Rimborso dei tributi locali entro cinque anni dalla sentenza

La procedura di rimborso dei tributi versati in eccesso presenta numerose peculiarità che hanno alimentato i casi di contenzioso in un periodo in cui questioni come la quota variabile Tari e la maggiorazione dell’imposta di pubblicità, hanno contribuito ad aumentare le richieste.

Il diritto al rimborso soggiace a una disciplina frammentata e lacunosa che obbliga a considerare diversi passaggi normativi.

  • Il comma 164 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 disciplina la prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso di somme non dovute, dando indicazioni sui tempi del rimborso.
  1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

La norma scrive un termine spesso oggetto di interpretazione in ordine alla decorrenza, da attribuire, nella gran parte dei casi, alla data di versamento del tributo. Se quindi la maggiorazione ICP è stata versata il 30 gennaio 2014, in occasione del versamento dell’imposta permanente, il termine ultimo per presentare istanza è decaduto al 30 gennaio 2019.

  • L’articolo 19 del d lgs 546/92, recante il codice del processo tributario al comma 1 lettera g) elenca tra gli atti impugnabili: il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti. La disposizione scrive uno dei pochi casi di silenzio significativo presente nei tributi locali dove la decorrenza permette l’impugnazione della mancata risposta che assume il valore di rigetto alla richiesta. Sui tempi entro i quali si può agire contro il silenzio significativo, si deve leggere il successivo articolo 21
  • Art. 21 del 546/92 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.   La notificazione della   cartella   di   pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lettera  g), può essere  proposto  dopo il  novantesimo giorno  dalla  domanda di restituzione  presentata   entro    i   termini     previsti  da ciascuna  legge  d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.  La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore,  dal  giorno  in  cui  si è verificato  il  presupposto  per la restituzione. Il comma 2 riconosce in tal modo ben 5 anni di tempo, decorrenti dal 91° giorno dalla data di presentazione della domanda, per presentare ricorso contro il silenzio dell’amministrazione.

L’istanza di rimborso attiva un vero e proprio procedimento amministrativo ai sensi della 241/90 con indicazione esplicita, contenuta nel comma 164, del termine ultimo entro il quale concludere il procedimento, comprensivo della liquidazione delle somme, individuato in 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Il provvedimento di rimborso, per il suo carattere di definitività, comporta un’analisi completa della situazione del contribuente, alla stregua di un accertamento, che comprende la base imponibile, le dichiarazioni presentate, i versamenti eseguiti, il calcolo del termine di prescrizione dal giorno del versamento rispetto alla data di presentazione dell’istanza ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso, il prospetto di liquidazione con gli interessi calcolati dalla data del versamento.

Il riscontro dell’ente potrà quindi essere di: accoglimento totale, accoglimento parziale o rigetto, accompagnati quest’ultimi da un preavviso di rigetto che consenta al contribuente di aggiungere nuovi elementi. La successiva erogazione delle somme necessita di un puntuale controllo fino alla fase finale del rimborso materiale, che deve essere eseguito sul canale indicato per iscritto dal diretto interessato.

Recentemente la giurisprudenza ha aggiunto un nuovo tassello evidenziando il termine da rispettare in presenza di contenzioso. La Corte di cassazione, con la sentenza 22545/2019 ha statuito che, il termine per avanzare richiesta di rimborso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la debenza delle somme di cui si chiede il rimborso e non, in tale ultimo caso, dal giorno del pagamento. Nel caso trattato il contribuente aveva presentato l’istanza di rimborso per l’ICI versata nel 2007 e 2008 nell’anno 2014, dopo la pronuncia della sentenza di determinazione della nuova rendita catastale, emessa dalla CTR della Campania in data 22.2.2013, poi passata in giudicato per mancata impugnazione in cassazione. Il giudice di appello ha ritenuto tale istanza tempestiva, in quanto rispettosa del termine di cinque anni decorrente dal giorno dell’accertamento del diritto alla restituzione di cui alla legge  n. 296 del 2006, art. 1, comma 164, e dunque dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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