Il 1° settembre 2021 è scattato il verde per il semaforo che incrocia la riscossione coattiva dopo un periodo di sospensione partito l’8 marzo 2020 e terminato il 31 agosto 2021. La disciplina della sospensione contenuta nell’articolo 68 del dl 18/2021 ha impedito tutte le azioni della riscossione coattiva compresa la notifica di cartelle e ingiunzioni, una situazione che ha costretto i comuni ad accumulare gli avvisi di accertamento non pagati a fronte di un pesante peggioramento dei risultati di riscossione, alimentati solo dai lenti pagamenti sulle rateazioni, anche queste in gran parte sospese e basate sulla buona volontà dei contribuenti. La notizia della ripartenza delle attività sembra quasi cogliere di sorpresa gli addetti ai lavori e pone non poche questioni sulle azioni da avviare.
La strategia di ripartenza è stata oggetto anche di un recente comunicato di ADER che in pochi punti ha sintetizzato le seguenti novità:
A partire dal 1° settembre 2021, l’Agente della riscossione riprende l’attività di notifica di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento e le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle PA ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73.
- Atti già scaduti prima dell’8 marzo 2020: per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento già scaduti prima del 8 marzo 2020 , il contribuente dovrà procedere con il tempestivo pagamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione ed evitare così l’avvio delle procedure di recupero.
- Atti in scadenza dopo l’8 marzo 2020: I pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
- Piani di rateizzazione: il versamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021. Per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, dovrà essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.
Il comunicato rispecchia le indicazioni fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25/E/2020 che aveva individuato le seguenti sospensioni e conseguenze:
a) i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’INPS e dagli atti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo (ivi compresi quelli dilazionati ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), con conseguente «congelamento», per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
b) la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
c) le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati sub a), sotto il profilo del «congelamento» degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.
Per quanto attiene, poi, alle modalità di effettuazione dei versamenti sospesi, l’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n 18 del 2020 prevede che essi debbano essere eseguiti «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». In tale contesto, non è ipotizzabile l’esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito dal Legislatore per effettuare il relativo pagamento.
Le conclusioni che ne derivano, indicate nel documento, sono che (applicabile anche alle ingiunzioni):
a) restano sospesi i termini di pagamento dei carichi menzionati sub a), per i quali, quindi, l’Agente della riscossione non potrà svolgere, fino a quest’ultima data, alcuna attività di recupero e resterà, altresì, sospesa la decorrenza degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) gli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento dovranno perciò essere riattivati sin dal giorno successivo alla fine della sospensione ;
Le attività di recupero saranno riavviate subito dopo la sospensione per i carichi scaduti ante 8 marzo 2020
Le indicazioni sopra riportate guidano anche la ripresa delle attività dei comuni, degli iscritti all’albo e società pubbliche che agiscono mediante ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi.
Gli enti potranno:
- Notificare ingiunzioni
- Avviare le procedure cautelari ed esecutive per i carichi scaduti prima del periodo di sospensione (8 marzo 2020)
- Attendere il 1 ottobre per i carichi che sono scaduti durante periodo di sospensione pandemica
- Scrivere ai titolati di rateazioni affinchè versino le rate scadute entro fine settembre per quelle che ricadevano nel periodo di sospensione, con l’avvertenza relativa alle regole di decadenza, in ragione del tipo di rateazione concessa (vecchie e nuove regole)
Si applica il congelamento degli interessi di mora sugli atti della riscossione coattiva e rateazioni rilasciate su accertamento esecutivo e ingiunzioni.
Non devono distrarre dalle attività di riscossione le insistenti voci di corridoio che alimentano nuove ipotesi di sospensione dato che, dalle indicazioni che si leggono nei documenti dedicati alle ipotesi di riforma, emerge la possibilità di un intervento selettivo e non più generalista come il precedente e che ha alimentato il germe dell’inadempimento come regola e non come effetto di uno stato di crisi.
Cristina Carpenedo