La delibera per la nuova maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

L’intervento del legislatore nella legge di bilancio 145/2018 in materia di imposta comunale sulla pubblicità è stato tra i più attesi per la soluzione del rebus collegato alla decisione del giudice costituzionale sull’applicazione della maggiorazione sulla superficie.

La questione ha origine nelle modifiche introdotte dal dl 83/2012 che, con un colpo di spugna ha cancellato il comma 10 dell’art. 11 della legge n. 449/97, disposizione utilizzata da gran parte dei comuni per incrementare la tariffa prevista dal d lgs 507/93 di disciplina del tributo in questione.

Il testo prevedeva che:

  1. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato

Molte amministrazioni comunali hanno fatto uso del potere di incremento che prevedeva due facoltà:

  • La maggiorazione del 20% su tutte le tariffe e i diritti, indipendentemente dalla superficie
  • La maggiorazione del 50% delle tariffe dell’imposta e dei diritti commisurati sulla superficie per i mezzi che superano il metro quadrato.

Lo strappo causato dalla silenziosa abrogazione avvenuta nel 2012 è all’origine dell’intervento normativo di interpretazione scritto per sanare la lacuna normativa. La legge 208/2015, al comma 739 contiene infatti una norma di interpretazione autentica retroattiva che mira a chiarire l’ambito applicativo dell’art. 23, comma 7 del dl n.83/2012 di abrogazione della facoltà di aumento

  1. L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 di-cembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il giudice costituzionale, con la sentenza n. 15/2018, ha ritenuto non corretta l’interpretazione dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Insomma, la norma di interpretazione è costituzionalmente legittima perché si interpreta in modo restrittivo, che non corrisponde all’effetto estensivo desiderato dai comuni.

Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate.

Conseguenza concreta della autorevole decisione costituzionale sono le domande di rimborso presentate dai contribuenti per la maggiorazione applicata dal 2013 al 2018.

La soluzione pensata dal legislatore si trova contenuta nei commi 917 e 919 dell’articolo 1 della legge 145/218. In particolare, il comma 919 prevede la possibilità di introdurre una nuova maggiorazione, diversa dalla precedente:

Comma 919. A decorrere dal 1°gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”

L’intervento conferma l’abrogazione della vecchia maggiorazione ponendo fine alle diverse interpretazioni maturate, che rischiavano di aprire un lungo contenzioso per i comuni.

Tuttavia, la possibilità di intervenire, ancora affidato alla competenza della giunta ai sensi dell’articolo 48 del TUEL, non coincide con la facoltà precedente, come possiamo vedere dal raffronto dei testi:

Legge 449/97 art. 10 comma 11 Legge 145/2018, art. 1 comma 919
10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato A decorrere dal 1°gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”

 

Mentre il testo precedente permetteva di applicare la maggiorazione del 20% su tutte le tariffe e i diritti, il nuovo testo esclude questa possibilità concedendo la sola facoltà di applicare una maggiorazione sulle superfici superiori al metro quadrato. La conferma in tal senso è contenuta nella risposta resa dal MEF in occasione dell’evento Telefisco.

La nota Anci di lettura alla legge di bilancio chiarisce che la maggiorazione precedente risulta superata e che per avvalersi della misura è necessario adottare, con apposita delibera, la nuova maggiorazione

Estratto nota di lettura ANCI alla legge di bilancio 2019

Appare evidente che il mantenimento della maggiorazione deve essere appositamente deliberato entro i termini del bilancio di previsione (attualmente il 28 febbraio 2019), non risultando prudente confidare nel tacito rinnovo di cui al comma 169, art. 1, della legge n. 296 del 2006, considerata l’intervenuta abrogazione della fonte legislativa dell’aumento (art. 11, co. 10 della legge n. 449 del 1997) e la successiva pronuncia della Corte costituzionale in merito alla illegittimità degli aumenti disposti o tacitamente confermati dopo il 2012. Purtroppo, il tenore del ripristino recato dal comma 919 non permette di mantenere anche l’incremento tariffario relativo alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato, che risultano così regolate dalle tabelle di cui al titolo I del d.lgs. n. 507 del 1993, 6 così come aggiornate dal DPCM 16 febbraio 2001. Va segnalata la norma specifica che permetterebbe l’adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo, “in deroga” esplicita allo Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, co. 5, d.lgs. 507/1993), tuttora vigente nonostante la sopravvenuta legge n. 296 del 2006. Non si ritiene tuttavia prudente avvalersi di tale norma “speciale” Appare infine evidente che le deliberazioni comunali avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno per tutte le fattispecie eventualmente variate, dando luogo a necessari conguagli per la pubblicità annuale, nel caso in cui il Comune non abbia modificato la scadenza ordinaria di pagamento che la legge fissa al 31 gennaio di ciascun anno, nonché per i casi di pagamento precedente all’emanazione della delibera 2019.

