Interrogativo frequente di fine anno è l’applicazione della regola che definisce la data in cui l’avviso di accertamento raggiunge la definitività. Da questo momento infatti scatta la decorrenza del termine indicato nel comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006.
- Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Siamo nel campo dei tributi locali. Le regole da assumere a riferimento per tutte le attività degli enti impositori (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) sono contenute nei commi 161 e 163 dell’articolo 1 della legge 296/2006.
Il provvedimento tipico costituito dall’accertamento tributario diventa definitivo dopo la scadenza dei termini di pagamento individuata in 60 giorni dalla data di notifica al destinatario, senza che sia avvenuto il pagamento e senza che sia stato presentato ricorso. La presentazione del ricorso sospende la maturazione dei termini di decadenza.
L’atto notificato entro i termini previsti dal comma 161 conserva validità temporale fino al compimento della fase indicata nel comma 163 costituita dalla notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell’accertamento
PERTANTO: data di notifica al debitore + 60 giorni in assenza di impugnazione
Le regole temporali trovano semplice applicazione per ICI IMU e TASI cioè per i tributi in autoliquidazione dove, in caso di mancato pagamento, si procede immediatamente ad accertamento entro i cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo all’omissione), senza alcun sollecito di mezzo, per poi procedere al coattivo.
Ad esempio se un avviso di accertamento viene notificato al destinatario il 30 settembre 2016, diventerà definitivo il 29 novembre se non impugnato. La notifica dell’ingiunzione (o cartella) dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.
Ricordiamo che si applica il principio della scissione della notifica per cui se l’avviso viene consegnato in posta il 31 dicembre, la notifica per l’ente ai fini della decadenza si computa da questa data, mentre per il contribuente il perfezionamento avverrà alla data di consegna dell’atto nell’anno successivo. La giurisprudenza prevalente ammette l’applicazione del principio di scissione. In al caso la data di definitività dell’atto matura nell’anno successivo e pertanto la regola del comma 163 guadagna il terzo anno successivo dall’ultimo termine.
Ad esempio se un avviso di accertamento viene consegnato e avviato a notifica il 31 dicembre, la data di notifica per l’ente impositore ai fini della validità dell’atto è il 31 dicembre mentre per il destinatario la data cadrà nell’anno successivo.
In caso di cosiddetta compiuta giacenza, l’accertamento tributario è soggetto alla canonica regola della notifica contemplata nella legge 890/92, in caso di spedizione a mezzo posta mediante la procedura atti giudiziari, ovvero ai sensi dell’articolo 137 e ss. del cpc. In questi casi, la temporanea assenza del destinatario comporta il rilascio dell’avviso di deposito e la contestuale spedizione della raccomandata, data dalla quale si computano i dieci giorni ai fini del perfezionamento della notifica ovvero in data antecedente se il destinatario provvede prima al ritiro. Si ricorda che la semplice raccomandata AR non tratta la fattispecie della irreperibilità relativa, per cui in caso di mancato ritiro dell’atto, non è sostenibile l’avvenuta notifica dell’atto.
Più complessa la situazione sul fronte della tassa rifiuti che si caratterizza per essere liquidata dall’ente sulla base del dichiarato e che non obbliga alla notifica di un accertamento, anche se proprio questa procedura si sta diffondendo negli ultimi anni grazie alle linee guida Tares, nelle quali il MEF (Ministero economia e finanze) ha consigliato di accertare l’omesso versamento e non fermarsi al sollecito. In realtà questo passaggio è molto importante, in quanto per salvare la decadenza quinquennale del comma 161 deve essere notificato non un semplice sollecito che non costituisce atto tipico, bensì va notificato un vero e proprio accertamento, oppure, direttamente un’ingiunzione con forza accertativa. Trattandosi di entrata in liquidazione dell’ente, dopo il sollecito è possibile emettere l’ingiunzione che sarà il primo atto tipico contro cui ricorrere e per questa ragione deve liquidare dettagliatamente la pretesa (in questo senso esprime forza accertativa). Superata questa fase, se l’ente ha scelto come atto tipico l’accertamento, disporrà dei tre anni successivi per il coattivo. Se invece si è deciso di notificare una ingiunzione con forza accertativa, avrà anche assolto alla notifica del titolo coattivo.
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