L’intreccio normativo dovuta all’azione combinata del decreto crescita, del decreto fiscale e della legge di bilancio, creano un quadro caotico nella fiscalità locale, a partire dal termine finale da assumere a riferimento per l’adozione delle delibere sui tributi locali.
Nell’ordine, l’abolizione della IUC con la conseguente riscrittura della disciplina dell’IMU comportano l’effetto di agire sia per la definizione di un nuovo regolamento IMU, sia per la modifica del regolamento TARI. Il sistema IMU comporta la formulazione del nuovo regolamento, che può essere caratterizzato da una struttura snella relativa solo alla parte di esercizio della potestà regolamentare ovvero essere formulato nella versione storica comprendente la disciplina compiuta del tributo. In ogni caso se ne consiglia l’adozione per aprire all’esercizio di una potestà che non può essere rischiosamente relegata alla delibera delle aliquote.
IMU. L’adozione del regolamento IMU e delle aliquote, attualmente bloccate dalla mancanza della piattaforma per la composizione del prospetto che costituisce allegato obbligatorio alla delibera, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020, con tutta la comodità necessaria e garantita dal versamento dell’acconto che dovrà avvenire nella misura del 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI nel 2019. Urgente la delibera di nomina del funzionario, in ordine alla quale non si dovrà trascurare di mantenere anche la nomina dell’IMU fino al 31.12.2019. Consigliabile, in ordine alle modifiche apportate dalla nuova disciplina, informare AIRE, proprietari di F2 e agevolazioni non più presenti in caso di carenza della condizione soggettiva (es. in caso di finzione giuridica i soggetti passivi non coltivatori),
TARI Per quanto riguarda la TARI, l’evento che blocca la manovra sulla tassa è la costruzione del PEF da parte del gestore nella modalità MTR 443 (deliberazione ARERA 443/2019), sulla base del quale dovranno essere ricalcolate le tariffe della tassa. In merito al regolamento è necessario verificare il collegamento con le norme IUC, per eliminare i riferimenti all’imposta abrogata e riallineare le disposizioni della TARI, spesso inserite nell’unico regolamento IUC condividendone alcune parti comuni ai tre tributi. Modifica data per certa è quella relativa alla fase di riscossione bonaria, data la necessità di adeguare il sistema di acconto e saldo sulla base della nuova regola di efficacia delle deliberazioni, come indicato dal dl 34/2019 e ben illustrato nella circolare ministeriale n. 2/2019. Si dovrà inoltre intervenire sulla parte relativa alla tipologia delle attività quando inserite nel regolamento o nella delibera tariffaria nella parte relativa agli studi professionali, ora migrati nella tipologia degli istituti di credito. Tempo di adeguamento entro il 30 aprile 2020
RISCOSSIONE. Infine, ma in realtà più urgenti, le modifiche al regolamento delle entrate nella parte relativa alla riscossione coattiva e alla dilazione di pagamento.
In merito alla riscossione, l’ente può mantenere le diverse modalità organizzative, rinviando a criteri di efficacia ed efficienza della riscossione per la scelta, avendo cura di definire il tasso di interesse moratorio da applicare in caso di riscossione coattiva diretta o esternalizzata a privati o società pubbliche. In merito ai compensi si dovranno verificare le eventuali regole inserite che dovranno essere conformi alle indicazioni del comma 803 dell’articolo 1 della legge 160/2019.
Più complessa la parte relativa alla dilazione di pagamento, posto che il legislatore scrive un insieme di regole relative alla fase coattiva che si applicano al comune in caso di riscossione diretta e agli altri soggetti abilitati alla riscossione, ad eccezione di ADER. In ogni caso, l’ente dovrà coordinare la disciplina della dilazione antecedente alla fase coattiva rispetto a quella scritta per la successiva riscossione coattiva senza peggiorare le indicazioni contenute nei commi 796-802.
Dal 2020 è immediatamente operativo l’accertamento esecutivo, in ordine al quale bisogna indicare il soggetto che svolge la riscossione coattiva. Va evidenziato che in caso di riscossione coattiva diretta non è necessario avere il funzionario della riscossione, restando soggetto analogo nelle funzioni all’ufficiale giudiziario.
Le modifiche dovranno essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio fissato al 31 marzo 2020, termine residuale che riguarda il regolamento delle entrate, ICP e TOSAP. In ordine al COSAP si segnala che, ai sensi del comma 843 ultimo capoverso, per l’anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato (la norma non sembra limitata alle sole occupazione dei mercati).
TERMINI ADOZIONE REGOLAMENTI E TARIFFE
IMU → 30 GIUGNO 2020
TARI → 30 APRILE 2020
RISCOSSIONE ICP E TOSAP (no tariffe) → 31 MARZO 2020
Cristina Carpenedo