La procedura privilegiata è caratterizzata dalla presenza di una figura peculiare rappresentata, nel sistema esattoriale, dall’ ufficiale di riscossione previsto dall’articolo 42 del d lgs 112/99.
Nella procedura rafforzata dei Comuni e degli enti locali, con il dl 209/2002 articolo 4 comma 2 septies, è stata introdotta l’analoga figura del funzionario responsabile per la riscossione, caratterizzata da abilitazioni particolari:
“2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni e’ stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”
Il dettato normativo sarà sostituito dalla lettera gg sexies del comma 2 dell’articolo 7 del dl 70/2011 che, analogamente prevede “ai fini di cui alla lettera gg – quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”
Con la legge di bilancio 160/2019, il legislatore riformula i requisiti del funzionario responsabile della riscossione eliminando l’obbligo previsto dall’ultimo capoverso di possedere l’abilitazione indicata dall’articolo 42 del d lgs 112/99. Il comma 793 dell’articolo 1 della legge prevede che:
- La nomina dei funzionari è di competenza del dirigente o del responsabile apicale dell’ente o della società
- I funzionari svolgono le funzioni in tutto il territorio nazionale, novità assoluta nella storia dei pubblici ufficiali
- I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. La norma è chiara nel vincolare la nomina a personale dipendente
- La scelta dei funzionari deve avvenire fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. L’idoneità è quindi rimessa a un esame di idoneità da superare dopo aver frequentato apposito corso di preparazione e qualificazione. La norma ricalca la disciplina prevista per la nomina dell’accertatore delle entrate (comma 181 dell’articolo 1 della legge 296/2006) senza però riprodurre la parte che affidava all’ente locale l’organizzazione.
- Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge.
- Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi.
- Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
E’ importante delineare le competenze della figura.
- Per espresso dettato normativo esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione i quali, ai sensi del dPR 602/73, articolo 49 comma, 3 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari.
Si crea in tal modo una equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario/Ufficiale di riscossione/ Funzionario responsabile per la Riscossione. Il riferimento originario è alle funzioni dell’ufficiale giudiziario ma con le deroghe della procedura esattoriale.
Si instaura così una identità totale tra l’ufficiale e il funzionario della Riscossione. Non va comunque sottaciuta la confusione che si è generata nell’aver utilizzato il termine Funzionario: non è soggetto competente all’adozione degli atti del procedimento a rilevanza esterna. Funzione, questa, riservata all’organo di vertice amministrativo che agisce in rappresentanza dell’ente procedente, individuato nel Funzionario responsabile dell’entrata posta in riscossione.
E’ sicuramente da escludere che il Funzionario responsabile per la riscossione sia la figura in grado di adottare le ingiunzioni fiscali, i preavvisi di fermo, decidere sull’adozione del pignoramento. Ruolo del Funzionario della Riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, la notifica ed esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che il pubblico incanto per la vendita dei beni. Tecnicamente è un Funzionario nella misura in cui svolge le funzioni pubbliche afferenti all’esecuzione e, n tal senso, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Si tratta chiaramente di un aspetto di grande rilievo se si considerano gli effetti del vizio di incompetenza relativa cui potrebbe incorrere l’atto qualora adottato da soggetto incompetente.
In sintesi, sulla base dell’espresso richiamo contenuto nell’articolo 49 del dPR 602/73 che assegna all’ufficiale di riscossione le funzioni esercitate dall’ufficiale giudiziario, il funzionario responsabile della riscossione è il soggetto per mezzo del quale il funzionario dell’ente responsabile dell’entrata compie l’esecuzione.
L’analisi riportata intende chiarire che il Funzionario responsabile della riscossione non è conditio sine qua non al fine della riscossione coattiva rafforzata, tenuto conto dell’estraneità della figura sulle misure cautelari e della possibilità per il funzionario di agire autonomamente per il pignoramento diretto presso terzi.
L’attuazione della norma ora riportata passa attraverso i seguenti passaggi:
- Fino al 31.12.2019, il funzionario doveva essere inserito nell’elenco degli abilitati presso la Prefettura dopo aver superato gli esami di idoneità indetti con decreto dall’Agenzia delle Entrate sulla base di esigenze nazionali di riscossione. Con la nuova disciplina deve essere nominato con atto del dirigente dopo aver frequentato un apposito corso con superamento di esame di idoneità
- Con la nuova disciplina è necessario che il soggetto sia un lavoratore dipendente, con esclusione di figure esterne come avveniva con la precedente norma .
- La competenza va vista sia sotto l’aspetto delle entrate che del territorio. Il funzionario agisce infatti per l’ente locale che lo nomina senza limitazioni sulla natura delle entrate e sugli importi, in quanto affidatario di titoli di riscossione e ordini di esecuzione. A differenza delle precedenti disposizioni, la nuova norma ha superato la problematica relativa all’ambito di competenza territoriale estendendola su tutto il territorio nazionale.
Ciò che è fondamentale comprendere è che la nomina del funzionario della riscossione non è obbligatoria né vincolante per lo svolgimento della riscossione coattiva, che continua ad essere svolta adottando le misure che non sono di esclusiva competenza del medesimo quali (principalmente) il pignoramento mobiliare, rimasto residuale per ragioni di costo ed efficacia. Per il resto l’ente agisce con le azioni cautelari e il pignoramento diretto presso terzi.
Cristina Carpenedo