Con la pubblicazione del decreto legge crescita n. 34/2019, torna in campo la possibilità di definire anche le ingiunzioni fiscali dei Comuni (oltre che degli altri enti territoriali: regioni, province e città metropolitane) mediante il pagamento del tributo dovuto, senza l’applicazione delle sanzioni, ovvero, in caso di violazioni al codice della strada, senza l’applicazione degli interessi compresa la maggiorazione semestrale.
La formula adottata dal legislatore, contenuta nell’articolo 15 del decreto, è identica a quella contenuta nella prima forma di definizione disciplinata dal dl 193/2016.
Stupisce che la norma permetta l’esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate dopo la sopraggiunta scadenza del termine di approvazione del bilancio; sorprende che la norma permetta, silenziosamente, di agire in deroga all’articolo 52 del d lgs 446/97, norma di carattere generale elevata a principio dell’ordinamento giuridico che abbisogna di dichiarazione esplicita in tal senso. In ogni caso, si dovranno calcolare gli effetti economici dell’intervento regolamentare, che porterà a una riduzione delle entrate attese.
La nuova definizione è ben diversa da tutte le forme di pace fiscale ammesse a favore delle cartelle di pagamento nonché degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate come disciplinate dal dl 119/2018:
– non permette la definizione degli accertamenti, estensione che invece sarebbe stata molto utile per evitare disparità di trattamento tra i debitori
– non concede cinque anni per versare, bensì il termine ultimo del 30 settembre 2021
– non si occupa di stralci di importi di basso valore
– non introduce alcuna forma di saldo e stralcio mediante l’ISEE (ammessa per le cartelle dalla legge 145/2018)
La definizione delle ingiunzioni si applica solamente sulle somme iscritte in ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017 per le seguenti entrate:
– ICI – IMU
– TARSU-TIA-TARES-TARI
– ICP CIMP E TOSAP
– COSAP (secondo un’interpretazione estensiva IFEL nota del 19 dicembre 2016)
– Interessi applicato in caso di sanzioni al codice della strada
Non si applica ad altre entrate quali il servizio idrico e le altre sanzioni amministrative, in quanto determinante in tal senso è il comma 5 dell’articolo 15 che dispone:
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La definizione non è obbligatoria in quanto l’articolo 15 ammette facoltà, per gli enti locali territoriali, di adottare apposito regolamento ai sensi dell’articolo 52 del d. lgs 446/97. L’esercizio della facoltà è vincolata alle indicazioni dell’articolo 15 che non può essere derogato.
Il termine entro il quale procedere è di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, avvenuta il giorno 1 maggio 2019.
TERMINE ULTIMO: 29 GIUGNO 2019
Il testo va pubblicato entro 30 giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale
La notifica degli atti può essere stata avviata direttamente dal comune o dagli scritti all’albo di cui all’articolo 53. Come già aveva evidenziato la nota IFEL scritta sulla precedente definizione, si ritengono incluse anche le notifiche da parte delle società pubbliche che non necessitano di iscrizione all’albo
Il comma 2 dell’articolo 15 traccia i contenuti minimi e obbligatori dell’atto regolamentare
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
ARTICOLO 15, comma 1
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Cristina Carpenedo
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