In sede di approvazione del nuovo testo bisogna tener presenti i seguenti aspetti:

  • I comuni che si trovano ad aver deliberato il bilancio prima dell’intervento normativo in commento, potranno comunque procedere entro i termini di approvazione del bilancio definito dal decreto ministeriale (31 marzo), evidenziando le ragioni normative ovvero di merito che comportino il mutamento del contesto iniziale, tali da giustificare la nuova scelta della misura impositiva, soprattutto quando è peggiorativa (Corte dei Conti 216/2014). La delibera che dispone in merito alla nuova maggiorazione dovrà poi essere accompagnata dalle opportune conseguenti variazioni di bilancio.
  • Lo sblocco della fiscalità locale permette inoltre di agire con altre due maggiorazioni incluse nel 507/93: la categoria speciale (art. 4 d. lgs 507/93) e la maggiorazione stagionale in caso di flussi turistici (art. 3 del d lgs 507/93).
  • La delibera deve richiamare, oltre alle tariffe e diritti previsti dal lgs 507/93, anche l’adeguamento del dpcm 16 febbraio 2001 che ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del d lgs 507/93;
  • La competenza di adozione dell’atto è della giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del TUEL

 

Telefisco

Domande: Imposta di pubblicità  Con riferimento all’articolo 1, comma 919 della legge 145/2018, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”, si chiede:

 se per il diritto sulle pubbliche affissioni possa essere disposto l’aumento per le superfici superiori al mq. In tal senso, e per l’analoga disposizione recata dall’articolo 11 del Dlgs 449/1997, si è espresso il ministero delle Finanze con circolare 1/2001;

 conferma che l’aumento del 50% delle tariffe base possa essere disposto anche per la pubblicità che non viene quantificata al metro quadro, come ad esempio, la pubblicità varia di cui all’articolo 15, commi dal 2 al 5, del Dlgs 507/1993.

Risposta:  Con riferimento al primo quesito si fa presente che gli aumenti tariffari, introdotti a partire dal 1° gennaio 2019, sono senz’altro applicabili anche al diritto sulle pubbliche affissioni, come espressamente previsto dalla disposizione in commento.

Per cui, il limite del metro quadrato deve essere preso in considerazione anche per il diritto sulle pubbliche affissioni. La circostanza che la relativa tariffa non è parametrata, come quella dell’imposta sulla pubblicità, al metro quadrato di superficie espositiva, ma al “foglio di dimensione fino a cm.70 x 100”, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiede solo di effettuare la conversione della misura dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati, corrispondente a 0,7 metri quadrati.

Tale equivalenza è stata indicata nella circolare n. 1/FL del 5 febbraio 2001, richiamata nel quesito.

Per quanto concerne le fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato, invece, non si può applicare la maggiorazione introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, in virtù del chiaro riferimento alle “superfici superiori al metro quadrato”.

A questo proposito, si richiamano le fattispecie disciplinate nell’art. 15 del D. Lgs. n. 507 del 1993 relativo alla pubblicità varia, il quale stabilisce che per la pubblicità effettuata:

da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini e per quella eseguita con palloni frenati e simili l’imposta si calcola “per ogni giorno o frazione”;

mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l’imposta è dovuta “per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito”;

a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

2 Commenti

  1. Complimenti per la sintetica ma esaustiva esposizione dell’argomento tariffe Pubblicità e più in generale di ogni questione fiscale / locale trattata .

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