Definizione agevolata ter: ingiunzioni fiscali ancora orfane

Anche la terza definizione agevolata dimentica le ingiunzioni fiscali dei comuni. E’ uno scenario già visto che ricorda la dinamica del decreto legge 193/2016, che solo in sede di conversione diede spazio all’articolo 6 ter per estendere la prima maxi definizione agevolata ai carichi contenuti nelle ingiunzioni fiscali. Dopo le critiche di iniquità mosse da ANCI sui contenuti della definizione per non aver considerato anche le entrate riscosse mediante lo strumento alternativo dell’ingiunzione fiscale, il legislatore introdusse un articolo interamente dedicato alla definizione agevolata delle entrate regionali e locali iscritte in ingiunzione fiscale dal 2000 al 2016. Regioni, province, comuni e città metropolitane potevano, con apposito regolamento, introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate riscosse con modalità alternativa al ruolo nel rispetto di determinate regole dai confini ristretti, che rispettavano le dinamiche della definizione esattoriale.

Nello specifico, si prevedeva la possibilità di:

  • Adottare apposito regolamento ai sensi dell’articolo 52 del d. lgs 446/97
  • Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
  • Per la disapplicazione delle sanzioni applicate sulle proprie entrate riscosse mediante ingiunzione di pagamento notificate dal 2000 al 2016.
  • Per le sanzioni al CDS si scontava la maggiorazione semestrale e altri interessi (se presenti)

Le ingiunzioni coinvolte riguardavano sia quelle notificate direttamente dal comune sia dagli scritti all’albo di cui all’articolo 53 nonché dalle società pubbliche abilitate.

Analogo discorso per la rottamazione bis contenuta nel dl 148/2017. Solo con la conversione in legge  viene ammessa la seconda  possibilità per i comuni di adottare la definizione agevolata delle ingiunzioni già prevista dall’articolo 6 ter del dl 193/2016,  ovvero di ampliare quella già adottata al fine di includere le ingiunzioni notificate fino al 16 ottobre 2017.

Il decreto legge sulla pacificazione fiscale n. 119/2018 propone lo stesso scenario in un contesto più ricco di istituti: la definizione dei processi verbali di constatazione, degli accertamenti, delle cartelle affidate all’Agente nazionale della riscossione, delle controversie tributarie nonché lo stralcio dei residui fino a mille euro. La definizione agevolata delle cartelle ragiona per strumento (il ruolo appunto di ogni ente impositore relativo a tributi e sanzioni cds) mentre per quanto riguarda gli accertamenti, la norma è scritta pensando esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, come conferma la relazione tecnica di accompagnamento nonché alcuni commi del decreto di rinvio ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Non mancano ad ampia voce le richieste di estensione della misura anche alle ingiunzioni fiscali mediante  intervento facoltativo da riservare alla potestà regolamentare dei comuni, così da concedere ampia libertà pur nel rispetto delle direttrici tracciate dal decreto.

Va osservato infatti che il nuovo decreto include anche la definizione degli accertamenti, possibilità interessante che permette un maggiore equilibrio tra debitori. Un aspetto che in precedenza ha frenato il ricorso alla definizione delle ingiunzioni è stato, appunto, il diverso trattamento riservato ai debitori con carichi ingiunti rispetto a quello con carichi accertati e spesso in dilazione.

L’aspetto che qui interessa rilevare è la momentanea impossibilità di agire con la definizione agevolata per gli atti impositivi e per le ingiunzioni dei comuni, essendo del tutto assente, in questa fase, ogni riferimento agli enti locali. Sul punto resta fondamentale l’esplicito riconoscimento di potestà da parte del legislatore nazionale.

Analogo discorso per lo stralcio dei crediti fini a 1000 euro anche se in tal caso parliamo di un istituto completamente diverso dalla definizione agevolata. Lo stralcio è un annullamento del carico residuo senza alcun incasso, deciso dal legislatore per tutti i carichi iscritti a ruolo, quindi non solo dell’Agenzia delle Entrate, ma di tutti gli enti impositori che si sono avvalsi della riscossione a mezzo ruolo. Nessuna estensione ancora in vista sulle ingiunzioni dei comuni.

Contestuale l’intervento di proroga delle inesigibilità che questa volta allunga la meta di altri cinque anni,, analogamente alla definizione ter! La disposizione contenuta nella legge 190/2014 al comma 684 dell’articolo 1, subisce una modifica sul termine di presentazione della comunicazione di inesigibilità e di conseguente decorrenza del potere di controllo arrivando a toccare l’annualità 2042.

Cristina Carpenedo

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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