L’applicazione della tassa rifiuti sulle aree scoperte è da sempre oggetto di contenzioso, centrato principalmente sul carattere operativo delle medesime, tale da renderle suscettibili di produrre rifiuti oltre alla produzione collegabile alla cosiddetta utenza principale. Gli interventi giurisprudenziali degli ultimi anni sostengono la debenza della Tarsu sulle aree destiate a parcheggio dei supermercati con una formula che diventa immediatamente applicabile anche ai prelievi successivi (TIA-TARES-TARI). La recente sentenza della CTR puglia n. 1753/2019 offre lo spunto per richiamare la linea di pensiero che sta trovando consolidamento nelle decisioni dei giudici.
Quando si parla di TARI, la disciplina da cui partire è l’art. 1 c. 641 della L. 147/2013 che stabilisce quanto segue
- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civileche non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La disposizione è diversa dalle formule adottate nella Tarsu che distingueva le aree scoperte pertinenziale e accessori delle abitazioni dalle altre utenze, confermando la tassazione delle aree operative.
La distinzione tra aree scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative risale al dPR n. 915 del 10 settembre 1982, la cui previsione stabiliva che la tassa rifiuti doveva essere applicabile solo alle aree scoperte operative e non anche a quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali già tassati. Infatti, l’art. 21 del decreto, modificando l’art. 269 del t.u.f.l. del 14 settembre 1931, n. 1175, aveva stabilito che la tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita all’aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.
I numerosi rinvii normativi portarono al dl n. 8 del 26 gennaio 1999 che ha disposto, definitivamente, la tassabilità integrale delle aree scoperte operative e l’esclusione di quelle accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Le aree a verde sono qualificabili come pertinenza di civili abitazioni (o di altri locali) e quindi escluse dalla tassazione; esclusione confermata dal d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 che ha istituito la tariffa Ronchi, applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale riconoscendo, implicitamente, l’esclusione di tutte le aree scoperte ad uso privato.
La Tari assume come presupposto di applicazione il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Questo significa che la regola generale copre tutte le aree scoperte ad eccezione di quelle estromesse dalla norma: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
L’eredità lasciata dalla Tarsu porta a interpretare che la tassazione sia esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentino la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purchè non siano operative. L’operatività deve essere vista come suscettibilità a produrre rifiuti ulteriore rispetto al locale e all’area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque una ulteriore estensione dell’attività svolta. Ne sono esempio le tettoie esterne, i parcheggi dei dipendenti, le strade di collegamento e i camminamenti.
Resta inteso che quanto inquadrato negli anni dalla prassi e dalla giurisprudenza, va sempre adattato al caso di specie, posto che il principio cardine resta la suscettibilità a produrre rifiuti. Rilevante la sentenza 18500 del 26 luglio 2017 emessa sulla tassabilità ai fini Tarsu dell’area scoperta adibita a parcheggio di un centro commerciale utilizzata per la sosta dei clienti e la manovra degli automezzi e posta a fondamento anche della decisione della CTR Puglia citata.
La commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il ricorso del contribuente sul rilievo che non vi era prova alcuna che l’area scoperta di cui si discuteva fosse un’area operativa in via autonoma, essendo invece un’area accessoria a quella ove la società contribuente esercitava la sua attività di vendita dei prodotti; tale superficie, adibita a parcheggio per i clienti e ad area di manovra per i veicoli che trasportavano le merci, non era tassabile in quanto accessoria ad altra area già oggetto di tassazione. Di contrario avviso la Corte di Cassazione che ritiene come l’art. 62, comma 2, del d lgs 507/93 (TARSU) nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione (Cass. n. 5047 del 13/03/2015). Nel caso che occupa la società contribuente ha ritenuto che l’area fosse esente dal pagamento della tassa per il solo fatto che essa costituiva pertinenza di area coperta assoggettata alla tassa stessa e non ha neppure dedotto di aver presentato la denuncia relativa alla sussistenza dei presupposti per l’esenzione.
La CTR Puglia va oltre, ritenendo che l’area assoggettata a parcheggio (anche gratuito) ovvero quella destinata ad area di manovra dei mezzi adibiti a trasporto sono di certo aree operative essendo indispensabili e strumentali all’attività commerciale della contribuente; non sarebbe infatti concepibile una struttura commerciale di certe dimensioni senza aree di parcheggio o di manovra.
Ancor prima, la Cassazione n. 17434/2017 ritiene che le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi. Il caso era accompagnato da relazione asseverata ove si evidenziava una produzione media giornaliera di rifiuti pari a Kg 0,412
Ciò premesso, viste le conferme giurisprudenziali, appare coerente rivedere i regolamenti Tari nella parte relativa alla declaratoria sull’esclusione della tassazione delle aree scoperte, al fine di adeguare il disposto regolamentare alle indicazioni di principio della Cassazione che sembrano aver contribuito a definire il requisito dell’area scoperta operativa.
Cristina Carpenedo
Commenta per primo