Obblighi di pubblicazione IMU e TARI entro il 28 ottobre con invio perentorio entro il 14 ottobre

Si avvicina il termine ultimo per inviare le delibere relative all’IMU e alla TARI approvate per l’anno di competenza 2022. L’omissione di questo adempimento impedisce alla delibera di produrre effetti

La regola, che esiste da diversi anni per l’IMU, è stata una novità per la TARI, introdotto dall’anno 2020

I requisiti per la validità e l’efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, aliquote e tariffe in materia di entrate prevedono non solo che l’atto venga adottato nel rispetto di certe regole temporali ma che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge.

La disciplina dell’adempimento è stata completata dal DL 34/2019 alla quale si aggiungono le norme sugli obblighi di pubblicazione che per la nuova IMU contenuta nella legge 160/2019.

 

REGOLE DI PUBBLICAZIONE

  • per i comuni dal 2020 prevista dal comma 15 dell’articolo 13 del dl 201/2011.
  • Per la parte delle Province e città metropolitane, dal 2021

 

«15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021»;

«15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

15-quater. A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché   al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

  1. Il comma 2 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, è abrogato.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Ai fini della nuova disciplina IMU si applica il comma 767 dell’art. 1 della legge 160/2019

  1. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

 

ENTRO IL 14 OTTOBRE DEVONO ESSERE INVIATI AL MINISTERO MEDIANTE PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE (ABILITAZIONE PUNTO FISCO) ENTRO IL 14 OTTOBRE (PER PUBBLICAZIONE ENTRO IL 28 OTTOBRE) I SEGUENTI ATTI

  • DELIBERA DI APPROVAZIONE O MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMU
  • DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALQUOTE IMU
  • DELIBERA DI APPROVAZIONE O MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI
  • DELIBERA DI APPROVAZIONE TARIFFE TARI

La piattaforma delle aliquote IMU non è ancora attiva

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI.

  • Decreto 20 luglio 2021 e ALLEGATO A con specifiche tecniche
  • Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021. Precisa gli effetti del decreto del 20 luglio: l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. In caso di esito negativo dei controlli di pubblicazione, il documento viene ugualmente pubblicato ed è valido

COMUNICATO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL 23 MARZO 2021. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE TRIBUTARIE.

 Con apposito comunicato il Dipartimento delle Finanze traccia le indicazioni relative agli obblighi di trasmissione mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe tributarie che saranno oggetto di adozione per l’anno 2021 (replicabile anche sul 2022). La questione è collegata ai nuovi effetti relativi all’efficacia delle delibere tributarie che, se non seguono il percorso di pubblicazione definito dalle norme, non potranno produrre gli effetti attesi. In particolare:

  • addizionale comunale all’IRPEF: art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
  • IMU: legge 160/2019 articolo 1 comma 767
  1. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
  • tributi comunali diversi dall’IMU, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’imposta di soggiorno, vale a dire la tassa sui rifiuti (TARI) dopo l’abrogazione di ICP e TOSAP: art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011;
  • imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno per Roma Capitale e contributo di sbarco per il comune di Venezia: art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011;

Di rilievo due segnalazioni del comunicato:

1)Per i comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, dal 2020 la regola dell’efficacia prevede che la pubblicazione costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Inoltre i comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non hanno sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti.

2) Le delibere relative al regolamento e tariffe sul canone unico non rientrano negli obblighi di trasmissione al portale del federalismo in quanto entrate patrimoniali.

La nota precisa che non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

 

https://www.finanze.gov.it/it/focus/Obblighi-di-trasmissione-delle-delibere-regolamentari-e-tariffarie-relative-alle-entrate-tributarie-degli-enti-locali.-Anno-dimposta-2021-Indicazioni-operative/

 

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge