Aumentano le richieste dei contribuenti di avvalersi della compensazione di un credito tributario in luogo della ben più lunga procedura di rimborso. Può accadere di fatto che il contribuente versi due volte il saldo o ritenga di aver errato nel calcolo dell’imposta dovuta.
Il quesito trova risposta nell’istituto della compensazione, esplicitamente riconosciuto per i tributi locali, ma che non né altrettanto chiaro quando sia il comune a vantare un credito tributario e intenda compensare con il credito d’imposta del contribuente.
Si tratta di due fattispecie ben distinte che vanno indagate sulla base delle norme di disciplina delle medesime.
L’istituto della compensazione dei pagamenti a credito del contribuente è stato riconosciuto dall’articolo 1, comma 167, Legge n° 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Ciò significa che esiste un innegabile diritto del contribuente alla compensazione di somme.
La formulazione è molto generica e rinvia a una disciplina che trova sede naturale nel regolamento delle entrate. L’importanza di dettare una disciplina precisa è fondamentale per porre l’ente al riparo da forme di autocompensazione libera che potrebbero basarsi su valutazioni errate. Per questa ragione è necessario definire i confini di esercizio della compensazione, stabilendo se possa avvenire tra tributi diversi o limitatamente allo stesso e se possa riguardare annualità diverse.
La compensazione comporta:
– il riconoscimento di un credito da valutare alla pari di una pratica di rimborso
– l’esistenza di un obbligo di versamento verso l’ente non ancora eseguito
– la volontà del contribuente di utilizzare la somma in compensazione su quelle ancora dovute
Ne consegue che, in linea di principio, la compensazione non agisce per bonificare annualità diverse, in quanto le annualità parzialmente versate ricadono nell’inadempimento passibile di sanzione al 30%. L’istituto agisce quindi sui versamenti futuri e non su quelli passati.
Va detto che non mancano forme di compensazione su annualità parzialmente versate, già scadute, chieste dal contribuente, che dichiara così di rinunciare al rimborso. Tuttavia, l’operazione non fa venir meno la fattispecie di inadempimento sanzionabile per l’omesso versamento alla prescritta scadenza. Sul punto va segnalato che l’articolo 13 del d lgs 471/97 tratta le sanzioni per le compensazioni inesistenti, norma che sembra circoscritta ai tributi erariali.
La compensazione può essere subordinata o a un’istanza cui l’ente dà riscontro favorevole, o a una semplice comunicazione che consenta all’ente di intervenire nel caso di errore di valutazione da parte del contribuente. E’ inoltre consigliabile limitare gli importi da poter gestire in compensazione.
Dal punto di vista del versamento, non è possibile applicare la compensazione attraverso la delega di pagamento F 24 trattandosi di modalità preclusa per i tributi locali e che il versamento è quello definito con la compensazione “autorizzata” dall’ente locale.
L’istituto della compensazione dei crediti vantati dal comune con somme a rimborso spettanti al contribuente trova come unica disciplina normativa quella contenuta nell’articolo 23 del d lgs 472/97 nella versione riformulata dal d lgs 158/2015
Art. 23. Sospensione dei rimborsi e compensazione
- Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
- In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
- I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione
In materia di tributi locali, l’articolo 16 comma 1 del d. lgs 473/97 fissa una regola di carattere generale Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.
Il comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006, nel definire le regole di accertamento dei tributi locali, rinvia agli articoli 16 e 17 del d. lgs 472/97.
I singoli tributi locali, nella maggior parte dei casi, contengono disposizioni che rinviano alle misure sanzionatorie di questi decreti o specifiche misure che definiscono l’entità della sanzione.
La norma contenuta nell’articolo 23, benchè rivolta a crediti vantati nei confronti dell’amministrazione finanziaria, non trova ostacolo per l’applicazione anche ai tributi locali.
Trovandosi inserita nel sistema sanzionatorio dei tributi opera tra crediti della stessa natura, costituiti da tributi e sanzioni, e permette di sospendere la liquidazione di rimborsi in presenza di accertamenti notificati. Solo in presenza di provvedimento definitivo sarà possibile disporre la compensazione del debito, con provvedimento da notificare all’interessato e impugnabile in commissione tributaria.
L’istituto ora descritto non ha trovato ancora larga diffusione nei tributi locali e necessita di consolidamento anche dal punto di vista del confine applicativo. L’eventuale utilizzo può essere disciplinato nel regolamento generale delle entrate. Manca di fatto nel panorama giuridico una regola che permetta di compensare tributi da versare con somme di altra natura dovute al contribuente.
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