Tributi locali nella morsa del coronavirus

Gli effetti devastanti dell’epidemia COVID 19 ha provocato le reazioni di molte amministrazioni comunali, interessate a interventi di sospensione o azzeramento dei tributi locali.

Il primo pensiero, in un paese fondato in buona parte sul turismo, è verso l’imposta di soggiorno e, in seconda battuta, l’IMU sulle imprese. Quale iter amministrativo seguire nel rispetto delle norme che regolano la formazione delle delibere?

Va preliminarmente segnalato che nessun provvedimento sui tributi locali, alla data in cui si scrive, risulta essere stato adottato, ad eccezione di piccole parti su zone ben precise d’Italia come indica il dl 9/2020, e che pertanto le regole sono quelle offerte dal sistema derivante dalla combinazione di diverse norme.

I principi da considerare si possono riassumere in tre parole: competenza, tempo ed efficacia degli atti.

COMPETENZA.   Dal DL 201/2011 in avanti, la competenza per l’adozione non solo dei regolamenti ma anche delle delibere di aliquote e tariffe, è stata ascritta al Consiglio comunale (IMU – TARI  e ancor prima Addizionale comunale IRPEF), residuando alla Giunta comunale solamente le tariffe dei  tributi minori, compresa l’imposta di soggiorno. Ciò comporta che ogni decisione di sospensione o azzeramento o riduzione, va adottata dall’organo che ha approvato il medesimo atto tariffario, a nulla rilevando buone intenzioni collettive. La Giunta, ad esempio, non può pensare di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno in violazione delle norme regolamentari, né può pensare di azzerare le tariffe sterilizzando così il regolamento.


TERMINI
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L’articolo 52 intitolato alla “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”  è espressione della Legge delega 662/96 . La norma introduce la possibilità per il Comune e le Province di disciplinare le entrate locali, tributarie e non, mediante regolamento disponendo, al comma 1, che “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

In merito all’iter di formazione, regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati obbligatori al bilancio, una simbiosi giustificata dalla necessità di collegare le risorse economiche alla spesa. Il costante slittamento dei termini ordinari di approvazione del bilancio, ben oltre il 31 dicembre dell’anno, hanno costretto all’introduzione di una norma ad hoc, per evitare che l’efficacia del regolamento si trovi spostata di un anno. Infatti, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del d lgs n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Aggiungiamo il fondamentale art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006,  che dispone: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 

La regola madre indicata dal comma 169 prevede che la manovra delle entrate sia approvata entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, senza chiarire il rapporto con il bilancio dell’ente locale adottato prima del termine nazionale. Ricordiamo che sul punto la Corte dei Conti, con parere 2/2011, aveva confermato l’atteggiamento di chiusura, ancorandosi al principio che ne prevede l’approvazione non oltre il bilancio dell’ente locale. Più di recente, alla luce della caotica situazione normativa e contabile che spesso sacrifica i comuni, la Corte dei Conti Lombardia, con parere 431 del 3 ottobre 2012, ammette la possibilità di rimodulare le tariffe. In assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l’ente, con l’approvazione, non esaurisca il potere di deliberare in merito, dovendo solo osservare l’unico limite costituito dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la riadozione del bilancio sia giustificata da provate ragioni di fatto o di diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice variazione di bilancio, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio di previsione.

La questione era stata analizzata anche dal Dipartimento delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del d lgs n. 267/2000, rileva che nel caso in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio.

Infine, la stessa Corte dei conti Lombardia, con la deliberazione n. 216/2014, ha ammesso la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza nuova riapprovazione, in presenza di situazioni nuove in grado di giustificare la nuova scelta. Va evidenziato che fondamentale è la motivazione che permetta all’ente di intervenire (e che non può essere penalizzato dal fatto di aver adottato prima il bilancio rispetto ad altri enti che si sono avvalsi della proroga dei termini). La motivazione va ricondotta a ragioni normative ovvero di merito che comportino il mutamento del contesto iniziale, tali da giustificare la nuova scelta della misura impositiva, soprattutto quando è peggiorativa.

