Con l’approvazione del dm 29 aprile 2022 prende forma sia il modello di dichiarazione annuale previsto dal dl 34/2020 art. 180, relativo alle presenze e ai versamenti dell’imposta di soggiorno, sia la modalità di trasmissione, che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di un adempimento che trova fonte nella scelta del legislatore di qualificare come responsabili del pagamento i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017.
Il decreto prevede tre documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche
Il modello dichiarativo apre con una informativa nella quale si legge che la finalità dei dati forniti in fase di accesso all’aerea riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno trattati per consentire l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, per le proprie finalità istituzionali.
I dati saranno conservati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, ai comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello.
Il Comune competente è titolare del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui ha a disposizione le dichiarazioni
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. Ciò significa che è il modello dovrà essere compilato tenendo conto del sistema di validazione fiscale per impedire scarti di sistema
La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo per ogni struttura ricettiva, nella quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, si prevede di inserire l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell’imposta a notte, l’imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte. Il campo versamento permette un importo cumulativo. I campi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è stato suddiviso l’anno di imposta e devono essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse
Le istruzioni indicano quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. In merito ai versamenti, non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006.
La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio. L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web. Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.
Il termine ultimo per la presentazione è il 30 GIUGNO 2022 per le annualità 2020 e 2021.
E I COMUNI? La domanda sorge spontanea dinanzi a un caso unico nel suo genere ovvero una dichiarazione relativa a tributi locali trasmessa solo in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate. Un adempimento che i comuni subiranno quanto meno per supportare i gestori nella compilazione, se si considera che questi dati sono quelli presenti nei gestionali dell’imposta dei comuni, nelle pagine compilate direttamente dai gestori iscritti nel sistema telematico dell’ente. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla riconciliazione delle anagrafiche rispetto a quelle utilizzate per i versamenti e alla riorganizzazione dei dati per trimestri rispetto a quelli, eventualmente diversi, dei comuni che possono presentare una diversa periodicità. In questo contesto emergerà qualche anomalia anche dal punto di vista tariffario, se consideriamo i diffusi casi di applicazione di imposta con modalità forfettaria, non rispondente alla regola del pernottamento. Particolarmente attesi anche gli adempimenti da parte dei gestori di portali di prenotazione telematica, indicati esplicitamente tra i soggetti obbligati e sui quali è ragionevole attendersi delle sorprese, visti i ricorsi ancora pendenti a livello europeo riguardanti proprio gli adempimenti tributari.
La documentazione è reperibile al seguente indirizzo
https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/
Cristina Carpenedo