La rivelazione della delibera ARERA 443/2019 in ordine al ruolo dell’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE rischia di ingessare gestori e comuni prima ancora di mettere mano alla riformulazione dei PEF.
La deliberazione 443/2019 pone in evidenza il ruolo dell’ente territorialmente competente richiamando la norma che ha cambiato lo scenario locale, nei seguenti passaggi:
- l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo […]”;
- il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale.
L’ Allegato A riporta le seguenti definizioni:
- Ente di governo dell’Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
- Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- PEF è il Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell’art. 8 del d.P.R n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del presente Allegato A, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario
All’articolo 6, la procedura di approvazione prevede che:
– Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
– La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
– Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
– L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
Il comma 1-bis dell’articolo 3 bis del dl 138/2011 affida importanti funzioni agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dalle regioni.
Il Consiglio di Stato con decisione 3236/2015, con una interessante decisione utile anche nel considerare il ruolo degli enti di governo e di bacino, spiega che l’autorità dell’ambito territoriale ottimale «non sarebbe semplicemente un modulo organizzativo, ma l’ente esponenziale al quale i singoli Comuni hanno trasferito le competenze e la tutela dei propri interessi.
Emerge in tale contesto il cuore della vicenda Tarip costituita dal modello di governance. Fino a quando non sarà chiaro il modello di attuazione della tariffa corrispettiva, il sistema stenterà a decollare, per una serie di ragioni che si possono comprendere osservando quelle realtà regionali dove tariffa e sistema di misurazione puntuale hanno trovato attuazione (Emilia Romagna e Veneto). Si tratta di regioni caratterizzate dalla presenza di importanti società pubbliche, verso le quali i comuni hanno potuto esternalizzare il servizio compresa la gestione dell’entrata. La tariffa patrimoniale trova applicazione dove si è sviluppato un modello di governance locale sovra comunale in grado di gestire la tariffa al di fuori dei bilanci comunali. Non possiamo sottacere che molti enti sono attratti dal meccanismo tariffario per escludere il prelievo tariffario in regime di tassa dai bilanci comunali, particolarmente impegnativo negli ultimi anni dopo l’avvento della nuova contabilità pubblica e la questione dello stanziamento del FCDE (fondo crediti dubbia esigibilità). La trasformazione in tariffa ben difficilmente potrà attrarre un singolo comune anche quando l’assetto regionale lo possa permettere, in quanto contabilmente non è adatta a una realtà comunale. La tariffa ha delle logiche di fatturazione complesse e necessita di un contatto diretto tra gestore e utente del servizio. Quello che può fare un comune dipende sicuramente dal modello organizzativo che si è data la Regione in attuazione delle competenze viste con il dl 138/2011.
Come spesso accade, le Regioni italiane si sono mosse in ordine sparso e in alcune realtà sembra aver lasciato completamente ai comuni la scelta del modello organizzativo, pescando direttamente dal TUEL.
Sul punto si allega la pubblicazione INVITALIA Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Ministero Economia e Finanze):
ASSETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI STATO DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI RIORDINO (aggiornamento maggio 2016) realizzata nell’ambito del Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse E “Capacità istituzionale”.
Dalla pubblicazione, aggiornata a maggio 2016 e ancora attuale, si può comprendere la disomogeneità di comportamenti tra le varie ragioni. Si passa da Regioni che hanno creato un unico soggetto con a capo tutte le funzioni di programmazione, tariffaria e di affidamento (Emilia Romagna) a Regioni che non hanno ancora individuato alcun soggetto sovracomunale ma lasciano tutto nelle competenze del singolo comune (Lombardia).
Dare un volto al soggetto territorialmente competente diventa quindi operazione da applicare regione per regione, senza considerare che, in alcune circostanze, è il soggetto territorialmente competente neo istituito a dubitare del ruolo rivestito dallo stesso nei confronti del gestore.
Ad ogni buon conto può essere utile fissare i seguenti punti:
- La legge regionale individua il soggetto territorialmente competente ai sensi del dl 138/2011 per le funzioni di organizzazione e di rete della gestione rifiuti; dal punto di vista del prelievo tariffario, la competenza di legge è ascritta alla tariffa corrispettiva (senza alcuna citazione per la TARI tributo)
- Il soggetto territorialmente competente spesso si identifica nei comuni dell’ambito, riuniti nella nuova forma giuridica, al fine di svolgere le funzioni in forma associata
- Gli enti territorialmente competenti devono chiarire ai gestori e ai singoli comuni, il ruolo che assumono nell’impianto tariffario in relazione al processo di attuazione della forma di governance relativa alla gestione dei rifiuti
- In presenza di tariffa corrispettiva, l’approvazione del PEF e delle Tariffe non costituiscono allegati al bilancio nella misura in cui non siano documenti collegati ad entrate e spese del bilancio comunale. In tal caso al comune compete l’istituzione della tariffa mediante l’approvazione del regolamento, fondato sull’articolo 52 del d lgs 446/97. In alcuni casi si arriva anche alla disciplina del regolamento affidata all’ente territorialmente competente. L’approvazione delle tariffe deve comunque osservare il termine nazionale di approvazione del bilancio in quanto inerenti a servizi pubblici locali.
- In presenza di Tributo, PEF e Tariffe TARI devono essere approvati dal Consiglio comunale in quanto documenti da allegare al bilancio di previsione; possono essere approvati o modificati entro il termine nazione di approvazione del bilancio, in presenza di circostanze giuridiche ovvero oggettive che comportino la revisione dei documenti. Il PEF, per essere valido, dovrà essere formulato e validato secondo le indicazioni della delibera 443/2019, comprensiva di approvazione da parte di ARERA.
- In mancanza di nuove delibere consigliari agisce, per il tributo, il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, che permette di applicare le tariffe (e il PEF) dell’ultimo anno approvato in assenza di nuova determinazione; analogo discorso per la TARIP, in ordine alla quale è possibile applicare le ultime tariffe approvare in considerazione della natura patrimoniale della medesima
- Con la riformulazione dei nuovi piani si potrà procedere alla rideterminazione delle tariffe, che troveranno applicazione dal 2020 se adottate nei termini di legge
ALLEGATO
pubblicazione INVITALIA ATO RIFIUTI
Cristina Carpenedo
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