L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Con l’entrata in vigore dell’IMU ad opera del DL 201/2011, i terreni continuano ad essere assoggettati all’imposta patrimoniale riprendendo dalla disciplina dell’ICI, contenuta nel d lgs 504/92, diversi aspetti.
L’articolo 13 del citato decreto legge, dedica diversi commi alla definizione della base imponibile IMU e alla determinazione del valore della medesima, assumendo a riferimento la disciplina dell’ICI con l’integrazione di nuove disposizioni.
Art. 13 comma 2 L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Con l’istituzione dell’IMU tutti i terreni sono stati interessati all’imposta, non solo quelli agricoli. La stessa circolare 3/DF/2012 ha confermato che l’IMU comprende tutti gli immobili. L’ICI invece non comprendeva i piccoli appezzamenti, i cosiddetti orticelli.
Va aggiunto che, ai sensi del comma 2 art. 13, anche per l’IMU si applica la finzione giuridica prevista per le aree fabbricabili le quali, quando possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP, ricevono lo stesso trattamento dei terreni agricoli. Infatti il comma 2 dell’articolo 13 precisa che soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
Per comprendere la dinamica temporale di tassazione dei terreni è utile partire dalle diverse versioni del comma 5 dell’articolo 13 del dl 201, che indica il moltiplicatore da applicare alla base imponibile.
Dal 1.1. 2016 | Dal 1.1.2014 | Dal 1.1.2012 |
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135
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Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e’ pari a 75.
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Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
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La versione in vigore dal 1.1.2016 decreta l’esenzione per coltivatori diretti e IAP che, fino al 31.12.2015, versavano il tributo con le formule di agevolazione previste nel comma 8 bis del medesimo articolo 13.
- ARTICOLO 13 COMMA 8 BIS INTRODOTTO CON DL 16/2012 ABROGATO DAL 1.1.2016
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche’ dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Il trattamento agevolato spetta ai proprietari di terreni che presentino contemporaneamente requisiti ben precisi:
- Requisito oggettivo consistente nella conduzione diretta del fondo da parte del proprietario (o titolare di altro diritto reale) senza alcun intermediario (affitto – comodato – uso gratuito)
- Requisito oggettivo: il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) presentano la qualifica di coltivatore diretto oppure imprenditore agricolo professionale, iscritto alla previdenza agricola.
CHI SONO I COLTIVATORI DIRETTI E IAP ?
I Coltivatori diretti sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all’allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L 9/63).
I requisiti per ottenere l’iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) si possono suddividere in oggettivi e soggettivi.
- I REQUISITI OGGETTIVI: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda ( art. 2 L. 9/63)
- I REQUISITI SOGGETTIVI: l’attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell’ art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l’attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisca la maggior fonte di reddito.( circ. SCAU n.21 del 18/3/93 ; Circ n. 111 del 23/5/98 punto 5 ; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00
Se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l’attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato.
Va valutato, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta ed alla vesta in cui l’attività stessa viene esercitata. (Circ. n.177 del 11//11/2003)
IAP. Il d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, definisce l’imprenditore agricolo professionale (IAP), come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
I suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art. 1, comma 2). L’accertamento regionale è, innanzitutto, necessario ai fini dell’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85).
Lo stesso art. 1 al comma 3, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso di determinati requisiti:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari
- Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”
Sulla base delle indicazioni normative sopra descritte, il coltivatore diretto oppure l’imprenditore agricolo professionale, persone fisiche che coltivano il proprio terreno, sono, dal 2016, esenti IMU, anche se il terreno ha assunto la caratteristica di area edificabile in quanto inserito nel piano regolatore dell’ente con riconosciuta capacità edificatoria, anche potenziale.
Si aggiunge che, in tal caso, la natura giuridica di terreno agisce sull’intera area, anche a favore degli altri comproprietari che non esercitano attività agricola; quest’ultimi non saranno però esenti IMU come il soggetto che coltiva, bensì verseranno con il valore di base imponibile indicato dal sopra descritto comma 5 e l’aliquota approvata dal comune che, tra l’altro, potrebbe decidere di ridurre fino al 4,6 per mille.
Altro passaggio importante da considerare è la norma invocata dai contribuenti e utilizzata anche dal MEF per estendere la platea dei beneficiari ben oltre le persone fisiche, arrivando a includere società agricole che non sono proprietarie di terreni, forzando così il requisito della conduzione diretta.
La norma è contenuta nell’art. 9 del decreto legislativo 228/2001 a tenore del quale “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche” .
Secondo la circolare 3/DF/2012 sull’IMU Detto inquadramento logico-sistematico della materia ha come conseguenza quella per cui non è più possibile limitare la nozione di IAP alle sole persone fisiche.
“Le agevolazioni fin qui descritte non possono ritenersi applicabili nell’ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. Le uniche ipotesi in cui tale regola non opera sono quelle previste per i terreni incolti, già illustrata, e quella in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione discende dall’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228”.
PERSONA MOLTO PREPARATA.