Tra le numerose novità del periodo emergenziale, il decreto legge rilancio 34/2020, modifica la norma cardine di istituzione e disciplina dell’imposta di soggiorno, con un intervento contenuto nell’articolo 180, destinato a rimanere pressoché identico nel cammino di conversione in legge.
L’articolo 4 del d lgs 23/2011 viene riscritto per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Il nuovo comma 1 ter dell’articolo 4 del d lgs 23/2011 stabilisce
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L’analisi della nuova disposizione permette di tracciare i seguenti punti fondamentali con riferimento al gestore della struttura ricettiva:
- diventa responsabile del pagamento dell’imposta
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo definita da apposito decreto ministeriale
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale
- è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
- è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del dlgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento
L’innovazione legislativa è dirompente dal punto di vista gestionale, soprattutto considerando l’assenza di una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura sveste i panni dell’agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta e diventa lui stesso obbligato al pagamento.
L’art. 64, co. 3, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in «Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell’obbligazione tributaria anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d’imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
Per comprenderne appieno gli obblighi, sono determinanti le norme che pongono in capo al responsabile l’obbligo di presentazione della denuncia annuale nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con un rinvio completo al procedimento tributario.
Sul ruolo del gestore della struttura ricettiva, nella veste di soggetto che incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, si sono spese diverse pronunce del giudice contabile, con interpretazioni che sono state affrontate nella pronuncia della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 22 del 22 settembre 2016, resasi necessaria dopo le diverse posizioni assunte dalle sezioni regionali sugli adempimenti, non solo dei gestori, ma anche dei comuni.
Le nuove regole agiscono sin dal 19 maggio 2020 direttamente sui regolamenti comunali, spesso caratterizzati da obblighi amministrativi non tributari ai quali sono state correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull’articolo 7 bis del TUEL, la cui gestione si è rivelata particolarmente complessa per gli uffici comunali. I regolamenti dovranno essere modificati per convertire in ottica tributaria gli obblighi di pagamento, del tutto lasciati alla discrezionalità dei comuni; la nuova configurazione del rapporto sembra smarcare i conti di gestione e il difficile rapporto con la Corte dei Conti, per lasciare spazio alle attività di accertamento tributario per il recupero delle somme non versate, al momento inibite dalla mancanza di dati certi sulle presenze turistiche, in parte promessi dal dl crescita 34/2019. Se da un lato il rapporto tributario sembra aprire uno scenario più agevole di gestione, non va sottaciuto l’aumento del rischio di recuperare le somme non riversate nei termini, favorito da un obbligo dichiarativo portato al 30 giugno dell’anno successivo.
Sulla tempistica di intervento nei regolamenti comunali va evidenziato che dal punto di vista della potestà regolamentare e dell’efficacia delle norme, l’imposta di soggiorno è caratterizzata da norme particolari.
Infatti il legislatore del dl 50/2017 ha introdotto una norma speciale che permette di intervenire in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, mediante la deroga del comma 7 dell’articolo 4 del dl 50. A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.
Se da un lato questo sviluppo normativo permette ai comuni di intervenire in ogni momento nel corso dell’anno, va ricordato che, dal punto di vista dell’efficacia, è necessario rispettare un’altra nuova disposizione che si trova contenuta nella nuova disciplina di efficacia delle tariffe, prevista dal comma 15 quater dell’articolo 13 del dl 201/2011
15-quater. A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
Cristina Carpenedo
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