In un colpo solo il decreto legge 124/2019 risolve tre questioni di rilievo sulla TARI, fonte di preoccupazione per i comuni interessati alla imminente approvazione del bilancio di previsione.
Come noto, l’avvento della deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99. La nuova deliberazione prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l’applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l’applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il benchmark di riferimento. Una formulazione che non permette certo di arrivare in tempo nella corsa all’approvazione dei bilanci entro fine anno e che costringe i comuni a frenare sull’approvazione di nuovi piani non conformi e sulla determinazione delle conseguenti tariffe. La manovra Tari lega indissolubilmente i tre documenti costituiti dalle delibere di approvazione del PEF, del regolamento e delle tariffe tari, nella misura in cui gli stessi costituiscono allegati obbligatori al bilancio, a giustificazione della relativa entrata e spesa. Se ricorrere al comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006 per invocare la permanenza delle delibere precedenti potesse nutrire qualche dubbio in ordine alla possibilità di intervenire successivamente, la rassicurante soluzione giunge dall’articolo 57 bis del decreto legge 124/2019, già approvato con la fiducia alla Camera.
Articolo 57-bis. (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;
b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:
« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ».
2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e i criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
L’inserimento del comma 683 bis permette di approvare l’impianto tariffario costituito da PEF, delibera tariffaria e regolamenti Tari e Tarip entro il 30 aprile, in deroga al comma 169. Il senso di una disposizione che potrebbe essere interpretata con diversi significati, a causa della mancata precisazione dei termini della deroga, è in realtà chiarito nel dossier di accompagnamento al decreto
Con la lettera b) del comma 1, si intende assicurare ai Comuni un ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari per l’anno 2020, il cui termine viene fissato al 30 aprile, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.
La deroga è legata alla recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Si ricorda che l’articolo 1, comma 683, della citata legge di stabilità 2014 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Le tariffe Tari devono essere quindi aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all’ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe Tari (o non poterle compiutamente aggiornare). Separando il termine di approvazione delle tariffe Tari da quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell’ente locale e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo.
Altro intervento degno di nota è riportato alla lettera a), nella parte in cui si permette l’utilizzo dei coefficienti contenuti nel DPR 158/99 in deroga ai limiti ivi indicati.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1999, n. 158 il legislatore, da qualche anno, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ha concesso la possibilità di:
- adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del dPR n. 158 del 1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento
- la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1
Le tabelle contengono i coefficienti per la determinazione della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche definiti all’interno di un range (min-max). La norma permette di variare del 50% i valori di sogliamin-max (quindi sia in riduzione che in aumento)mentre è possibile non considerare i coefficienti previsti per la parte fissa delle utenze domestiche (tabelle 1a e 1b).
La facoltà, presente da qualche anno, sembrava esaurirsi con il 31 dicembre 2019 con il conseguente obbligo per i comuni di rientrare nei limiti originari oppure di giustificare l’eccezione con elementi concreti connessi alla gestione del servizio. Con il nuovo intervento viene mantenuta fino a nuova disciplina dell’Autorità.
Da evidenziare che, la relazione contenuta nel dossier allarga la motivazione coinvolgendo la modalità di determinazione delle tariffe in modalità semplificata caratterizzata dalla produzione media ordinaria: la relazione conferma la possibilità di applicare il metodo semplificato nelle more di diverse determinazioni ARERA.
Infine, il legislatore introduce l accesso a tariffe agevolate in presenza di utenti in condizioni economico sociali disagiate, delegando ad ARERA il compito di definire l’intervento. Si tratta di benefici spesso già contemplati nei comuni a favore di soggetti assistiti dall’ente ovvero in possesso di un indicatore ISEE inferiore a determinate soglie. Ebbene il legislatore punta ad uniformare l’intervento affidando ad ARERA la disciplina di dettaglio.
Cristina Carpenedo