuta negli articoli 19 e 20 del d lgs 112/99, come ampiamente riformata dalla legge 190/2014, nei commi compresi tra il 682 e il 688, evidenzia come danneggi di fatto l’ente creditore al quale viene impedito l’esercizio del controllo.
La situazione di stallo venuta a crearsi ha spinto i comuni ad utilizzare altre procedure facendo leva sulla fattispecie del maneggio di denaro pubblico da parte dell’Agente contabile.
A tal fine è utile analizzare la vicenda del Comune di Ciampino che ha ottenuto un importante risarcimento del danno con la sentenza n. 255 del 6 maggio 2015 emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Lazio, confermata dalla sezione centrale di Appello nella pronuncia 34/2018 (con correzione degli importi). E’ quest’ultima a segnalare le ragioni che consentono all’ente di superare i limiti dell’articolo 19 del d lgs 112/99. In alcuni passaggi importanti, la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire del Comune precisando come la questione ad essa sottoposta concernesse la totale carenza di dimostrazione dell’impossibilità materiale e giuridica di riscossione dei tributi o contributi.
La sentenza riconosce la legittimazione ad agire del Comune ai sensi dell’articolo 58 R.D. n. 1038/1933, norma che per la sua ampia accezione non esclude la cognizione sia di fattispecie non tipizzate che l’esercizio eventuale di azioni diverse, quale il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nell’ambito del quale trovano sicura allocazione i “ricorsi per rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili” che, riguardano la materia esattoriale. E questo, nella specie, non può dubitarsi, anche avendo riguardo al fatto che il concessionario dei servizi di riscossione per conto di un Comune riveste la qualità di agente contabile, quale certamente è il soggetto incaricato del “maneggio” di denaro pubblico.
La pronuncia 225/2015 è stata oggetto di giudizio da parte della sezione centrale d’Appello che, con decisione 34/2018, ha evidenziato alcuni aspetti importanti nel rapporto tra Comune e Agente della riscossione. Ribadisce la Corte d’Appello che non si tratta di accertare un inadempimento contrattuale, bensì attiene all’esatto e puntuale esercizio della funzione di interesse pubblico della riscossione dei crediti erariali. Secondo Equitalia l’attività di riscossione risultava ancora in corso grazie alle disposizioni contenute nell’articolo 19 del d lgs 112/99 che, come noto, hanno prorogato di diverse annualità i termini di presentazione delle inesigibilità. Tuttavia la Corte ha precisato che il fatto che l’articolo 19 contenga un termine lungo entro il quale l’agente deve comunicare l’inesigibilità non comporta affatto che l’amministrazione debba attendere la scadenza del suddetto termine per chiedere conto al concessionario della gestione. Di ciò ne è prova il comma 6 dell’articolo 19 “ 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l’ufficio puo’ richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota”.
Per come è scritta la norma …fino a…si tratta di una facoltà che risulta applicabile prima del momento del discarico e quindi a prescindere dalla comunicazione di inesigibilità. La sentenza evidenzia come Equitalia era comunque tenuta a una costante informazione in ordine allo stato della procedura nonché a richiesta dell’Amministrazione procedente, a trasmettere la pertinente documentazione dimostrativa. Ne deriva che non può accogliersi l’assunto secondo cui il Comune non può effettuare alcun controllo prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 1 del comma 684 della Legge 190/2014.
La vicenda ha permesso all’ente di ottenere il risarcimento del danno calcolato sui residui non riscossi per un importo di circa 11.898.000 euro, sulla base del fatto che l’Agente non ha dimostrato le attività svolte o le ragioni comunque della manata riscossione.
Si trae la conclusione che eventuali azioni da intraprendere devono essere accompagnate da un’attività di controllo e verifica delle attività di riscossione. L’attività di analisi e segnalazione, che partirà dalla rendicontazione resa disponibile dai canali telematici mediante Monitor Enti, permetterà di valutare il reale stato della riscossione sulle singole posizioni e comprendere quale siano maggiormente a rischio di inesigibilità sulla base della situazione effettiva e concreta del debitore e dell’operato. Le fasi dell’attività comportano l’analisi dello stato della riscossione su tutti i carichi pregressi, l’organizzazione delle informazioni e l’individuazione delle posizioni sulle quali avviare un’indagine per la richiesta di informazioni e l’eventuale invio delle segnalazioni previste dal citato articolo 19 comma 6.
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