Interrogativo frequente da parte degli addetti agli uffici tributi è relativa alla possibilità di semplificare la fase della notifica degli avvisi di accertamento mediante la notifica di più atti in un’unica busta, oppure, ricorrere all’accertamento unico pluriennale. La risposta va ricercata nella giurisprudenza di legittimità che ha affrontato entrambe le opzioni giungendo a conclusioni indubbiamente interessanti.
Gli atti di accertamento dei tributi locali hanno natura recettizia, vale a dire che, per diventare efficaci, vanno portati a conoscenza del destinatario. La notifica è una forma di conoscenza legale disciplinata dalla legge. Un atto si può considerare notificato se ha seguito il percorso formale di invio e recapito al destinatario, indipendentemente dalla conoscenza effettiva.
Tra i mezzi di notifica riconosciuti dal sistema, è possibile ricorrere alla legge 890/82 recante la notifica degli atti giudiziari mediante posta e concessa in uso alle amministrazioni pubbliche dalla legge 265/99 “le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni”. Per i tributi locali la legge 296/2006 riconosce come mezzo di notifica anche la raccomandata postale con avviso di ricevimento, pur avendo delle garanzie minori.
In merito alla possibilità di utilizzare un’unica spedizione in presenza di più atti di accertamento, dobbiamo analizzare le ragioni giuridiche e tecniche che, alla fine, portano a evitare questa modalità.
La Cassazione 3195 del 18 febbraio 2015 ha stabilito che non si ha violazione di norme in materia di notifica nel caso in cui più atti impositivi sono notificati al contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione solo qualora più atti con più destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in un unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari (Cass. 17134/2007).
Tuttavia, questa conclusione deve fare i conti con un altro principio che attiene alla prova degli atti contenuti nella busta.
Come ribadito dalla Cassazione 5397 del 18 marzo 2016, la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533/2015, sent. n.2625/2015, n. 18252/2013, n. 24031/2006, n. 3562/2005), bensì al destinatario. La presunzione opererebbe solo nel caso in cui la busta contenga un solo atto mentre non opererebbe – con inversione dell’onere della prova – ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza. In tale ultimo caso è quindi il mittente che deve provare il contenuto della busta.
In tal senso anche l’ordinanza 25598/2017 che richiama la sentenza 29786/2014 “in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’articolo 1335 cod. civ., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’ “id quod plerunque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tal fine, l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex articolo 12 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova”. Ne consegue che l’onere della prova in relazione al contenuto dell’atto notificato ricade esclusivamente sul mittente e, quindi, nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto preoccuparsi di verificare tale circostanza.
Aggiungiamo che il sistema postale abbisogna di una identificazione univoca che viene effettuata mediante un codice attribuito al documento che viene poi riportato nella busta (anche con finestra visibile) e nella cartolina. Lo stesso sistema informatico degli atti ragiona sul principio secondo cui una busta contiene un atto proprio ai fini dell’identificazione univoca.
Le conclusioni della Cassazione consigliano di avviare a notifica un solo atto di accertamento come contenuto di una sola busta.
In merito alla possibilità di accertare in un unico atto più annualità di un medesimo tributo, si deve procedere ad attenta valutazione in quanto, anche se non esplicitamente vietata, presenta possibili rischi applicativi che, in caso di errore, travolgono l’intero atto.
Si riportano due sentenze significative:
La Corte di Cassazione n. 20532/2006 in materia di Tarsu ha statuito che:
In definitiva deve affermarsi il principio – già dichiarato da questa Corte sia in relazione ad altri tributi (sentt. nn. 6142 del 1985 e 4198 del 1981) che più recentemente proprio in tema di accertamento della TARSU, che non esiste nessuna norma che vieti all’ente territoriale di 7 comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità di imposta, sempre che – ma nella specie non è contestato – ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali (sent. n. 15639 del 2004).
Successivamente, Cassazione 11445/2010:
Infatti è principio consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui nessuna norma vieta all’ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità d’imposta, sempre che ciascun accertamento sia effettuato in modo da non precludere o limitare la difesa del contribuente (v. in materia T.A.R.S.U. sent. n. 15639 del 2004); nella specie, è palese che non vi è stata alcuna limitazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., per come appare dalla corposa difesa esplicata dal contribuente.
Ne consegue che in caso di accertamento pluriennale:
- Si deve riferire a un solo tributo (esempio TARI )
- La violazione deve essere la medesima e portare all’irrogazione della stessa tipologia di sanzione (es. liquidazione 30%)
- L’omissione di obbligo dichiarativo deve riguardare la medesima dichiarazione annuale (ultrattiva)
- L’accertamento va costruito riepilogando la liquidazione delle singole annualità e richiamando tutte le delibere dei singoli anni di determinazione delle tariffe/aliquote
- L’accertamento pluriennale comporta inevitabilmente l’applicazione del cumulo giuridico
- L’errore presente in una annualità travolge l’intero atto
In conclusione, trattandosi di modalità di difficile applicazione, si consiglia di limitarne l’uso ai piccoli importi.
Cristina Carpenedo
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