L’agevolazione sul tributo immobiliare IMU per far fronte all’emergenza COVID 19, prende forma nel dl rilancio 34/2020, quando fu scritta, mediante l’articolo 177, l’esenzione della prima rata sugli immobili a destinazione prevalentemente turistica. Fin dall’inizio emersero due problematiche: la soggettività passiva a cui fare riferimento ( solo il proprietario o tutti i titolati di diritti reali?) e la necessaria coincidenza tra il proprietario e il gestore dell’attività.
DL 34/2020 ART 177
- In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
Ad una prima formulazione che elencava gli immobili destinati ad attività si aggiunse l’articolo 78 del dl 104/2020
DL 104/2020 ART. 78
- In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’andamento negativo dell’emergenza sanitaria porta il legislatore ad ampliare le categorie da esentare dalla seconda rata IMU, mediante l’approvazione dell’articolo 9 del dl 137/2020 che, questa volta, non usa la descrizione dell’elenco di immobili, bensì punta direttamente sul codice ATECO dell’attività svolta sull’immobile, comprendendo anche le pertinenze
DL 137/2020 Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
- Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
VEDERE ALLEGATA TABELLA CODICI ATECO COME SOSTITUITA DAL DL 149/2020
Infine, lo stesso decreto 149, all’articolo 5, amplia l’esenzione per i comuni in zona rossa
DL 149/2020 ART 5
Cancellazione della seconda rata IMU ZONA ROSSA
- Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell’articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.
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ATTENZIONE! Poiché l’articolo 9 e l’articolo 5 mantengono ferme le disposizioni dell’articolo 78, significa che, in caso di contrasto normativo, prevale quest’ultimo che è indubbiamente più restrittivo in quanto vincolato a categoria catastale e non si estende alle pertinenze.
Altro chiarimento da segnalare è contenuto nell’articolo 8 del dl 157/2020
DL 157/2020
Art. 8 Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
- Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
I TITOLARI DEL DIRITTO REALE NON SOLO PROPRIETA’
Sul sito delle finanze https://www.finanze.it/it/inevidenza/FAQ-Abolizione-prima-e-seconda-rata-IMU-2020/, sono state pubblicate alcuni importanti chiarimenti relativi alla cancellazione della seconda rata IMU. Il Dipartimento delle Finanze con le FAQ del 4 dicembre risolve importanti questioni stabilendo che la coincidenza tra soggetto passivo IMU e gestore comporta che il proprietario sia titolare di un codice ATECO e dunque di una attività d impresa.
In particolare si segnalano tre casi risolti di rilievo:
- ZONA ROSSA: Si ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa
- D2 E D3 SOLO CATEGORIA CATASTALE: L’articolo 78 del Dl 104/2020, prevede che l’esenzione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla classificazione dell’immobile nelle categorie catastali D3 e D2. il successivo articolo 9 Dl 137/2020 stabilisce l’esenzione delle categorie Ateco di cui all’allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, senza tuttavia porre alcuna condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il DL 104. Si chiede di sapere se, ai fini dell’esenzione dal saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la classificazione catastale.
- Si ritiene che le categorie catastali debbano essere comunque rispettate dal momento che l’art. 9 del D. L. n. 137 del 2020 (DL Ristori) prevede espressamente al comma 1 che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020. Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.
- CASE VACANZE E B&B SOLO SE IMPRESE: Per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU. A tale conclusione si perviene dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell’Interno emanato di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che “Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all’anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO”.
CRISTINA CARPENEDO