 

  • Pertanto, anche le modifiche per ridurre il carico fiscale collegato ai tributi locali, devono essere introdotte nei tempi previsti e assumono efficacia dal 1° gennaio dell’anno.
  • Il termine attuale per l’adozione del bilancio 2020 è posto al 30 aprile.
  • In merito all’IMU 2020, la legge 160/2019 permette di approvare entro il 30 giugno anche se successivamente all’approvazione del bilancio dell’ente
  • In merito alla TARI l’articolo 57 ter del dl 124/2019 fissa al 30 aprile il termine ultimo per la manovra TARI
  • Per l’imposta di soggiorno, ai sensi del dl 50/2017, le modifiche possono avvenire in ogni momento, anche dopo i termini previsti per il bilancio

 EFFICACIA. Ma non basta. Il legislatore del decreto crescita (34/2019), con le disposizioni contenute all’articolo 15 bis, riscrive le regole di efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale, confermate anche per la nuova IMU dalla legge 160/2019. Queste prevedono non solo che l’atto venga adottato nel rispetto di una certa regola temporale ma che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge. La circolare 2/DF del 22 novembre 2019, emanata dal Dipartimento delle Finanze, illustra la modalità attuativa delle nuove regole sull’efficacia delle deliberazioni relative ai tributi locali.

Il rinnovato obbligo di trasmissione al MEF di dette deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011 a cui si aggiungono i termini e il regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento come disciplinati dalle seguenti norme in relazione ai singoli tributi:

  • addizionale comunale all’IRPEF: art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
  • IMU: art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, ora legge 160/2011 articolo 1 comma 767
  1. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
  • tributi comunali diversi dall’IMU, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’imposta di soggiorno, vale a dire, a legislazione vigente, tassa sui rifiuti (TARI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e imposta di scopo (ISCOP): art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011. Pubblicazione entro il 28 ottobre sul sito ministeriale ed efficacia delle tariffe per le scadenze fissate dopo il primo dicembre
  • imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno per Roma Capitale e contributo di sbarco per il comune di Venezia: art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011: effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione   effettuata ai sensi del comma 15: esempio approvazione entro gennaio e pubblicazione da parte del mef a febbraio, l’efficacia è dal 1 aprile-

 

COME INTERVENIRE IN RIDUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI?

  • IN CASO DI TARI, il Consiglio comunale ha tempo per decidere entro il 30 aprile anche se l’intervento è tra i più difficili, in quanto risorsa vincolata al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti e dunque a un PEF che diventerebbe il primo atto da modificare.
  • Più gestibile la manovra IMU sulle imprese anche se, in tal caso, vanno considerati due aspetti: l’impossibilità di colpire la quota stato dei fabbricati D  e la necessità di individuare la corrispondente riduzione di spesa.
  • L’IMPOSTA DI SOGGIORNO subirà un contraccolpo già dimostrabile dai dati sulle revoche dei pernottamenti dei prossimi mesi e dai divieti di spostamento imposti dalla legge. In effetti la prima preoccupazione è su questo fronte,  con azioni di taglio della spesa correlata, ovvero trovando altre risorse (soluzione che appare al momento improponibile). Se a questo si intende aggiungere la sospensione dell’applicazione del tributo, si dovrà agire con apposita delibera consiliare da pubblicare nei modi sopra visti e con effetti che la norma colloca al 1 giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nel sito ministeriale.
  • Va inoltre segnalata la possibilità di agire con la revoca di recenti delibere adottate. La revoca del provvedimento prescinde dall’esistenza di vizi di legittimità, potendo essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La motivazione del provvedimento assunto deve essere proiettata verso la valorizzazione del sopravvenuto interesse pubblico ovvero della nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; la revoca produce effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti dal provvedimento revocato. In tal caso, la revoca interrompe la procedura di efficacia correlata agli obblighi di pubblicazione.

In ogni caso, il primo intervento, la prima analisi, la prima riflessione è sulla riduzione della spesa, posto che ogni singolo euro atteso dai tributi locali è destinato a finanziare interventi approvati nei diversi documenti di programmazione dell’ente. 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge