Dopo tanto parlare di Piano finanziario dei rifiuti, travolto dal criterio dei costi efficienti secondo le modalità indicate nella deliberazione 443/2019 dell’autorità di regolazione ARERA, si è giunti alla determinazione delle tariffe per il versamento della TARI anno 2021, lavoro complesso e importante, anche per le conseguenze sulla base imponibile dovute al d lgs 116/2020 (economia circolare rifiuti), e che deve fare i conti con la complessa formula normativa, indicata dall’articolo 30 comma 5 del dl 41/2021 Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 Luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
La disposizione scritta in deroga al comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, si presta ad una interpretazione restrittiva che sembra imporre nel 2021 la rideterminazione tariffaria in quanto unico modo per dare concretezza alle dinamiche di costo del nuovo PEF ARERA. Sostanzialmente, la possibilità di invocare le tariffe dell’anno precedente in caso di mancato esercizio della potestà tariffaria è fortemente a rischio e non certa, una sorta di vulnus che potrebbe sgretolare il sistema tariffario precedente applicato ai sensi del comma 169 se non si riuscisse a determinare le nuove tariffe, in presenza di un nuovo PEF.
In assenza di nuove (improbabili ma ancora imprevedibili) proroghe in grado di incidere sul citato comma 30, gli interventi sulla TARI per il 2021 sono giunti al capolinea, con appuntamento al prossimo anno.
Cosa cambia rispetto all’assetto precedente nel quale i piani finanziari erano affidati ai comuni, senza prescrizioni di dettaglio sui costi, sui fondi crediti e sui conguagli?
Gli effetti attesi contribuiscono a saldare la determinazione del PEF affidato in validazione all’Ente territorialmente competente (ETC) con l’approvazione delle nuove tariffe del tributo da parte del Consiglio comunale, organo di competenza indicato dal comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013.
In primo luogo, la nuova riclassificazione dei costi delinea un’articolazione della componente fissa e variabile a favore della parte variabile, al fine di valorizzare le forme di premialità collegate alla raccolta differenziata e alla minore produzione di rifiuti. Si tratta di una modalità che non può essere alterata nella fase successiva di calcolo delle nuove tariffe in quanto inficerebbe gli obiettivi della deliberazione 443/2019. A maggior ragione per l’anno 2021 dove le riduzioni per la pandemia troveranno forte ingresso grazie alle risorse stanziate dallo Stato.
In secondo luogo, i nuovi PEF 2020 e 2021 sono caratterizzati dalla determinazione di diverse componenti di conguaglio disciplinate a più riprese dall’autorità di regolazione. I contribuenti dovranno fare i conti con la componente dovuta alla riclassificazione dei costi sulle annualità precedenti, con risultati variabili anche a seconda della scelta compiuta dagli ETC, che in alcuni casi hanno optato per il non riconoscimento di alcuni recuperi in presenza di equilibrio del gestore. Il valore positivo o negativo farà parte del risultato finale che avrà come conseguenza anche la definizione delle corrispondenti pendenze (positive o negative) con il gestore dei rifiuti. Si aggiunge poi il conguaglio della differenza di costo (e non di tariffe) 2019 rispetto al 2020 per quei comuni che hanno applicato l’articolo 107 del dl 18/2020 confermando le tariffe 2019 anche per l’anno 2020. In tal caso il comune non ha rideterminato le tariffe 2020 ma ha rinviato alle tariffe 2021 il recupero del conguaglio dei costi. Altri conguagli possono riguardare la componente della riduzione a favore delle non domestiche applicate nel 2020 mediante la deliberazione ARERA 158/20 e gli oneri dei COS per finanziare le riduzioni per disagio a favore delle utenze domestiche.
Sul lato dei costi comunali, il modello del PEF ARERA dedica una colonna distinta in quanto gestione in capo all’ente, ove la voce di rilievo è spesso rappresentata dal FCDE quale componente previsionale per la mancata riscossione della TARI (Corte dei Conti Campania 196/2019). Si tratta di una posta di bilancio molto importante per i comuni, determinata da regole contabili ben precise, che gli enti inseriscono nel PEF scegliendo con adeguata motivazione una misura non superiore all’80%. La nuova metodologia dei costi efficienti obbliga i comuni ad affrontare anche questo tema, spesso trascurato totalmente ovvero caratterizzato da inserimento di fondi svalutazione molto scarsi e nemmeno accompagnati da valutazioni sulle inesigibilità effettive (attuale diversa componente denominata CCD).
Sulla base di questi elementi, uniti al nuovo calcolo dei costi d’uso del capitale, si comprende che il risultato può essere molto diverso dal precedente sistema e conseguentemente incidere sulla determinazione tariffaria che non è stoppata dall’incremento massimo indicato dalla deliberazione 443/2019, circoscritta appunto ai costi, e che a sua volta risente della variazione della base imponibile, non contemplata dal metodo ARERA.
In tale contesto, ha assunto un ruolo di grande rilievo la possibilità di applicare le detrazioni previste dalla determinazione 2/2020 ARERA che, per la prima volta, riporta nero su bianco come utilizzare le entrate da recupero evasione derivanti da omesse/infedeli dichiarazioni. Queste somme incassate, il contributo MIUR, le sanzioni da omesso versamento vanno utilizzate in detrazione dei costi finali del PEF. Si aggiunge, grazie ad una interpretazione della FAQ 36 della Ragioneria generale dello Stato, la possibilità di finanziare con le risorse TARI residuate dal meccanismo di certificazione del fondone COVID, la componente a conguaglio relativa all’articolo 107 sopra citato.
Le nuove tariffe troveranno applicazione con le scadenze successive al 1 dicembre, in attuazione del comma 15 ter dell’articolo 13 del dl 201/2011. Gli acconti dovranno essere calcolati con le tariffe dell’anno precedente e nel frattempo i comuni dovranno attuare le misure relative alle riduzioni da riconoscere alle attività economiche, sulla base di delibere e bandi che dovranno definire le regole di dettaglio tracciate, quanto meno nei principi, da disposizioni regolamentari di competenza consigliare. L’utilizzo del fondo riconosciuto dall’articolo 6 del dl 73/2021 è caratterizzato dal criterio delle restrizioni subite dalle attività economiche, senza altre condizioni particolari collegate a condizioni pregresse che nulla hanno a che vedere con il Covid, un aspetto non trascurabile se si considera che il diniego all’acceso ai benefici deve essere accompagnato da motivazioni sostenibili in una fase caratterizzata dal fermo totale della riscossione coattiva.